XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4431




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto e termine della delega).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione, anche attraverso le necessarie modificazioni del codice penale, del codice di procedura penale e delle norme collegate, alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", secondo i princìpi e criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.
        2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo periodo, del Trattato sull'Unione europea, i decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano le forme e i mezzi per l'attuazione della decisione quadro, con particolare riguardo:

                a) ai provvedimenti giudiziari necessari per l'esecuzione in Italia del mandato di arresto proveniente da altro Stato membro dell'Unione e per la consegna delle persone in esso indicate;

                b) alla emissione del mandato di arresto dell'autorità giudiziaria italiana, diretto verso altro Stato membro dell'Unione.


Art. 2.

(Rispetto dei diritti fondamentali
e delle norme sul giusto processo).

        1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto 12 dei consideranda del Preambolo della decisione quadro, i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono rispettare:

                a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione stessa;

                b) i princìpi e le disposizioni contenuti nella Costituzione, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.


Art. 3.

(Princìpi e criteri direttivi generali).

        1. Le finalità indicate agli articoli 1 e 2 sono conseguite in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

                a) previsione di distinte, specifiche discipline per le attività e i provvedimenti da adottare da parte dell'autorità giudiziaria italiana, richiesta da una autorità giudiziaria di altro Stato membro, a seconda che da questo provenga un mandato di arresto per un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una sentenza che applica una pena o una misura di sicurezza;

                b) previsione di una distinta, specifica disciplina per le richieste dell'autorità giudiziaria italiana a quella di altro Stato membro, a seconda che sia emesso un mandato d'arresto per un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una sentenza che applica una pena o una misura di sicurezza.


Art. 4.

(Princìpi e criteri direttivi relativi al mandato di
arresto per il procedimento proveniente da altro Stato
membro).

        1. Le finalità indicate agli articoli 1 e 2, con riguardo alla disciplina di esecuzione del mandato di arresto per il procedimento, proveniente da altro Stato membro, sono conseguite in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) previsione che il mandato di arresto sia inviato, con tutta la documentazione necessaria, al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui ha residenza o, in alternativa, dimora la persona ricercata ovvero nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo; che il pubblico ministero, integrata o fatta integrare, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione stessa, formuli le sue richieste al giudice per le indagini preliminari di tale tribunale; che questo giudice sia competente per ogni decisione sulla esecuzione del mandato, sulla libertà e sulla consegna della persona stessa; previsione che, quando sono ignoti i luoghi anzi detti, la competenza spetti al tribunale del capoluogo del distretto dell'ultima residenza nota o, in alternativa, dell'ultima dimora nota e, in difetto, al tribunale di Roma;

                b) previsione che i provvedimenti del giudice siano adottati in ogni caso con ordinanza motivata;

                c) previsione che i provvedimenti, con i quali il giudice ordina l'esecuzione del mandato indicato alla lettera a) o la consegna della persona destinataria, siano equiparati all'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare, quanto ai presupposti di legittimità, ai requisiti di forma e di contenuto, ai mezzi di impugnazione; che, in pendenza dell'impugnazione, sia sospesa la consegna della persona allo Stato richiedente e che il giudice possa rimettere in libertà la persona stessa, adottando le altre cautele opportune; che, in sede di impugnazione, possa essere ammessa ad intervenire, a condizioni di reciprocità, l'autorità richiedente, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio in Italia; che la persona arrestata sia interrogata dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 294 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, e dell'articolo 302 dello stesso codice; che, ai fini di quanto è previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro, dell'interrogatorio sia dato avviso anche all'autorità giudiziaria richiedente;

                d) previsione che i provvedimenti giurisdizionali indicati alla lettera c) siano adottati previe le seguenti ulteriori verifiche, di cui pure sia dato conto nella motivazione:

