XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4431
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e termine della delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per dare attuazione, anche attraverso le
necessarie modificazioni del codice penale, del codice di
procedura penale e delle norme collegate, alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di
seguito denominata "decisione quadro", secondo i princìpi e
criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente
legge.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34,
paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo periodo, del
Trattato sull'Unione europea, i decreti legislativi di cui al
comma 1 disciplinano le forme e i mezzi per l'attuazione della
decisione quadro, con particolare riguardo:
a) ai provvedimenti giudiziari necessari per
l'esecuzione in Italia del mandato di arresto proveniente da
altro Stato membro dell'Unione e per la consegna delle persone
in esso indicate;
b) alla emissione del mandato di arresto
dell'autorità giudiziaria italiana, diretto verso altro Stato
membro dell'Unione.
Art. 2.
(Rispetto dei diritti fondamentali
e delle norme sul giusto processo).
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6,
paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto
12 dei consideranda del Preambolo della decisione
quadro, i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo
1 devono rispettare:
a) i diritti fondamentali garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in
particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla
sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo),
nonché dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione stessa;
b) i princìpi e le disposizioni contenuti nella
Costituzione, attinenti al giusto processo, ivi compresi
quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in
relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza,
nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla
qualità delle sanzioni penali.
Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi generali).
1. Le finalità indicate agli articoli 1 e 2 sono
conseguite in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi generali:
a) previsione di distinte, specifiche discipline
per le attività e i provvedimenti da adottare da parte
dell'autorità giudiziaria italiana, richiesta da una autorità
giudiziaria di altro Stato membro, a seconda che da questo
provenga un mandato di arresto per un procedimento penale
ovvero per l'esecuzione di una sentenza che applica una pena o
una misura di sicurezza;
b) previsione di una distinta, specifica
disciplina per le richieste dell'autorità giudiziaria italiana
a quella di altro Stato membro, a seconda che sia emesso un
mandato d'arresto per un procedimento penale ovvero per
l'esecuzione di una sentenza che applica una pena o una misura
di sicurezza.
Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi relativi al mandato di
arresto per il procedimento proveniente da altro Stato
membro).
1. Le finalità indicate agli articoli 1 e 2, con riguardo
alla disciplina di esecuzione del mandato di arresto per il
procedimento, proveniente da altro Stato membro, sono
conseguite in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione che il mandato di arresto sia
inviato, con tutta la documentazione necessaria, al pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto in
cui ha residenza o, in alternativa, dimora la persona
ricercata ovvero nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1,
lettera a), del capoluogo del distretto in cui è
avvenuto il fermo; che il pubblico ministero, integrata o
fatta integrare, anche ai fini dell'ammissibilità, la
documentazione stessa, formuli le sue richieste al giudice per
le indagini preliminari di tale tribunale; che questo giudice
sia competente per ogni decisione sulla esecuzione del
mandato, sulla libertà e sulla consegna della persona stessa;
previsione che, quando sono ignoti i luoghi anzi detti, la
competenza spetti al tribunale del capoluogo del distretto
dell'ultima residenza nota o, in alternativa, dell'ultima
dimora nota e, in difetto, al tribunale di Roma;
b) previsione che i provvedimenti del giudice
siano adottati in ogni caso con ordinanza motivata;
c) previsione che i provvedimenti, con i quali il
giudice ordina l'esecuzione del mandato indicato alla lettera
a) o la consegna della persona destinataria, siano
equiparati all'ordinanza applicativa della misura della
custodia cautelare, quanto ai presupposti di legittimità, ai
requisiti di forma e di contenuto, ai mezzi di impugnazione;
che, in pendenza dell'impugnazione, sia sospesa la consegna
della persona allo Stato richiedente e che il giudice possa
rimettere in libertà la persona stessa, adottando le altre
cautele opportune; che, in sede di impugnazione, possa essere
ammessa ad intervenire, a condizioni di reciprocità,
l'autorità richiedente, facendosi rappresentare da un avvocato
abilitato al patrocinio in Italia; che la persona arrestata
sia interrogata dal giudice osservando le disposizioni
dell'articolo 294 del codice di procedura penale, in quanto
applicabili, e dell'articolo 302 dello stesso codice; che, ai
fini di quanto è previsto dall'articolo 18, paragrafo 1,
lettera a), della decisione quadro, dell'interrogatorio
sia dato avviso anche all'autorità giudiziaria richiedente;
d) previsione che i provvedimenti giurisdizionali
indicati alla lettera c) siano adottati previe le
