XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4435
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 70-bis dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, è inserito il seguente:
"Art. 70-ter - (Limiti temporali all'esercizio delle
funzioni di pubblico ministero). - 1. Le funzioni di
pubblico ministero presso i tribunali per i minorenni non
possono essere esercitate per più di otto anni consecutivi
nell'ambito dello stesso distretto. E' possibile l'esercizio
di dette funzioni presso lo stesso tribunale per i minorenni
per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo
l'assegnazione, per un periodo di otto anni, a funzioni
diverse o ad altra sede giudiziaria.
2. Le funzioni di pubblico ministero presso i
tribunali non possono essere esercitate per più di otto anni
consecutivi nell'ambito dello stesso circondario. E' possibile
l'esercizio di dette funzioni presso lo stesso tribunale per
altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo
l'assegnazione, per un periodo di otto anni, a funzioni
diverse o ad altra sede giudiziaria.
3. Per i magistrati designati a far parte della
direzione distrettuale antimafia o delegati dal procuratore
distrettuale, la permanenza continuativa presso lo stesso
ufficio di procura non può essere superiore complessivamente a
otto anni".
Art. 2.
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 70-bis
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, sono aggiunte le seguenti parole: "e
comunque non superiore a otto anni".
Art. 3.
1. I magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia
non possono esercitare funzioni presso il medesimo ufficio per
un periodo superiore a sei anni ovvero riassumere le stesse
funzioni se non dopo essere stati assegnati a funzioni diverse
per un periodo di otto anni.