XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4421




        Onorevoli Colleghi! - Ci è noto che gli incidenti stradali sono la principale causa di morte per molte categorie di cittadini e non si potrà mai esagerare nel descrivere il danno che noi tutti subiamo quando sulle strade del nostro Paese una vita umana viene persa, o minorata per sempre. Ogni anno le condizioni in cui è effettuato il trasporto su gomma - che pur è fondamentale per il nostro sistema economico e il nostro stile di vita - determinano anche, purtroppo, migliaia di morti e centinaia di migliaia di giornate di convalescenza; non si può accusare il legislatore di non aver presente il problema e di non essersi impegnato per cercare di minimizzare i fattori che aggravano questa situazione. Gli interventi legislativi specifici, le modifiche al codice della strada, le campagne per la sicurezza hanno ottenuto dei primi risultati, per quanto l'Italia resti lontana dagli standard di sicurezza che sono auspicabili per un Paese così ricco e altamente motorizzato, e le maggiori difficoltà si trovano proprio ad abbattere l'incidenza tra i giovani del fenomeno più grave e doloroso, quello della cosiddetta "strage del sabato sera".
        Obiettivo della proposta di legge è la riduzione dell'incidentalità e della mortalità giovanili legate alle attività si svago, ai viaggi notturni tra un luogo di divertimento e l'altro.
        Quando la gioventù si reca verso le località doce sono concentrate discoteche, sale da ballo, locali notturni di vario genere, a divertirsi, a spendere, con estro e in libertà, le sue energie, attua un comportamento, non solo comprensibile e legittimo, ma anche tipico e su cui non si può certo intervenire per legge. Troppi giovani muoiono in automobile durante quegli spostamenti e le cause del rischio sono l'eccesso di velocità, la guida pericolosa e le condizioni fisiche incompatibili con la guida: stanchezza, ebbrezza o intossicazione alcolica, ottundimento per eccessiva esposizione al rumore e agli stimoli luminosi. Queste cause di incidenti stradali non dipendono dal luogo nel quale il guidatore spericolato si è divertito, ma interamente dal fatto che egli si mette alla guida sottovalutando gli eventuali pericoli determinati da uno stato psico-fisico precario. Se il legislatore si concentrasse a "comprimere" un tipo o l'altro di divertimento non colpirebbe la vera causa degli incidenti notturni per guida in stato di ebbrezza e non riuscirebbe, comunque, a ricomprendere altri casi di rischio legati a situazioni diverse dalle serate passate in locali pubblici (quante volte abbiamo letto che le vittime di un grave incidente tornavano da una festa privata o da una celebrazione familiare?) Non si combatte la cultura dello "sballo" chiudendo presto le discoteche, né è opportuno entrare in collisione con la tradizionale "cultura del vino" impedendo la mescita di bevande alcoliche. Ben conosciamo i giovani: molti arrivano nei locali da ballo dopo aver già bevuto in abbondanza e chi vuole fare uso di droghe può trovare gli spacciatori nei parcheggi esterni alle discoteche. Con eventuali divieti posti al divertimento durante le "ore piccole", si favorirebbe il prosperare di attività clandestine già esistenti in forma strisciante, come i rave party e le discoteche illegali mobili; al contempo, si resterebbe lontani dall'affrontare il vero autore delle "stragi del sabato sera": il guidatore pericoloso. Chi si mette al volante euforico ma stanco, dopo avere esagerato nel consumo di bevande alcoliche, e guida a velocità alta o comunque sostenuta nelle ore notturne (quindi già potenzialmente più rischiose per la limitata visibilità) è un pericolo per sé, per i suoi passeggeri e per gli altri utenti della strada. Già nelle scuole superiori e nei corsi per il rilancio della patente di guida si ribadisce quanto sia grave il rischio di mettersi al volante in condizioni psicofisiche non atte alla guida e si ricorda il relativo divieto, quindi non si può pensare che sia un problema legato alla scarsa informazione. Piuttosto, vanno intensificati i controlli, le sanzioni e le proposte di alternative positive alla guida notturna su lunghe tratte.
        La proposta di legge opera su due versanti: i locali di divertimento e la sicurezza della rete stradale, avendo comunque sempre come obiettivo la disincentivazione dei comportamenti a rischio tenuti dall'utente.