seguenti ulteriori verifiche, di cui pure sia dato conto nella
motivazione:
1) che nell'ordinamento dello Stato richiedente siano
previsti termini massimi per la restrizione della libertà
personale durante il procedimento, in misura adeguata alle
esigenze cautelari e proporzionata alla gravità del reato,
nonché la possibilità di controlli periodici sulla necessità
di permanenza delle misure cautelari personali;
2) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio
o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti
dall'articolo 3 e dall'articolo 4, numeri da 1) a 5), e numero
7), della decisione quadro;
3) che, ricorrendo le situazioni descritte
dall'articolo 5, numeri 2) e 3), della decisione quadro,
risultino in concreto applicabili e assicurate le
corrispondenti garanzie;
4) che il mandato non abbia a oggetto un reato
politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11
della Convenzione internazionale per la repressione degli
attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo,
adottata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite a New
York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14
febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione
europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo
il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre
1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale
21 giugno 1967, n. 1; e che non sussistano elementi oggettivi
per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine
di perseguire penalmente una persona a causa del suo sesso,
della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità,
lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure
che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata
per uno di tali motivi;
5) quando il mandato di arresto abbia a oggetto uno o
più dei reati indicati all'articolo 2, paragrafo 2, della
decisione quadro, verifica che il fatto corrisponda alle
caratteristiche minime, da individuare specificamente da parte
del legislatore delegato, per ciascun nome di reato previsto
nell'elenco, avuto riguardo agli elementi comuni riconoscibili
nelle leggi penali degli Stati membri;
e) previsione che, contro i provvedimenti di
rifiuto dell'esecuzione del mandato o della consegna, il
pubblico ministero possa proporre le impugnazioni disciplinate
dagli articoli 310 e 311 del codice di procedura penale e che
nei relativi procedimenti l'autorità richiedente, a condizioni
di reciprocità, possa essere ammessa ad intervenire, facendosi
rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio in
Italia;
f) disciplina dei tempi del procedimento in modo
che i provvedimenti indicati alla lettera c) siano
definitivi entro sessanta giorni dall'arresto della persona
ricercata e, se è proposto ricorso per cassazione, entro
novanta giorni, esclusa comunque l'applicazione della
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742; in caso di
inosservanza dei termini, previsione della possibilità di
disporre il trasferimento temporaneo della persona ricercata
ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro; previsione
che, durante il procedimento, si osservino i termini di durata
massima di privazione della libertà personale previsti
dall'articolo 303, comma 1, lettera a), del codice di
procedura penale, e che, alle condizioni ivi previste, la
persona sia rimessa in libertà quando alla scadenza dei
termini stessi non è definitivo il provvedimento che ordina
l'esecuzione del mandato o la consegna.
Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi relativi al mandato di
arresto proveniente da altro Stato membro per l'esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza).
1. Le finalità indicate agli articoli 1 e 2, con riguardo
alla disciplina di esecuzione del mandato di arresto
proveniente da altro Stato membro per l'esecuzione di una pena
o di una misura di sicurezza privativa della libertà
personale, sono conseguite in conformità ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) previsione che il mandato di arresto sia
inviato, con tutta la documentazione necessaria, al
procuratore generale presso la corte d'appello del luogo di
residenza o, in alternativa, di dimora della persona ricercata
ovvero, nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera
c), del luogo dell'avvenuto fermo; che il procuratore
generale, integrata o fatta integrare, anche ai fini
dell'ammissibilità, la documentazione stessa, formuli le sue
richieste alla corte d'appello; che questa corte sia
competente per ogni decisione sulla esecuzione del mandato,
sulla libertà e sulla consegna della persona stessa;
previsione che, quando sono ignoti i luoghi suddetti, la
competenza spetti alla corte d'appello dell'ultimo luogo noto
di residenza o, in alternativa, di dimora e, in difetto, alla
corte d'appello di Roma;
b) previsione che i provvedimenti della corte
d'appello siano adottati in ogni caso con ordinanza
motivata;
c) previsione che i provvedimenti, con i quali la
corte d'appello ordina l'esecuzione del mandato indicato alla
lettera a) o la consegna della persona destinataria,
siano adottati previe le seguenti verifiche, delle quali sia
dato conto nella motivazione:
1) che la decisione sia definitiva nell'ordinamento di
provenienza;
2) che la decisione sia conseguita ad un processo equo
condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato
previsti dall'articolo 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4
novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n.
