XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4433
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 81 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"A tale fine, nell'ambito della Procura generale presso la
Corte suprema di cassazione, è prevista la designazione di un
congruo numero di magistrati della medesima Procura addetti
alla trattazione dei procedimenti disciplinari.
Alla designazione dei magistrati di cui al terzo comma
provvede il Procuratore generale presso la Corte suprema di
cassazione, previa intesa con il Ministro della giustizia, ai
sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo
1958, n. 195, in quanto applicabile".
Art. 2.
1. I magistrati della Procura generale presso la Corte di
cassazione addetti alla trattazione dei procedimenti
disciplinari di cui all'articolo 1, oltre a potere esercitare
la facoltà prevista dall'articolo 32, quarto comma, del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, possono altresì
avvalersi della collaborazione, ai fini istruttori, dei
magistrati dell'Ispettorato generale del Ministero della
giustizia.