XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4431
Onorevoli Colleghi! - La decisione quadro 2002/584/GAI
del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri, dovrebbe, nelle intenzioni del legislatore europeo,
costituire un importante passo in avanti nella realizzazione
di quello che è il terzo pilastro dell'Unione europea, ossia
lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
mercè la cooperazione giudiziaria e la libera circolazione
delle persone.
La presente proposta di legge si pone in un'ottica
decisamente critica del problema della cooperazione
giudiziaria penale tra Stati attuata mediante una
facilitazione delle procedure di estradizione, e fa proprie in
questo le preoccupazioni già più volte manifestate dal mondo
dell'avvocatura penale italiana. A questo proposito vanno
menzionati i rilievi posti dall'Unione delle camere penali
italiane, cui peraltro deve ascriversi il merito
dell'elaborato in questione, che pur avendo sempre prestato
particolare attenzione alla creazione del cosiddetto "spazio
giuridico comune europeo", ha per prima sottolineato
l'esigenza di salvaguardare da "interferenze" o
"condizionamenti" sovranazionali il sistema delle garanzie del
nostro ordinamento, soprattutto in relazione all'inserimento
costituzionale dei princìpi del giusto processo.
Nell'ottobre 2002, in occasione del IX Congresso
dell'Unione delle camere penali italiane, si è svolto a
Sirmione, sotto la presidenza di Giuliano Vassalli, un
convegno di studi su "Giustizia penale e spazio giuridico
europeo: i penalisti italiani per la tutela delle garanzie
europee". Dalle due giornate di confronto e dibattito è
emersa - specie in ordine alla decisione quadro 2002/584/GAI -
la palese violazione di princìpi costituzionalmente sanciti
quali: tassatività della norma penale e riserva di legge in
materia penale; tutela della libertà personale (articolo 13
della Costituzione in combinato disposto con gli articoli 104
e i 111 della Costituzione stessa: competenza ad emettere
provvedimenti restrittivi della libertà personale, riserva di
legge sulle forme e i casi, configurazione costituzionale
dell'ordine giudiziario italiano, obbligo di motivazione e
ricorribilità per cassazione per violazione di legge dei detti
provvedimenti); disciplina dell'estradizione (articoli 10 e 26
della Costituzione).
Tali denunce di incostituzionalità sono state fra l'altro
rilevate dal professor Vassalli anche nel corso di
un'audizione svoltasi proprio presso la Commissione Giustizia
della Camera dei deputati sulla proposta di recepimento
Kessler (atto Camera n. 4246), quando egli ha dichiaratamente
affermato che "l'attuazione della decisione del Consiglio non
è possibile a Costituzione vigente" il che equivale a dire che
il suo recepimento si sostanzia oggi nell'adozione di una
legge incostituzionale!
Si delinea insomma il rischio concreto della violazione,
sistematica e "legalizzata", di regole costituzionali e
processuali poste a protezione della libertà del cittadino,
clamorosamente sacrificata ogni qual volta un altro Paese, in
ipotesi meno attento del nostro alle prerogative primarie dei
cittadini, emetta un provvedimento restrittivo.
Sulla base dei rilievi svolti e consapevole dei rischi sin
qui semplicemente paventati, ma in realtà estremamente
concreti, l'Unione delle camere penali italiane ha così
predisposto un elaborato, da noi ampiamente condiviso, con il
quale ha inteso prendere una decisa posizione al riguardo. Si
è giunti così all'elaborazione della presente proposta di
legge, l'unica peraltro a darsi carico di un diverso
trattamento in favore dei minorenni, che si connota per la sua
perfetta aderenza al nostro quadro costituzionale. La
formulazione è tale da impedire di fatto l'introduzione
surrettizia nel nostro ordinamento di un sottosistema de
libertate contrastante con i princìpi generali
dell'ordinamento stesso e da garantire, al contempo, in
ossequio alle diverse funzione del pubblico ministero e del
giudice, il vaglio degli elementi indiziari e delle esigenze
cautelari che la legge prevede come presupposto essenziale per
la privazione della libertà personale.
Nell'articolato adottato si trova il richiamo puntuale e
necessario delle garanzie procedurali e costituzionali della
libertà del cittadino, con espresso riferimento - tra l'altro
- al procedimento applicativo della misura coercitiva
(richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini
preliminari, ricorso al Tribunale della libertà e alla Corte
Suprema) nonché all'articolo 6 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali e all'articolo 2 del protocollo VII annesso alla
citata Convenzione (diritto a un doppio grado di
giurisdizione); sono in ogni caso previsti limiti temporali
alla restrizione della libertà così come una concreta verifica
della ricorribilità a misure alternative nonché della
effettiva funzione rieducativa della pena.
Tali obiettivi non possono non essere condivisi, avendo
anche presente la particolare rilevanza che assume il punto 12
delle considerazioni preliminari che precedono la decisione
quadro di cui trattasi ("la presente decisione quadro non osta
a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali
relative al giusto processo..."); d'altra parte, tutta la
emananda normativa europea nel settore penale è improntata al
principio della ricerca di garanzie minime, necessarie ad
assicurare la cosiddetta "reciproca fiducia" fra gli Stati
membri, senza che gli ordinamenti che al loro interno godono
già di un sistema di garanzie più avanzato, debbano per questo
motivo arretrare il loro livello. Il problema si pone con
particolare attenzione nel nostro Paese dove i princìpi
generali della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali hanno nel 1999,
con le modifiche approvate all'articolo 111 della nostra Carta
fondamentale (legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2),
assunto valenza costituzionale, non costituendo più un mero
riferimento astratto.
Un ulteriore elemento di allarme è dato dal grave ritardo
che, a livello europeo, scontiamo quanto all'elaborazione di
figure tipiche di reato omogenee nei diversi Stati membri, la
qual cosa rende prioritaria la verifica, da parte
dell'autorità giudiziaria, dei limiti del campo di
applicazione del mandato di arresto europeo delineato
dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/384/GAI.
Concludendo, chiarito ormai in modo sufficientemente
chiaro che il nucleo essenziale della nostra civiltà giuridica
non consente nella maniera più assoluta una delega in bianco
sulla nostra libertà, si comprende come l'attuazione della
decisione quadro de qua richieda una legge-delega che,
come sua caratteristica preminente, fissi i punti salienti in
modo conforme ai princìpi del nostro ordinamento. Si tratta in
sostanza di rispettare il dettato costituzionale!