848, e delle libertà fondamentali e dall'articolo 2 del
Protocollo VII annesso a detta Convenzione, adottato a
Strasburgo il 22 novembre 1984 e reso esecutivo con la legge 9
aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di
giurisdizione in materia penale;
3) che la sanzione non sia stata inflitta per un reato
politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11
della Convenzione internazionale per la repressione degli
attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New
York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14
febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione
europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo
il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre
1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale
21 giugno 1967, n. 1; e che non sussistano elementi oggettivi
per ritenere che il mandato di arresto sia stato emesso ovvero
la sanzione sia stata inflitta al fine di punire una persona a
causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine
etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue
tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona
possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
4) che non sussistano i motivi di rifiuto obbligatorio
o facoltativo dell'esecuzione, rispettivamente previsti
dall'articolo 3 e dall'articolo 4 della decisione quadro;
5) che nello Stato membro di emissione del mandato
l'esecuzione delle sanzioni penali risponda ai requisiti
indicati nell'articolo 3 della citata Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e che siano previste misure alternative e
rieducative corrispondenti a quelle dell'ordinamento italiano;
in caso di esito negativo della verifica, previsione che
l'esecuzione del mandato sia disposta solo previo consenso
informato della persona condannata o da sottoporre a misura di
sicurezza; in questa ipotesi di rifiuto, previsione
dell'esecuzione della sanzione nello Stato;
6) che in caso di condanna in contumacia o in
absentia sia assicurata la garanzia di un nuovo processo
alle condizioni e nei termini indicati dall'articolo 5, numero
1), della decisione quadro;
d) previsione che nel procedimento si osservino,
in quanto applicabili, le norme degli articoli 702, 704, comma
1, e 706 del codice di procedura penale; che i provvedimenti
della corte d'appello siano soggetti a ricorso per cassazione
anche per il merito da parte del pubblico ministero, della
persona ricercata e del suo difensore; che, in pendenza del
ricorso contro il provvedimento che dispone l'esecuzione del
mandato, resti sospesa l'esecuzione della consegna della
persona e questa possa essere rimessa in libertà, salva
l'adozione delle altre cautele opportune;
e) disciplina dei tempi del procedimento in modo
che i provvedimenti indicati alla lettera c) siano
definitivi entro quarantacinque giorni dall'arresto della
persona ricercata e, se è proposto ricorso per cassazione,
entro novanta giorni, esclusa comunque l'applicazione della
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742; previsione che
durante il procedimento la persona ricercata non sia comunque
privata della libertà personale per un tempo superiore a
centoventi giorni.
Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi relativi
alle misure provvisorie).
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli
articoli 9, 10, 11 e 12 della decisione quadro, le finalità
indicate agli articoli 1 e 2 della presente legge sono altresì
conseguite mediante una disciplina di possibili misure
provvisorie, in conformità ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione che, quando la polizia giudiziaria,
anche in base al sistema di informazione Schengen, ha notizia
certa di un mandato di arresto per il procedimento emesso
dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, nonché dei
fatti specifici addebitati, del titolo del reato e degli
elementi per l'esatta identificazione della persona ricercata,
possa procedere, sentito il pubblico ministero, al fermo della
stessa, se sussiste concreto pericolo di fuga e il mandato
concerne un delitto in relazione al quale ricorrono gravi
indizi di colpevolezza e per il quale la legge italiana
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a sei anni
ovvero un delitto in materia di armi da guerra e di esplosivi;
che il fermato entro ventiquattro ore sia messo a disposizione
del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto in cui è avvenuto il fermo, il quale ne chiede la
convalida al giudice per le indagini preliminari di tale
tribunale; che si osservino le disposizioni degli articoli
385, 386, 387, 389, 390 e 391, commi 1, 2, 3 e 4, del codice
di procedura penale; che il giudice per le indagini
preliminari, su richiesta del pubblico ministero, adotti i
provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c)
e d), immediatamente ovvero in un tempo non superiore