                1) che nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti termini massimi per la restrizione della libertà personale durante il procedimento, in misura adeguata alle esigenze cautelari e proporzionata alla gravità del reato, nonché la possibilità di controlli periodici sulla necessità di permanenza delle misure cautelari personali;

                2) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4, numeri da 1) a 5), e numero 7), della decisione quadro;

                3) che, ricorrendo le situazioni descritte dall'articolo 5, numeri 2) e 3), della decisione quadro, risultino in concreto applicabili e assicurate le corrispondenti garanzie;

                4) che il mandato non abbia a oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1; e che non sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

                5) quando il mandato di arresto abbia a oggetto uno o più dei reati indicati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, verifica che il fatto corrisponda alle caratteristiche minime, da individuare specificamente da parte del legislatore delegato, per ciascun nome di reato previsto nell'elenco, avuto riguardo agli elementi comuni riconoscibili nelle leggi penali degli Stati membri;

                e) previsione che, contro i provvedimenti di rifiuto dell'esecuzione del mandato o della consegna, il pubblico ministero possa proporre le impugnazioni disciplinate dagli articoli 310 e 311 del codice di procedura penale e che nei relativi procedimenti l'autorità richiedente, a condizioni di reciprocità, possa essere ammessa ad intervenire, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio in Italia;

                f) disciplina dei tempi del procedimento in modo che i provvedimenti indicati alla lettera c) siano definitivi entro sessanta giorni dall'arresto della persona ricercata e, se è proposto ricorso per cassazione, entro novanta giorni, esclusa comunque l'applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742; in caso di inosservanza dei termini, previsione della possibilità di disporre il trasferimento temporaneo della persona ricercata ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro; previsione che, durante il procedimento, si osservino i termini di durata massima di privazione della libertà personale previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, e che, alle condizioni ivi previste, la persona sia rimessa in libertà quando alla scadenza dei termini stessi non è definitivo il provvedimento che ordina l'esecuzione del mandato o la consegna.

Art. 5.

(Princìpi e criteri direttivi relativi al mandato di
arresto proveniente da altro Stato membro per l'esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza).

        1. Le finalità indicate agli articoli 1 e 2, con riguardo alla disciplina di esecuzione del mandato di arresto proveniente da altro Stato membro per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale, sono conseguite in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) previsione che il mandato di arresto sia inviato, con tutta la documentazione necessaria, al procuratore generale presso la corte d'appello del luogo di residenza o, in alternativa, di dimora della persona ricercata ovvero, nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del luogo dell'avvenuto fermo; che il procuratore generale, integrata o fatta integrare, anche ai fini dell'ammissibilità, la documentazione stessa, formuli le sue richieste alla corte d'appello; che questa corte sia competente per ogni decisione sulla esecuzione del mandato, sulla libertà e sulla consegna della persona stessa; previsione che, quando sono ignoti i luoghi suddetti, la competenza spetti alla corte d'appello dell'ultimo luogo noto di residenza o, in alternativa, di dimora e, in difetto, alla corte d'appello di Roma;

                b) previsione che i provvedimenti della corte d'appello siano adottati in ogni caso con ordinanza motivata;

                c) previsione che i provvedimenti, con i quali la corte d'appello ordina l'esecuzione del mandato indicato alla lettera a) o la consegna della persona destinataria, siano adottati previe le seguenti verifiche, delle quali sia dato conto nella motivazione:

                1) che la decisione sia definitiva nell'ordinamento di provenienza;

                2) che la decisione sia conseguita ad un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e delle libertà fondamentali e dall'articolo 2 del Protocollo VII annesso a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

                3) che la sanzione non sia stata inflitta per un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1; e che non sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato di arresto sia stato emesso ovvero la sanzione sia stata inflitta al fine di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

                4) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4 della decisione quadro;

