XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4430




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 39 della Costituzione č sostituito dal seguente:

        "Art. 39. L'organizzazione sindacale č libera.
        La Repubblica promuove e garantisce la democrazia sindacale.
        La legge regola le forme e l'esercizio della tutela dei diritti dei lavoratori.
        Nell'ambito delle leggi di tutela del lavoro, la disciplina del rapporto di lavoro č affidata alla contrattazione nazionale e aziendale.
        Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto stesso si riferisce.
        I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia obbligatoria, sono stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
        Sulle proposte conclusive di contratto collettivo di lavoro č sempre ammesso il diritto dei lavoratori ad esprimere, con voto singolo, libero e segreto, la loro volontā.
        La legge regola le modalitā di esercizio del diritto di voto dei lavoratori sulle proposte di contratto collettivo di lavoro.
        Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro definisce, ogni tre anni, il grado di rappresentativitā delle organizzazioni sindacali ai fini della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro aventi efficacia obbligatoria, in relazione alla consistenza associativa delle organizzazioni stesse".



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