XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4434
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2, secondo comma, del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, prevede il
trasferimento d'ufficio ad altra sede o la destinazione ad
altre funzioni dei magistrati che, anche incolpevolmente, non
possono amministrare giustizia nella sede o nell'ufficio che
occupano per il venire meno delle condizioni richieste dal
prestigio dell'ordine giudiziario.
La misura del trasferimento d'ufficio, vuoi per la sua
funzione, vuoi per la sua peculiare natura e prassi attuativa
consolidatasi nel tempo, ha assunto - specie negli ultimi
decenni - un carattere fortemente incisivo nei riguardi del
singolo magistrato e nei confronti della razionalità
dell'intero sistema sanzionatorio della magistratura posto a
tutela e preordinato alla garanzia dell'indipendenza e
dell'autonomia dell'ordine giudiziario.
Non a caso si è andato elaborando il concetto di sanzione
"paradisciplinare", con la creazione di una apposita
"paranormativa" procedurale nell'ambito della prassi
instauratasi nel tempo anche e soprattutto per difetto di un
intervento legislativo.
E non a caso l'ordine del giorno n. 1, presentato in esito
alla discussione del disegno di legge atto Camera n. 2356
(atto Senato n. 891) nella seduta del 21 marzo 2002 intendeva
impegnare il Governo "a valutare, nell'ambito della
preannunciata riforma dell'ordinamento giudiziario,
l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 2,
secondo comma, primo periodo, ultima parte, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e di disciplinare
normativamente il trasferimento d'ufficio nell'ambito delle
sanzioni disciplinari".
A quell'ordine del giorno (e nel perdurare dell'assenza di
un apposito intervento legislativo) si vogliono oggi dare,
almeno in sede parlamentare, un riscontro e un concreto sbocco
con la presente proposta di legge.
La misura del trasferimento d'ufficio appare invero, per
un verso, di gran lunga meno grave della sanzione disciplinare
dell'ammonimento e, per altro verso, è assolutamente identica
a quella del trasferimento in caso di irrogazione di una
sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, come
previsto dall'articolo 21, sesto comma, del citato regio
decreto legislativo n. 511 del 1946.
Va evidenziato, poi, che risultano aperte, anche in
ragione dell'elevata discrezionalità in materia, numerose
procedure di trasferimento d'ufficio che sono pendenti da
tempo irragionevole, circostanza questa che, oltre a
denunciare un non corretto funzionamento dell'organo di
autogoverno, è comunque destinata a incidere sine die
sulla carriera del magistrato sottoposto alla procedura.
Inoltre, e nonostante quanto esposto, la procedura per il
trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo
comma, primo periodo, ultima parte, del citato regio decreto
legislativo n. 511 del 1946 non risulta
giurisdizionalizzata.
Per di più, l'organo decidente (il plenum del
Consiglio superiore della magistratura) risulta formato anche
dai componenti dell'organo proponente (la prima Commissione
del Consiglio superiore della magistratura).
Va rilevato anche che, allo stato, non è prevista alcuna
causa di incompatibilità tra i componenti del Consiglio
superiore della magistratura che hanno partecipato alla
decisione sulla proposta di trasferimento d'ufficio e i
componenti della sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura che si trovano a dover giudicare sugli
addebiti disciplinari relativi agli stessi fatti.
S'impone, pertanto, l'intervento del legislatore, che -
con normativa di rango primario - provveda a ridisciplinare il
trasferimento d'ufficio collocandolo nel più consono ambito
delle sanzioni (con le connesse garanzie procedurali)
disciplinari.