XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4430
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 39 della Costituzione č sostituito dal
seguente:
"Art. 39. L'organizzazione sindacale č libera.
La Repubblica promuove e garantisce la democrazia
sindacale.
La legge regola le forme e l'esercizio della tutela dei
diritti dei lavoratori.
Nell'ambito delle leggi di tutela del lavoro, la
disciplina del rapporto di lavoro č affidata alla
contrattazione nazionale e aziendale.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto stesso si riferisce.
I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia
obbligatoria, sono stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative.
Sulle proposte conclusive di contratto collettivo di
lavoro č sempre ammesso il diritto dei lavoratori ad
esprimere, con voto singolo, libero e segreto, la loro
volontā.
La legge regola le modalitā di esercizio del diritto di
voto dei lavoratori sulle proposte di contratto collettivo di
lavoro.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
definisce, ogni tre anni, il grado di rappresentativitā delle
organizzazioni sindacali ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi di lavoro aventi efficacia obbligatoria,
in relazione alla consistenza associativa delle organizzazioni
stesse".