XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4435




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

        "Art. 70-ter - (Limiti temporali all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero). - 1. Le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali per i minorenni non possono essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso distretto. E' possibile l'esercizio di dette funzioni presso lo stesso tribunale per i minorenni per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, a funzioni diverse o ad altra sede giudiziaria.
            2. Le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali non possono essere esercitate per più di otto anni consecutivi nell'ambito dello stesso circondario. E' possibile l'esercizio di dette funzioni presso lo stesso tribunale per altri cinque anni, come limite massimo, solo dopo l'assegnazione, per un periodo di otto anni, a funzioni diverse o ad altra sede giudiziaria.
            3. Per i magistrati designati a far parte della direzione distrettuale antimafia o delegati dal procuratore distrettuale, la permanenza continuativa presso lo stesso ufficio di procura non può essere superiore complessivamente a otto anni".


Art. 2.

        1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunte le seguenti parole: "e comunque non superiore a otto anni".

Art. 3.

        1. I magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia non possono esercitare funzioni presso il medesimo ufficio per un periodo superiore a sei anni ovvero riassumere le stesse funzioni se non dopo essere stati assegnati a funzioni diverse per un periodo di otto anni.



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