                5) che nello Stato membro di emissione del mandato l'esecuzione delle sanzioni penali risponda ai requisiti indicati nell'articolo 3 della citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che siano previste misure alternative e rieducative corrispondenti a quelle dell'ordinamento italiano; in caso di esito negativo della verifica, previsione che l'esecuzione del mandato sia disposta solo previo consenso informato della persona condannata o da sottoporre a misura di sicurezza; in questa ipotesi di rifiuto, previsione dell'esecuzione della sanzione nello Stato;

                6) che in caso di condanna in contumacia o in absentia sia assicurata la garanzia di un nuovo processo alle condizioni e nei termini indicati dall'articolo 5, numero 1), della decisione quadro;

                d) previsione che nel procedimento si osservino, in quanto applicabili, le norme degli articoli 702, 704, comma 1, e 706 del codice di procedura penale; che i provvedimenti della corte d'appello siano soggetti a ricorso per cassazione anche per il merito da parte del pubblico ministero, della persona ricercata e del suo difensore; che, in pendenza del ricorso contro il provvedimento che dispone l'esecuzione del mandato, resti sospesa l'esecuzione della consegna della persona e questa possa essere rimessa in libertà, salva l'adozione delle altre cautele opportune;

                e) disciplina dei tempi del procedimento in modo che i provvedimenti indicati alla lettera c) siano definitivi entro quarantacinque giorni dall'arresto della persona ricercata e, se è proposto ricorso per cassazione, entro novanta giorni, esclusa comunque l'applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742; previsione che durante il procedimento la persona ricercata non sia comunque privata della libertà personale per un tempo superiore a centoventi giorni.


Art. 6.

(Princìpi e criteri direttivi relativi
alle misure provvisorie).

        1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della decisione quadro, le finalità indicate agli articoli 1 e 2 della presente legge sono altresì conseguite mediante una disciplina di possibili misure provvisorie, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) previsione che, quando la polizia giudiziaria, anche in base al sistema di informazione Schengen, ha notizia certa di un mandato di arresto per il procedimento emesso dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, nonché dei fatti specifici addebitati, del titolo del reato e degli elementi per l'esatta identificazione della persona ricercata, possa procedere, sentito il pubblico ministero, al fermo della stessa, se sussiste concreto pericolo di fuga e il mandato concerne un delitto in relazione al quale ricorrono gravi indizi di colpevolezza e per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a sei anni ovvero un delitto in materia di armi da guerra e di esplosivi; che il fermato entro ventiquattro ore sia messo a disposizione del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui è avvenuto il fermo, il quale ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari di tale tribunale; che si osservino le disposizioni degli articoli 385, 386, 387, 389, 390 e 391, commi 1, 2, 3 e 4, del codice di procedura penale; che il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, adotti i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), immediatamente ovvero in un tempo non superiore a sette giorni dal fermo, quando ciò è necessario per l'acquisizione del mandato e della eventuale ulteriore documentazione, disponendo che durante tale tempo permanga lo stato di fermo; che, se il giudice non provvede nel termine, la persona fermata sia subito liberata;

                b) previsione che il pubblico ministero indicato nell'articolo 4, comma 1, lettera a), se ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 384 del codice di procedura penale, possa disporre con decreto motivato il fermo della persona ricercata, richiedendone al giudice per le indagini preliminari la convalida; che si osservino le disposizioni degli articoli 385, 387, 389, 390 e 391, commi 1, 2, 3 e 4, del codice di procedura penale; che, a richiesta del pubblico ministero, il giudice, nella stessa udienza nella quale ha deciso sulla convalida, adotti i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c) e d);