a sette giorni dal fermo, quando ciò è necessario per
l'acquisizione del mandato e della eventuale ulteriore
documentazione, disponendo che durante tale tempo permanga lo
stato di fermo; che, se il giudice non provvede nel termine,
la persona fermata sia subito liberata;
b) previsione che il pubblico ministero indicato
nell'articolo 4, comma 1, lettera a), se ricorrono le
condizioni indicate nell'articolo 384 del codice di procedura
penale, possa disporre con decreto motivato il fermo della
persona ricercata, richiedendone al giudice per le indagini
preliminari la convalida; che si osservino le disposizioni
degli articoli 385, 387, 389, 390 e 391, commi 1, 2, 3 e 4,
del codice di procedura penale; che, a richiesta del pubblico
ministero, il giudice, nella stessa udienza nella quale ha
deciso sulla convalida, adotti i provvedimenti indicati
nell'articolo 4, comma 1, lettere c) e d);
c) previsione che, quando la polizia giudiziaria,
anche in base al sistema di informazione Schengen, ha notizia
certa di un mandato di arresto dell'autorità giudiziaria di
uno Stato membro, emesso per l'esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza detentiva, nonché degli estremi essenziali
della sentenza con cui la sanzione è stata inflitta, della
qualità e della misura di essa, del fatto attribuito, del
titolo del reato e degli elementi idonei all'esatta
identificazione della persona, possa procedere, sentito il
pubblico ministero, al fermo della persona medesima, quando,
in base ad elementi specifici acquisiti, sussista concreto
pericolo di fuga; che il fermato sia posto immediatamente e
comunque non oltre le ventiquattro ore a disposizione del
procuratore generale del luogo, il quale entro quarantotto ore
dal fermo ne chiede la convalida alla corte d'appello, che
decide sulla richiesta entro novantasei ore dal fermo stesso;
che si osservino, in quanto applicabili, le norme degli
articoli 385, 386, 387, 389, 390 e 391, commi 1, 2, 3 e 4, del
codice di procedura penale; che nella stessa udienza di
convalida la corte d'appello, a richiesta del procuratore
generale, adotti i provvedimenti indicati nell'articolo 5,
comma 1, ovvero che, quando a questi fini occorre attendere
per acquisire il mandato d'arresto, nonché la decisione che
applica la sanzione e gli altri elementi necessari, possa
applicare una misura coercitiva idonea a garantire che la
persona ricercata non si sottragga all'eventuale provvedimento
di esecuzione e di consegna; che la misura perda efficacia se
i provvedimenti non sono adottati entro trenta giorni;
d) previsione che il procuratore generale indicato
nell'articolo 5, comma 1, lettera a), possa richiedere
alla corte d'appello e questa possa disporre nei confronti
della persona ricercata una misura coercitiva di durata non
superiore a trenta giorni, quando, considerato il tempo
necessario per provvedere sulla richiesta di esecuzione del
mandato, sussista, in base ad elementi specifici acquisiti,
concreto pericolo di fuga.
Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi relativi al mandato di
arresto diretto ad altro Stato membro per un procedimento o
per l'esecuzione in Italia di una sanzione penale).
1. La disciplina della emissione, da parte dell'autorità
giudiziaria italiana, del mandato di arresto da rimettere ad
altro Stato membro per un procedimento di competenza di un
giudice italiano o per l'esecuzione di una sentenza del
giudice italiano, si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione che ad emettere il mandato di
arresto per il procedimento in Italia sia, su richiesta del
pubblico ministero, il giudice che procede e, prima
dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini
preliminari; previsione che si osservino le disposizioni in
materia di misure cautelari personali coercitive, quanto ai
presupposti di legittimità, al procedimento, ai requisiti di
forma e di contenuto e ai mezzi di impugnazione; previsione
che la richiesta di eseguire il mandato sia presentata
all'autorità competente dello Stato di esecuzione dal pubblico
ministero presso il giudice che lo ha emesso;
b) previsione che ad emettere il mandato di
arresto per l'esecuzione di una sentenza che applica una pena
o una misura di sicurezza detentiva sia il pubblico ministero
cui è attribuita l'esecuzione della sentenza stessa ai sensi
degli articoli 656, 658 e 665 del codice di procedura
penale;
c) previsione che i modelli del mandato siano
definiti in modo uniforme e tale da assicurare l'osservanza
delle previsioni di cui alle lettere a) e b);
d) previsione che, nei casi indicati alle lettere
a) e b), il pubblico ministero possa richiedere e
ottenere di intervenire nel procedimento in condizioni di
reciprocità rispetto alla legge italiana, nei termini e con le
forme previsti dallo Stato di esecuzione.
Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi relativi al mandato di
arresto per reati sottoposti alle giurisdizioni
militari).