        All'articolo 1 della proposta di legge si limita il periodo di apertura dei diversi locali notturni a quattro ore consecutive dando la possibilità, all'articolo 2, di derogare a tale limite, su autorizzazione dei sindaci, nei periodi dell'anno corrispondenti a giorni festivi e ai mesi di luglio e agosto, e solo a condizione che si siano rispettate le prescrizioni di sicurezza volte a ridurre gli effetti di quelle forme di svago che diminuiscono o alterano le capacità sensoriali e di giudizio dei soggetti. La possibilità di scegliere l'orario di apertura dà modo al settore economico delle imprese dell'intrattenimento di scegliere come specializzarsi e come differenziarsi tra diverse offerte commerciali e le domande dei potenziali clienti, sempre nell'ambito dei criteri stabiliti dal regolamento previsto all'articolo 4. L'articolo 3 prevede che in caso di inosservanza dell'orario di chiusura stabilito, il sindaco disponga la chiusura del locale o, se esiste recidiva, revochi la relativa licenza. Le citate prescrizioni di sicurezza sono contenute in un regolamento previsto all'articolo 4, adottato con decreto del Ministro dell'interno che dovrà indicare i limiti di sicurezza minimi e massimi per i diversi stimoli a cui viene esposto l'utente dei locali notturni. Il livello degli impianti di diffusione musicale, le luci - spesso strobo o laser - la qualità dell'aria, la distribuzione di bevande - eccitanti o miscelate con distillati ad alta gradazione alcolica - sono tutti fattori critici sia per il reale e "sano" godimento del tempo libero, sia per le condizioni di efficienza alla guida del soggetto.
        Si tratta di un approccio al problema opposto a quello del puro divieto, all'imposizione di un limite orario assoluto all'esercizio di determinate attività; si propone al sistema delle aziende dell'intrattenimento e dello svago un periodo di esercizio adeguato, quattro ore, con la possibilità di ampliarlo per sfruttare migliori opportunità di mercato, a patto, però, che l'azienda fornisca determinate garanzie di sicurezza e di qualità d'esercizio. Possiamo accettare che l'obiettivo della persona che esce la sera sia proprio di raggiungere il massimo dello "sballo", ma non che produca danno a sé e agli altri, e tanto meno che si metta alla guida in condizioni di alterato stato psico-fisico, e questo si può ottenere solo con sanzioni e controlli su limiti stabiliti e certi. I livelli massimi indicati dal regolamento di cui all'articolo 4 saranno quelli oltre i quali la ripetuta e continuata esposizione agli stimoli sensoriali produce un danno fisico, mentre i livelli di sicurezza saranno quelli oltre i quali una esposizione di medio periodo agli stessi stimoli produce effetti indesiderati. I locali che rispetteranno le norme di sicurezza forniranno un tipo di servizio in cui la normale clientela non subirà involontariamente effetti negativi, a livello sensoriale e cognitivo, e potranno usufruire di deroghe all'orario di apertura concordate con l'amministrazione locale; gli altri locali forniranno un servizio diverso, magari estremo, ma per un periodo di tempo minore, pur sempre sufficiente all'esercizio della rispettiva attività. Il regolamento sarà, inoltre, l'occasione per ricomprendere e inquadrare le diverse ed emergenti forme dell'attività di intrattenimento, quali, ad esempio, le discoteche sulla spiaggia e i sedicenti "centri sociali".
        Relativamente al secondo versante di intervento sul quale opera la proposta di legge, l'articolo 5 istituisce il "Fondo per l'incidentalità notturna" destinato al finanziamento dei controlli sulla rete stradale nonché ai mezzi di trasporto pubblico nella fascia oraria notturna; in sintesi: previsione di un sistema sanzionatorio ma, contemporaneamente, offerta di alternative alla guida per gli spostamenti. I fondi sono destinati alle otto province che registrano, al mese di ottobre di ogni anno, il maggior numero di incidenti stradali nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 7 antimeridiane, e specialmente alla provincia che ha registrato la casistica peggiore. Il Fondo è finanziato da una sanzione amministrativa pecuniaria posta a carico di chi guida nelle ore notturne in violazione del comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada) che punisce la guida sotto l'effetto dell'alcool o di stupefacenti. Solo i controlli più frequenti possono ridurre i comportamenti irregolari, sia grazie alla certezza della pena per gli infrattori, sia grazie alla pressione psicologica esercitata a priori sui potenziali infrattori. Le norme del nuovo codice della strada consentono di mobilitare, per tali controlli, i mezzi e gli uomini della polizia locale provinciale, rendendo attuabile un intervento sul territorio.
        Si tratta, nel complesso, di un sistema di norme per aumentare i controlli sulle strade, attuati nei confronti dei guidatori notturni, ritirando la patente e imponendo una pesante sanzione a chi guida in stato di ebbrezza, cioè il vero autore, e spesso vittima di se stesso, della "strage del sabato sera", offrendo, al contempo, un sistema delle imprese per l'intrattenimento e lo svago notturno che rispetta i limiti stabiliti al fine di evitare effetti indesiderati sul pubblico e che costituiscono un rischio generale per la comunità, un rischio che non può più sfuggire all'azione del legislatore per la salvaguardia dell'interesse e della sicurezza di tutti sulle strade, senza limitare il diritto al divertimento, alla libera impresa e all'attività commerciale locale.




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