XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4433




        Onorevoli Colleghi! - L'autonomia e l'indipendenza della magistratura costituiscono valori irrinunciabili del nostro ordinamento. La difesa di tali valori è difesa del sistema di garanzie dello stato democratico.
        Proprio in tale contesto assume valenza decisiva il ripensamento di talune norme concernenti il procedimento disciplinare, la cui funzionalità e la cui rigorosità costituiscono esse stesse ragione e presidio, per il singolo magistrato e per l'ordine giudiziario nel suo insieme, di quelle autonomia e indipendenza che non possono essere solo meramente enunciate.
        "Massime guarentigie, massima disciplina" così, agli inizi del secolo scorso, un grande statista del nostro Paese soleva, in modo chiaro e deciso, sintetizzare la problematica della indipendenza della magistratura.
        Rileggere tale problematica e quell'affermazione oggi non può non comportare una revisione di talune norme in materia disciplinare, che - seppur nella datata aspirazione e nella auspicabile prospettiva di una complessiva riforma dell'ordinamento giudiziario - necessitano di un immediato intervento legislativo.
        Specie nel contesto ordinamentale di assenza di un illecito disciplinare tipizzato, la serietà e la rigorosità del procedimento disciplinare, nella sua fase di promozione, nel suo divenire e, quindi, nell'aspetto delle garanzie del singolo magistrato incolpato, è condizione indispensabile e banco di verifica degli stessi valori dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.
        Non deve sfuggire il fatto che quest'ultima è e deve apparire ispirata e tutelata da quegli stessi valori solo nel concreto atteggiarsi delle condotte individuali e, quindi, anche attraverso la corretta sanzione di comportamenti che squalificano la stessa magistratura facendola sembrare immeritevole di quelle garanzie ad essa accordate dall'ordinamento nell'interesse generale, fino al punto da ingenerare per converso e per reazione talune ipotesi di riforma ordinamentali di certo opinabili.
        Rileggere e, quindi, riscrivere oggi talune norme in tema di competenze del pubblico ministero in materia disciplinare è, in definitiva, un modo proprio per concretizzare e rendere ancor più credibili quei valori irrinunciabili dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.
        D'altra parte, una volta superato il vecchio assetto dei tribunali disciplinari e della corte disciplinare, un tempo previsti dall'ordinamento, l'odierna realtà del procedimento disciplinare innnanzi all'attuale sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura si è evoluta in modo notevole; tanto da poter tranquillamente consentire di affermare che oggi il procedimento disciplinare è un vero e proprio processo. Prova ne sia, a tal proposito, l'intervenuta serie di decisioni, anche recenti, della Corte costituzionale (ad esempio, sentenze 25 maggio-8 giugno 1994, n. 220, e 13/16 novembre 2000, n. 497, entrambe in ordine all'articolo 34 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, riguardo alla nomina d'ufficio del magistrato difensore e all'assistenza del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare da parte di un avvocato), le quali - sotto vari profili - hanno ribadito ed esaltato la funzione e la natura di vero e proprio processo del procedimento disciplinare.
        In tale ottica appare necessario, anche per l'odierna realtà e per la complessità assunta dal giudizio disciplinare, che presso la Procura generale della Cassazione siano individuati dei magistrati addetti all'istruttoria e a seguire il dibattimento dei procedimenti disciplinari; e che all'individuazione di tali magistrati (che curano procedimenti promossi dal Procuratore generale o dal Ministro della giustizia) presieda una scelta concordata e, quindi, un'intesa fra le due autorità istituzionalmente deputate alla promozione dell'azione disciplinare.
        Ove ciò non fosse (come attualmente non è) sarebbe palese il vulnus subìto dalla credibilità dell'ordinamento e il difetto di un sistema che attribuisce una specifica competenza di pari livello a due centri di imputazione e responsabilità istituzionale in materia, escludendo, tuttavia, uno dei due dalla concertazione dell'ufficio e delle persone concretamente deputate alla prosecuzione ed al puntuale perseguimento dei fini della procedura disciplinare.
        Quante soluzioni estreme pure oggi proposte e riproposte per "contenere l'eccessivo (sospetto) potere della magistratura" verrebbero così meno! Quante polemiche, anche istituzionali, si coprirebbero con una maggiore rigorosità e garanzia nei procedimenti disciplinari per singoli comportamenti deviati, per colpe individuali, senza più ingiusti e delegittimanti processi generalizzati alla magistratura nel suo complesso!
        Sempre nella suesposta ottica, per un più proficuo esercizio dell'azione disciplinare e una velocizzazione dei tempi delle istruttorie e degli accertamenti, resi oggi sempre più complessi, deve essere prevista la possibilità che la Procura generale della Cassazione e, per essa, l'ufficio appositamente preposto ai procedimenti disciplinari possa avvalersi della collaborazione dei magistrati dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.




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