1. Le norme per dare attuazione alla decisione quadro
anche con riguardo a reati sottoposti alle giurisdizioni
militari italiana e di altri Stati membri, aventi natura di
reati non esclusivamente militari ovvero costituenti crimini
di guerra ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto della Corte
penale internazionale, concluso a Roma il 17 luglio 1998, si
attengono ai princìpi e criteri indicati negli articoli
precedenti, in quanto applicabili, nonché ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) previsione che il mandato di arresto per il
procedimento, proveniente da altro Stato membro nei confronti
di persona che per lo stesso fatto sarebbe soggetta alla
giurisdizione militare italiana, sia inviato al pubblico
ministero presso il tribunale militare di Roma e che la
competenza per i relativi provvedimenti appartenga al giudice
per le indagini preliminari di tale tribunale;
b) previsione che il mandato di arresto per
l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza
detentiva, proveniente da altro Stato membro nei confronti di
persona che per lo stesso fatto sarebbe soggetta alla
giurisdizione militare italiana, sia inviato al procuratore
generale militare presso la corte militare d'appello di Roma,
competente per i relativi provvedimenti;
c) previsione che, quando i mandati indicati alle
lettere a) e b) sono emessi nei confronti di
persona non soggetta alla giurisdizione militare italiana,
essi siano inviati al pubblico ministero rispettivamente
indicato negli articoli 4 e 5 per le richieste ai giudici di
rispettiva competenza; previsione che il pubblico ministero
dia informazione del mandato e dell'esito del procedimento
rispettivamente al procuratore militare della Repubblica
presso il tribunale militare di Roma e al procuratore generale
militare presso la corte militare d'appello di Roma;
d) previsione che il mandato d'arresto da
rimettere ad altro Stato membro per un procedimento
appartenente alla giurisdizione militare italiana sia emesso,
su richiesta del pubblico ministero militare, dal giudice
militare che procede e che il mandato di arresto da rimettere
ad altro Stato membro per l'esecuzione di una sentenza del
giudice militare italiano, sia emesso dal pubblico ministero
militare cui è attribuita l'esecuzione della sentenza stessa
ai sensi degli articoli 656, 658 e 665 del codice di procedura
penale.
Art. 9.
(Ulteriori princìpi e criteri direttivi).
1. I decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1
si uniformano altresì ai seguenti ulteriori princìpi e criteri
direttivi:
a) con riguardo alla facoltà prevista
dall'articolo 7 della decisione quadro, previsione che il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
cassazione costituisca l'autorità centrale, referente per
tutte le situazioni in cui il mandato di arresto proveniente
da altro Stato membro non può farsi pervenire direttamente al
pubblico ministero individuato agli articoli 4 e 5 e comunque
per dare assistenza alle autorità richiedenti, e che fornisca,
a richiesta, la stessa assistenza quando occorre rimettere
all'estero un mandato emesso alla autorità giudiziaria
italiana;
b) previsione che l'esecuzione di un mandato
d'arresto, proveniente da altro Stato membro e concernente un
soggetto maggiore degli anni quattordici e minore degli anni
diciotto, sia subordinata alla verifica che nello Stato membro
richiedente sia previsto un trattamento penale, processuale
penale e penitenziario quantomeno corrispondente a quello
italiano e comunque conforme ai princìpi e alle regole
fondamentali delle Convenzioni internazionali sui minori e i
fanciulli;
c) previsione di una disciplina idonea ad
assicurare, nel rispetto della decisione quadro, il principio
di specialità;
d) quanto al consenso alla propria consegna da
parte della persona ricercata, di cui all'articolo 13 della
decisione quadro, previsione che esso sia prestato in presenza
del difensore al giudice competente individuato ai sensi degli
articoli 4 e 5, il quale svolge accertamenti per stabilire che
esso sia espresso volontariamente e con piena consapevolezza
delle conseguenze; previsione di strumenti idonei a consentire
la conoscenza del diritto straniero pertinente al caso;
disciplina della revocabilità del consenso, quando richiedente
sia l'autorità di uno Stato membro che tale revocabilità abbia
prevista giovandosi della previsione di cui all'articolo 13,
paragrafo 4, ultimo periodo, della decisione quadro;
e) attribuzione al pubblico ministero del potere
di richiedere e al giudice della competenza di disporre il
sequestro e la confisca dei beni indicati nell'articolo 29
della decisione quadro, secondo le procedure, con le garanzie
e quando ricorrono i presupposti e le condizioni previsti
dalla legge italiana per le corrispondenti misure;
individuazione del pubblico ministero e del giudice con i
criteri indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), e
nell'articolo 5, comma 1, lettera a);
f) individuazione delle disposizioni, contenute in
Convenzioni, Trattati o Accordi tra Italia e altri Stati
membri, che sono sostituite dalle corrispondenti disposizioni
della decisione quadro come attuate ai sensi della presente
legge e delle norme attuative della medesima; individuazione
delle disposizioni che si intende continuare ad applicare ai
sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, della decisione
quadro.
2. Ad ogni altra disposizione della decisione quadro è
data attuazione mediante una disciplina coerente con i
princìpi e criteri direttivi enunciati nella presente
legge.