XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4430
Onorevoli Colleghi! - La Costituzione, definito il
lavoro come valore primario della Repubblica democratica
(articolo 1), riconosciuta fra i diritti inviolabili della
persona la libertà di associazione (articolo 2), garantito il
principio di uguaglianza come espressione di un generale
canone di coerenza dell'ordinamento (articolo 3), assume il
lavoro come strumento per realizzare lo sviluppo della persona
umana (articolo 4).
In armonia con questi princìpi, la Costituzione,
all'articolo 39, sancisce la libertà dell'organizzazione
sindacale, affidando, nel quadro delle tutele previste per i
lavoratori (articoli 35, 36, 37 e 38), alle libere
rappresentanze sociali la disciplina dei rapporti di lavoro
attraverso la stipulazione dei contratti collettivi.
L'articolo 39 ha così sostituito la precedente
regolamentazione pubblicistica del fenomeno sindacale e del
rapporto di lavoro, che era stata adottata dal regime
fascista, con una disciplina che deve essere di carattere
sostanzialmente privatistico.
Il primo comma dell'articolo 39, di carattere
immediatamente e autonomamente precettivo, ha trovato pieno
svolgimento legislativo soprattutto con l'approvazione dello
Statuto dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n.
300.
Al contrario, le altre disposizioni dell'articolo 39, che
prevedono il riconoscimento della personalità giuridica del
sindacato e le condizioni e le procedure per la definizione di
accordi collettivi di lavoro con efficacia erga omnes,
obbligatori cioè per tutti gli appartenenti alla categoria cui
il contratto si riferisce, sono rimaste inattuate.
In particolare, i commi secondo e terzo sono rimasti
lettera morta soprattutto, come è stato osservato, per la
opposizione dei sindacati, i quali hanno sempre sostenuto che
una qualsiasi legge di disciplina della registrazione, quale
presupposto della capacità a stipulare contratti erga
omnes, avrebbe consentito allo Stato di interferire sulla
libertà delle organizzazioni sindacali e sul diritto di
sciopero, e avrebbe altresì irrigidito organizzazioni che solo
come associazioni di fatto conserverebbero piena, appunto, la
libertà.
La mancata attuazione del modello di sindacato previsto
dall'articolo 39 della Costituzione, nella parte essenziale,
come ebbe a dire il relatore Di Vittorio nella seduta del 17
ottobre 1946 della terza sottocommissione per la Costituzione,
di riconoscimento ai sindacati della "loro funzione più
naturale di stipulazione dei contratti collettivi di lavoro" e
"per impedire che uno pseudo sindacato possa attribuirsi dei
diritti senza avere una consistenza effettiva", ha lasciato
tuttora irrisolta la questione della vincolatività dei
contratti collettivi di lavoro.
Negli ultimi anni la riduzione della capacità
rappresentativa delle storiche organizzazioni sindacali,
l'affermarsi di un sindacalismo autonomo, l'aumento della
quota dei lavoratori non iscritti ai sindacati firmatari degli
accordi hanno oggettivamente indebolito la forza reale dei
contratti.
E' altresì emersa, in tutta la sua gravità, la questione
della effettiva rispondenza dei contratti stipulati alla
volontà dei lavoratori.
Più stringente è divenuta quindi l'esigenza di affrontare
il tema della ridefinizione della rappresentatività su
fondamenti adeguati alla mutata realtà sociale e
industriale.
Alla crisi della rappresentanza, infatti, si è aggiunta la
grande questione della democrazia sindacale.
E' rimasto infatti privo di effetti anche l'auspicio,
contenuto nell'Accordo fra Governo e parti sociali del 23
luglio 1993, di un "intervento legislativo finalizzato, fra
l'altro, ad una generalizzazione dell'efficacia soggettiva dei
contratti collettivi aziendali, che siano espressione della
maggioranza dei lavoratori, nonché alla eliminazione delle
norme legislative in contrasto con tali principi".
Nell'ultimo anno, infine, accordi separati non
sottoscritti da tutte le organizzazioni sindacali hanno
evidenziato il problema della cogenza dei medesimi accordi.
Nelle aziende sono state promosse e organizzate
consultazioni dirette dei lavoratori, aprendosi così un
ulteriore conflitto, legittimo ma privo di regole certe, fra
rappresentanza, forme dirette di democrazia, efficacia e
vincolatività dei contratti collettivi.
Parallelamente, crescente è stata l'invasione legislativa
della disciplina dei rapporti di lavoro, in tutti i suoi
molteplici aspetti normativi, con il progressivo impoverimento
dell'area di attribuzione e di competenza della libera
contrattazione delle parti sociali e con il conseguente
restringimento della funzione naturale dei sindacati di
stipulazione dei contratti collettivi.
Si tratta certamente di un approdo non voluto dalla nostra
Costituzione, che esalta i princìpi della democrazia del
lavoro e consegna alle parti sociali, nel quadro delle tutele
garantite, la libera determinazione del rapporto di lavoro.
Sembra dunque che sia giunto il tempo di una rivisitazione
dell'articolo 39 della Costituzione, con la finalità di
sciogliere i nodi della rappresentatività delle organizzazioni
sindacali, di coniugare democrazia rappresentativa e
democrazia diretta, di restituire alle organizzazioni
sindacali la funzione primaria di stipulazione dei contratti
collettivi aventi efficacia erga omnes.
La presente proposta di legge costituzionale vuole essere
un contributo alla soluzione delle questioni in campo.
In primo luogo, con la riaffermazione del ruolo primario
delle organizzazioni sindacali nella contrattazione, si deve
porre un limite alla crescente neo-pubblicizzazione dei
rapporti di lavoro, riservando alla legge la regolazione delle
forme e dell'esercizio della tutela dei diritti dei
lavoratori.
In secondo luogo, vanno formalmente affermati i princìpi
di democrazia del lavoro, con la espressa previsione del
diritto dei lavoratori di esprimere, con voto singolo, libero
e segreto, la propria volontà sulle ipotesi finali di
contratto prima della sua stipulazione.
Da ultimo si propone, nel ribadire l'efficacia
obbligatoria dei contratti collettivi per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce, che la vincolatività dei contratti sia collegata
alla loro stipulazione ad opera delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative.
L'accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali, ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi, secondo il parametro della loro
consistenza associativa, per evitare ogni interferenza e
controllo dello Stato sui sindacati, è attribuita al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro di cui all'articolo 99
della Costituzione, che già, nella sua composizione, tiene
conto della importanza numerica delle organizzazioni
sindacali.