                c) previsione che, quando la polizia giudiziaria, anche in base al sistema di informazione Schengen, ha notizia certa di un mandato di arresto dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro, emesso per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, nonché degli estremi essenziali della sentenza con cui la sanzione è stata inflitta, della qualità e della misura di essa, del fatto attribuito, del titolo del reato e degli elementi idonei all'esatta identificazione della persona, possa procedere, sentito il pubblico ministero, al fermo della persona medesima, quando, in base ad elementi specifici acquisiti, sussista concreto pericolo di fuga; che il fermato sia posto immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore a disposizione del procuratore generale del luogo, il quale entro quarantotto ore dal fermo ne chiede la convalida alla corte d'appello, che decide sulla richiesta entro novantasei ore dal fermo stesso; che si osservino, in quanto applicabili, le norme degli articoli 385, 386, 387, 389, 390 e 391, commi 1, 2, 3 e 4, del codice di procedura penale; che nella stessa udienza di convalida la corte d'appello, a richiesta del procuratore generale, adotti i provvedimenti indicati nell'articolo 5, comma 1, ovvero che, quando a questi fini occorre attendere per acquisire il mandato d'arresto, nonché la decisione che applica la sanzione e gli altri elementi necessari, possa applicare una misura coercitiva idonea a garantire che la persona ricercata non si sottragga all'eventuale provvedimento di esecuzione e di consegna; che la misura perda efficacia se i provvedimenti non sono adottati entro trenta giorni;

                d) previsione che il procuratore generale indicato nell'articolo 5, comma 1, lettera a), possa richiedere alla corte d'appello e questa possa disporre nei confronti della persona ricercata una misura coercitiva di durata non superiore a trenta giorni, quando, considerato il tempo necessario per provvedere sulla richiesta di esecuzione del mandato, sussista, in base ad elementi specifici acquisiti, concreto pericolo di fuga.


Art. 7.

(Princìpi e criteri direttivi relativi al mandato di
arresto diretto ad altro Stato membro per un procedimento o
per l'esecuzione in Italia di una sanzione penale).

        1. La disciplina della emissione, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, del mandato di arresto da rimettere ad altro Stato membro per un procedimento di competenza di un giudice italiano o per l'esecuzione di una sentenza del giudice italiano, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) previsione che ad emettere il mandato di arresto per il procedimento in Italia sia, su richiesta del pubblico ministero, il giudice che procede e, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari; previsione che si osservino le disposizioni in materia di misure cautelari personali coercitive, quanto ai presupposti di legittimità, al procedimento, ai requisiti di forma e di contenuto e ai mezzi di impugnazione; previsione che la richiesta di eseguire il mandato sia presentata all'autorità competente dello Stato di esecuzione dal pubblico ministero presso il giudice che lo ha emesso;

                b) previsione che ad emettere il mandato di arresto per l'esecuzione di una sentenza che applica una pena o una misura di sicurezza detentiva sia il pubblico ministero cui è attribuita l'esecuzione della sentenza stessa ai sensi degli articoli 656, 658 e 665 del codice di procedura penale;

                c) previsione che i modelli del mandato siano definiti in modo uniforme e tale da assicurare l'osservanza delle previsioni di cui alle lettere a) e b);
                d) previsione che, nei casi indicati alle lettere a) e b), il pubblico ministero possa richiedere e ottenere di intervenire nel procedimento in condizioni di reciprocità rispetto alla legge italiana, nei termini e con le forme previsti dallo Stato di esecuzione.


Art. 8.

(Princìpi e criteri direttivi relativi al mandato di
arresto per reati sottoposti alle giurisdizioni
militari).

        1. Le norme per dare attuazione alla decisione quadro anche con riguardo a reati sottoposti alle giurisdizioni militari italiana e di altri Stati membri, aventi natura di reati non esclusivamente militari ovvero costituenti crimini di guerra ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, concluso a Roma il 17 luglio 1998, si attengono ai princìpi e criteri indicati negli articoli precedenti, in quanto applicabili, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) previsione che il mandato di arresto per il procedimento, proveniente da altro Stato membro nei confronti di persona che per lo stesso fatto sarebbe soggetta alla giurisdizione militare italiana, sia inviato al pubblico ministero presso il tribunale militare di Roma e che la competenza per i relativi provvedimenti appartenga al giudice per le indagini preliminari di tale tribunale;

