XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4434
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal
seguente:
"Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso,
essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni
dal Consiglio superiore della magistratura quando si trovino
in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16,
18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 2 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art 2-bis. (Trasferimento d'ufficio o destinazione ad
altre funzioni) - 1. I magistrati possono, anche senza il
loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad
altre funzioni quando, per qualsiasi causa anche indipendente
da loro colpa, non possono, nella sede o nell'ufficio che
occupano, amministrare la giustizia nelle condizioni richieste
dal prestigio dell'ordine giudiziario.
2. La richiesta di trasferimento d'ufficio o di
destinazione ad altre funzioni è promossa dal Ministro della
giustizia o dal Procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
3. Spetta alla sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura la competenza a decidere, secondo
le proprie disposizioni procedurali, sulla richiesta di
trasferimento d'ufficio o di destinazione ad altre
funzioni".