XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4431




        Onorevoli Colleghi! - La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore europeo, costituire un importante passo in avanti nella realizzazione di quello che è il terzo pilastro dell'Unione europea, ossia lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, mercè la cooperazione giudiziaria e la libera circolazione delle persone.
        La presente proposta di legge si pone in un'ottica decisamente critica del problema della cooperazione giudiziaria penale tra Stati attuata mediante una facilitazione delle procedure di estradizione, e fa proprie in questo le preoccupazioni già più volte manifestate dal mondo dell'avvocatura penale italiana. A questo proposito vanno menzionati i rilievi posti dall'Unione delle camere penali italiane, cui peraltro deve ascriversi il merito dell'elaborato in questione, che pur avendo sempre prestato particolare attenzione alla creazione del cosiddetto "spazio giuridico comune europeo", ha per prima sottolineato l'esigenza di salvaguardare da "interferenze" o "condizionamenti" sovranazionali il sistema delle garanzie del nostro ordinamento, soprattutto in relazione all'inserimento costituzionale dei princìpi del giusto processo.
        Nell'ottobre 2002, in occasione del IX Congresso dell'Unione delle camere penali italiane, si è svolto a Sirmione, sotto la presidenza di Giuliano Vassalli, un convegno di studi su "Giustizia penale e spazio giuridico europeo: i penalisti italiani per la tutela delle garanzie europee". Dalle due giornate di confronto e dibattito è emersa - specie in ordine alla decisione quadro 2002/584/GAI - la palese violazione di princìpi costituzionalmente sanciti quali: tassatività della norma penale e riserva di legge in materia penale; tutela della libertà personale (articolo 13 della Costituzione in combinato disposto con gli articoli 104 e i 111 della Costituzione stessa: competenza ad emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale, riserva di legge sulle forme e i casi, configurazione costituzionale dell'ordine giudiziario italiano, obbligo di motivazione e ricorribilità per cassazione per violazione di legge dei detti provvedimenti); disciplina dell'estradizione (articoli 10 e 26 della Costituzione).
        Tali denunce di incostituzionalità sono state fra l'altro rilevate dal professor Vassalli anche nel corso di un'audizione svoltasi proprio presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati sulla proposta di recepimento Kessler (atto Camera n. 4246), quando egli ha dichiaratamente affermato che "l'attuazione della decisione del Consiglio non è possibile a Costituzione vigente" il che equivale a dire che il suo recepimento si sostanzia oggi nell'adozione di una legge incostituzionale!
        Si delinea insomma il rischio concreto della violazione, sistematica e "legalizzata", di regole costituzionali e processuali poste a protezione della libertà del cittadino, clamorosamente sacrificata ogni qual volta un altro Paese, in ipotesi meno attento del nostro alle prerogative primarie dei cittadini, emetta un provvedimento restrittivo.
        Sulla base dei rilievi svolti e consapevole dei rischi sin qui semplicemente paventati, ma in realtà estremamente concreti, l'Unione delle camere penali italiane ha così predisposto un elaborato, da noi ampiamente condiviso, con il quale ha inteso prendere una decisa posizione al riguardo. Si è giunti così all'elaborazione della presente proposta di legge, l'unica peraltro a darsi carico di un diverso trattamento in favore dei minorenni, che si connota per la sua perfetta aderenza al nostro quadro costituzionale. La formulazione è tale da impedire di fatto l'introduzione surrettizia nel nostro ordinamento di un sottosistema de libertate contrastante con i princìpi generali dell'ordinamento stesso e da garantire, al contempo, in ossequio alle diverse funzione del pubblico ministero e del giudice, il vaglio degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari che la legge prevede come presupposto essenziale per la privazione della libertà personale.
        Nell'articolato adottato si trova il richiamo puntuale e necessario delle garanzie procedurali e costituzionali della libertà del cittadino, con espresso riferimento - tra l'altro - al procedimento applicativo della misura coercitiva (richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, ricorso al Tribunale della libertà e alla Corte Suprema) nonché all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'articolo 2 del protocollo VII annesso alla citata Convenzione (diritto a un doppio grado di giurisdizione); sono in ogni caso previsti limiti temporali alla restrizione della libertà così come una concreta verifica della ricorribilità a misure alternative nonché della effettiva funzione rieducativa della pena.
        Tali obiettivi non possono non essere condivisi, avendo anche presente la particolare rilevanza che assume il punto 12 delle considerazioni preliminari che precedono la decisione quadro di cui trattasi ("la presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo..."); d'altra parte, tutta la emananda normativa europea nel settore penale è improntata al principio della ricerca di garanzie minime, necessarie ad assicurare la cosiddetta "reciproca fiducia" fra gli Stati membri, senza che gli ordinamenti che al loro interno godono già di un sistema di garanzie più avanzato, debbano per questo motivo arretrare il loro livello. Il problema si pone con particolare attenzione nel nostro Paese dove i princìpi generali della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali hanno nel 1999, con le modifiche approvate all'articolo 111 della nostra Carta fondamentale (legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), assunto valenza costituzionale, non costituendo più un mero riferimento astratto.
        Un ulteriore elemento di allarme è dato dal grave ritardo che, a livello europeo, scontiamo quanto all'elaborazione di figure tipiche di reato omogenee nei diversi Stati membri, la qual cosa rende prioritaria la verifica, da parte dell'autorità giudiziaria, dei limiti del campo di applicazione del mandato di arresto europeo delineato dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/384/GAI.
        Concludendo, chiarito ormai in modo sufficientemente chiaro che il nucleo essenziale della nostra civiltà giuridica non consente nella maniera più assoluta una delega in bianco sulla nostra libertà, si comprende come l'attuazione della decisione quadro de qua richieda una legge-delega che, come sua caratteristica preminente, fissi i punti salienti in modo conforme ai princìpi del nostro ordinamento. Si tratta in sostanza di rispettare il dettato costituzionale!




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