                b) previsione che il mandato di arresto per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, proveniente da altro Stato membro nei confronti di persona che per lo stesso fatto sarebbe soggetta alla giurisdizione militare italiana, sia inviato al procuratore generale militare presso la corte militare d'appello di Roma, competente per i relativi provvedimenti;

                c) previsione che, quando i mandati indicati alle lettere a) e b) sono emessi nei confronti di persona non soggetta alla giurisdizione militare italiana, essi siano inviati al pubblico ministero rispettivamente indicato negli articoli 4 e 5 per le richieste ai giudici di rispettiva competenza; previsione che il pubblico ministero dia informazione del mandato e dell'esito del procedimento rispettivamente al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Roma e al procuratore generale militare presso la corte militare d'appello di Roma;

                d) previsione che il mandato d'arresto da rimettere ad altro Stato membro per un procedimento appartenente alla giurisdizione militare italiana sia emesso, su richiesta del pubblico ministero militare, dal giudice militare che procede e che il mandato di arresto da rimettere ad altro Stato membro per l'esecuzione di una sentenza del giudice militare italiano, sia emesso dal pubblico ministero militare cui è attribuita l'esecuzione della sentenza stessa ai sensi degli articoli 656, 658 e 665 del codice di procedura penale.


Art. 9.

(Ulteriori princìpi e criteri direttivi).

        1. I decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 si uniformano altresì ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

                a) con riguardo alla facoltà prevista dall'articolo 7 della decisione quadro, previsione che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione costituisca l'autorità centrale, referente per tutte le situazioni in cui il mandato di arresto proveniente da altro Stato membro non può farsi pervenire direttamente al pubblico ministero individuato agli articoli 4 e 5 e comunque per dare assistenza alle autorità richiedenti, e che fornisca, a richiesta, la stessa assistenza quando occorre rimettere all'estero un mandato emesso alla autorità giudiziaria italiana;

                b) previsione che l'esecuzione di un mandato d'arresto, proveniente da altro Stato membro e concernente un soggetto maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, sia subordinata alla verifica che nello Stato membro richiedente sia previsto un trattamento penale, processuale penale e penitenziario quantomeno corrispondente a quello italiano e comunque conforme ai princìpi e alle regole fondamentali delle Convenzioni internazionali sui minori e i fanciulli;

                c) previsione di una disciplina idonea ad assicurare, nel rispetto della decisione quadro, il principio di specialità;

                d) quanto al consenso alla propria consegna da parte della persona ricercata, di cui all'articolo 13 della decisione quadro, previsione che esso sia prestato in presenza del difensore al giudice competente individuato ai sensi degli articoli 4 e 5, il quale svolge accertamenti per stabilire che esso sia espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze; previsione di strumenti idonei a consentire la conoscenza del diritto straniero pertinente al caso; disciplina della revocabilità del consenso, quando richiedente sia l'autorità di uno Stato membro che tale revocabilità abbia prevista giovandosi della previsione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, ultimo periodo, della decisione quadro;

                e) attribuzione al pubblico ministero del potere di richiedere e al giudice della competenza di disporre il sequestro e la confisca dei beni indicati nell'articolo 29 della decisione quadro, secondo le procedure, con le garanzie e quando ricorrono i presupposti e le condizioni previsti dalla legge italiana per le corrispondenti misure; individuazione del pubblico ministero e del giudice con i criteri indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), e nell'articolo 5, comma 1, lettera a);

                f) individuazione delle disposizioni, contenute in Convenzioni, Trattati o Accordi tra Italia e altri Stati membri, che sono sostituite dalle corrispondenti disposizioni della decisione quadro come attuate ai sensi della presente legge e delle norme attuative della medesima; individuazione delle disposizioni che si intende continuare ad applicare ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, della decisione quadro.

        2. Ad ogni altra disposizione della decisione quadro è data attuazione mediante una disciplina coerente con i princìpi e criteri direttivi enunciati nella presente legge.



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