XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4434




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, prevede il trasferimento d'ufficio ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni dei magistrati che, anche incolpevolmente, non possono amministrare giustizia nella sede o nell'ufficio che occupano per il venire meno delle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario.
        La misura del trasferimento d'ufficio, vuoi per la sua funzione, vuoi per la sua peculiare natura e prassi attuativa consolidatasi nel tempo, ha assunto - specie negli ultimi decenni - un carattere fortemente incisivo nei riguardi del singolo magistrato e nei confronti della razionalità dell'intero sistema sanzionatorio della magistratura posto a tutela e preordinato alla garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia dell'ordine giudiziario.
        Non a caso si è andato elaborando il concetto di sanzione "paradisciplinare", con la creazione di una apposita "paranormativa" procedurale nell'ambito della prassi instauratasi nel tempo anche e soprattutto per difetto di un intervento legislativo.
        E non a caso l'ordine del giorno n. 1, presentato in esito alla discussione del disegno di legge atto Camera n. 2356 (atto Senato n. 891) nella seduta del 21 marzo 2002 intendeva impegnare il Governo "a valutare, nell'ambito della preannunciata riforma dell'ordinamento giudiziario, l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 2, secondo comma, primo periodo, ultima parte, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e di disciplinare normativamente il trasferimento d'ufficio nell'ambito delle sanzioni disciplinari".
        A quell'ordine del giorno (e nel perdurare dell'assenza di un apposito intervento legislativo) si vogliono oggi dare, almeno in sede parlamentare, un riscontro e un concreto sbocco con la presente proposta di legge.
        La misura del trasferimento d'ufficio appare invero, per un verso, di gran lunga meno grave della sanzione disciplinare dell'ammonimento e, per altro verso, è assolutamente identica a quella del trasferimento in caso di irrogazione di una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, come previsto dall'articolo 21, sesto comma, del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946.
        Va evidenziato, poi, che risultano aperte, anche in ragione dell'elevata discrezionalità in materia, numerose procedure di trasferimento d'ufficio che sono pendenti da tempo irragionevole, circostanza questa che, oltre a denunciare un non corretto funzionamento dell'organo di autogoverno, è comunque destinata a incidere sine die sulla carriera del magistrato sottoposto alla procedura.
        Inoltre, e nonostante quanto esposto, la procedura per il trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, primo periodo, ultima parte, del citato regio decreto legislativo n. 511 del 1946 non risulta giurisdizionalizzata.
        Per di più, l'organo decidente (il plenum del Consiglio superiore della magistratura) risulta formato anche dai componenti dell'organo proponente (la prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura).
        Va rilevato anche che, allo stato, non è prevista alcuna causa di incompatibilità tra i componenti del Consiglio superiore della magistratura che hanno partecipato alla decisione sulla proposta di trasferimento d'ufficio e i componenti della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che si trovano a dover giudicare sugli addebiti disciplinari relativi agli stessi fatti.
        S'impone, pertanto, l'intervento del legislatore, che - con normativa di rango primario - provveda a ridisciplinare il trasferimento d'ufficio collocandolo nel più consono ambito delle sanzioni (con le connesse garanzie procedurali) disciplinari.




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