XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4433
Onorevoli Colleghi! - L'autonomia e l'indipendenza
della magistratura costituiscono valori irrinunciabili del
nostro ordinamento. La difesa di tali valori è difesa del
sistema di garanzie dello stato democratico.
Proprio in tale contesto assume valenza decisiva il
ripensamento di talune norme concernenti il procedimento
disciplinare, la cui funzionalità e la cui rigorosità
costituiscono esse stesse ragione e presidio, per il singolo
magistrato e per l'ordine giudiziario nel suo insieme, di
quelle autonomia e indipendenza che non possono essere solo
meramente enunciate.
"Massime guarentigie, massima disciplina" così, agli inizi
del secolo scorso, un grande statista del nostro Paese soleva,
in modo chiaro e deciso, sintetizzare la problematica della
indipendenza della magistratura.
Rileggere tale problematica e quell'affermazione oggi non
può non comportare una revisione di talune norme in materia
disciplinare, che - seppur nella datata aspirazione e nella
auspicabile prospettiva di una complessiva riforma
dell'ordinamento giudiziario - necessitano di un immediato
intervento legislativo.
Specie nel contesto ordinamentale di assenza di un
illecito disciplinare tipizzato, la serietà e la rigorosità
del procedimento disciplinare, nella sua fase di promozione,
nel suo divenire e, quindi, nell'aspetto delle garanzie del
singolo magistrato incolpato, è condizione indispensabile e
banco di verifica degli stessi valori dell'autonomia e
dell'indipendenza della magistratura.
Non deve sfuggire il fatto che quest'ultima è e deve
apparire ispirata e tutelata da quegli stessi valori solo nel
concreto atteggiarsi delle condotte individuali e, quindi,
anche attraverso la corretta sanzione di comportamenti che
squalificano la stessa magistratura facendola sembrare
immeritevole di quelle garanzie ad essa accordate
dall'ordinamento nell'interesse generale, fino al punto da
ingenerare per converso e per reazione talune ipotesi di
riforma ordinamentali di certo opinabili.
Rileggere e, quindi, riscrivere oggi talune norme in tema
di competenze del pubblico ministero in materia disciplinare
è, in definitiva, un modo proprio per concretizzare e rendere
ancor più credibili quei valori irrinunciabili dell'autonomia
e dell'indipendenza della magistratura.
D'altra parte, una volta superato il vecchio assetto dei
tribunali disciplinari e della corte disciplinare, un tempo
previsti dall'ordinamento, l'odierna realtà del procedimento
disciplinare innnanzi all'attuale sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura si è evoluta in modo
notevole; tanto da poter tranquillamente consentire di
affermare che oggi il procedimento disciplinare è un vero e
proprio processo. Prova ne sia, a tal proposito, l'intervenuta
serie di decisioni, anche recenti, della Corte costituzionale
(ad esempio, sentenze 25 maggio-8 giugno 1994, n. 220, e 13/16
novembre 2000, n. 497, entrambe in ordine all'articolo 34 del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, riguardo
alla nomina d'ufficio del magistrato difensore e
all'assistenza del magistrato sottoposto a procedimento
disciplinare da parte di un avvocato), le quali - sotto vari
profili - hanno ribadito ed esaltato la funzione e la natura
di vero e proprio processo del procedimento disciplinare.
In tale ottica appare necessario, anche per l'odierna
realtà e per la complessità assunta dal giudizio disciplinare,
che presso la Procura generale della Cassazione siano
individuati dei magistrati addetti all'istruttoria e a seguire
il dibattimento dei procedimenti disciplinari; e che
all'individuazione di tali magistrati (che curano procedimenti
promossi dal Procuratore generale o dal Ministro della
giustizia) presieda una scelta concordata e, quindi, un'intesa
fra le due autorità istituzionalmente deputate alla promozione
dell'azione disciplinare.
Ove ciò non fosse (come attualmente non è) sarebbe palese
il vulnus subìto dalla credibilità dell'ordinamento e il
difetto di un sistema che attribuisce una specifica competenza
di pari livello a due centri di imputazione e responsabilità
istituzionale in materia, escludendo, tuttavia, uno dei due
dalla concertazione dell'ufficio e delle persone concretamente
deputate alla prosecuzione ed al puntuale perseguimento dei
fini della procedura disciplinare.
Quante soluzioni estreme pure oggi proposte e riproposte
per "contenere l'eccessivo (sospetto) potere della
magistratura" verrebbero così meno! Quante polemiche, anche
istituzionali, si coprirebbero con una maggiore rigorosità e
garanzia nei procedimenti disciplinari per singoli
comportamenti deviati, per colpe individuali, senza più
ingiusti e delegittimanti processi generalizzati alla
magistratura nel suo complesso!
Sempre nella suesposta ottica, per un più proficuo
esercizio dell'azione disciplinare e una velocizzazione dei
tempi delle istruttorie e degli accertamenti, resi oggi sempre
più complessi, deve essere prevista la possibilità che la
Procura generale della Cassazione e, per essa, l'ufficio
appositamente preposto ai procedimenti disciplinari possa
avvalersi della collaborazione dei magistrati dell'Ispettorato
generale del Ministero della giustizia.