XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4433




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 81 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "A tale fine, nell'ambito della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, è prevista la designazione di un congruo numero di magistrati della medesima Procura addetti alla trattazione dei procedimenti disciplinari.
        Alla designazione dei magistrati di cui al terzo comma provvede il Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, previa intesa con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in quanto applicabile".


Art. 2.

        1. I magistrati della Procura generale presso la Corte di cassazione addetti alla trattazione dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 1, oltre a potere esercitare la facoltà prevista dall'articolo 32, quarto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, possono altresì avvalersi della collaborazione, ai fini istruttori, dei magistrati dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.



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