XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4434




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

        "Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni dal Consiglio superiore della magistratura quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art 2-bis. (Trasferimento d'ufficio o destinazione ad altre funzioni) - 1. I magistrati possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede o nell'ufficio che occupano, amministrare la giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario.
            2. La richiesta di trasferimento d'ufficio o di destinazione ad altre funzioni è promossa dal Ministro della giustizia o dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
            3. Spetta alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura la competenza a decidere, secondo le proprie disposizioni procedurali, sulla richiesta di trasferimento d'ufficio o di destinazione ad altre funzioni".



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