XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4421
Onorevoli Colleghi! - Ci è noto che gli incidenti
stradali sono la principale causa di morte per molte categorie
di cittadini e non si potrà mai esagerare nel descrivere il
danno che noi tutti subiamo quando sulle strade del nostro
Paese una vita umana viene persa, o minorata per sempre. Ogni
anno le condizioni in cui è effettuato il trasporto su gomma -
che pur è fondamentale per il nostro sistema economico e il
nostro stile di vita - determinano anche, purtroppo, migliaia
di morti e centinaia di migliaia di giornate di convalescenza;
non si può accusare il legislatore di non aver presente il
problema e di non essersi impegnato per cercare di minimizzare
i fattori che aggravano questa situazione. Gli interventi
legislativi specifici, le modifiche al codice della strada, le
campagne per la sicurezza hanno ottenuto dei primi risultati,
per quanto l'Italia resti lontana dagli standard di
sicurezza che sono auspicabili per un Paese così ricco e
altamente motorizzato, e le maggiori difficoltà si trovano
proprio ad abbattere l'incidenza tra i giovani del fenomeno
più grave e doloroso, quello della cosiddetta "strage del
sabato sera".
Obiettivo della proposta di legge è la riduzione
dell'incidentalità e della mortalità giovanili legate alle
attività si svago, ai viaggi notturni tra un luogo di
divertimento e l'altro.
Quando la gioventù si reca verso le località doce sono
concentrate discoteche, sale da ballo, locali notturni di
vario genere, a divertirsi, a spendere, con estro e in
libertà, le sue energie, attua un comportamento, non solo
comprensibile e legittimo, ma anche tipico e su cui non si può
certo intervenire per legge. Troppi giovani muoiono in
automobile durante quegli spostamenti e le cause del rischio
sono l'eccesso di velocità, la guida pericolosa e le
condizioni fisiche incompatibili con la guida: stanchezza,
ebbrezza o intossicazione alcolica, ottundimento per eccessiva
esposizione al rumore e agli stimoli luminosi. Queste cause di
incidenti stradali non dipendono dal luogo nel quale il
guidatore spericolato si è divertito, ma interamente dal fatto
che egli si mette alla guida sottovalutando gli eventuali
pericoli determinati da uno stato psico-fisico precario. Se il
legislatore si concentrasse a "comprimere" un tipo o l'altro
di divertimento non colpirebbe la vera causa degli incidenti
notturni per guida in stato di ebbrezza e non riuscirebbe,
comunque, a ricomprendere altri casi di rischio legati a
situazioni diverse dalle serate passate in locali pubblici
(quante volte abbiamo letto che le vittime di un grave
incidente tornavano da una festa privata o da una celebrazione
familiare?) Non si combatte la cultura dello "sballo"
chiudendo presto le discoteche, né è opportuno entrare in
collisione con la tradizionale "cultura del vino" impedendo la
mescita di bevande alcoliche. Ben conosciamo i giovani: molti
arrivano nei locali da ballo dopo aver già bevuto in
abbondanza e chi vuole fare uso di droghe può trovare gli
spacciatori nei parcheggi esterni alle discoteche. Con
eventuali divieti posti al divertimento durante le "ore
piccole", si favorirebbe il prosperare di attività clandestine
già esistenti in forma strisciante, come i rave party e
le discoteche illegali mobili; al contempo, si resterebbe
lontani dall'affrontare il vero autore delle "stragi del
sabato sera": il guidatore pericoloso. Chi si mette al volante
euforico ma stanco, dopo avere esagerato nel consumo di
bevande alcoliche, e guida a velocità alta o comunque
sostenuta nelle ore notturne (quindi già potenzialmente più
rischiose per la limitata visibilità) è un pericolo per sé,
per i suoi passeggeri e per gli altri utenti della strada. Già
nelle scuole superiori e nei corsi per il rilancio della
patente di guida si ribadisce quanto sia grave il rischio di
mettersi al volante in condizioni psicofisiche non atte alla
guida e si ricorda il relativo divieto, quindi non si può
pensare che sia un problema legato alla scarsa informazione.
Piuttosto, vanno intensificati i controlli, le sanzioni e le
proposte di alternative positive alla guida notturna su lunghe
tratte.
La proposta di legge opera su due versanti: i locali di
divertimento e la sicurezza della rete stradale, avendo
comunque sempre come obiettivo la disincentivazione dei
comportamenti a rischio tenuti dall'utente.
All'articolo 1 della proposta di legge si limita il
periodo di apertura dei diversi locali notturni a quattro ore
consecutive dando la possibilità, all'articolo 2, di derogare
a tale limite, su autorizzazione dei sindaci, nei periodi
dell'anno corrispondenti a giorni festivi e ai mesi di luglio
e agosto, e solo a condizione che si siano rispettate le
prescrizioni di sicurezza volte a ridurre gli effetti di
quelle forme di svago che diminuiscono o alterano le capacità
sensoriali e di giudizio dei soggetti. La possibilità di
scegliere l'orario di apertura dà modo al settore economico
delle imprese dell'intrattenimento di scegliere come
specializzarsi e come differenziarsi tra diverse offerte
commerciali e le domande dei potenziali clienti, sempre
nell'ambito dei criteri stabiliti dal regolamento previsto
all'articolo 4. L'articolo 3 prevede che in caso di
inosservanza dell'orario di chiusura stabilito, il sindaco
disponga la chiusura del locale o, se esiste recidiva, revochi
la relativa licenza. Le citate prescrizioni di sicurezza sono
contenute in un regolamento previsto all'articolo 4, adottato
con decreto del Ministro dell'interno che dovrà indicare i
limiti di sicurezza minimi e massimi per i diversi stimoli a
cui viene esposto l'utente dei locali notturni. Il livello
degli impianti di diffusione musicale, le luci - spesso strobo
o laser - la qualità dell'aria, la distribuzione di
bevande - eccitanti o miscelate con distillati ad alta
gradazione alcolica - sono tutti fattori critici sia per il
reale e "sano" godimento del tempo libero, sia per le
condizioni di efficienza alla guida del soggetto.
Si tratta di un approccio al problema opposto a quello del
puro divieto, all'imposizione di un limite orario assoluto
all'esercizio di determinate attività; si propone al sistema
delle aziende dell'intrattenimento e dello svago un periodo di
esercizio adeguato, quattro ore, con la possibilità di
ampliarlo per sfruttare migliori opportunità di mercato, a
patto, però, che l'azienda fornisca determinate garanzie di
sicurezza e di qualità d'esercizio. Possiamo accettare che
l'obiettivo della persona che esce la sera sia proprio di
raggiungere il massimo dello "sballo", ma non che produca
danno a sé e agli altri, e tanto meno che si metta alla guida
in condizioni di alterato stato psico-fisico, e questo si può
ottenere solo con sanzioni e controlli su limiti stabiliti e
certi. I livelli massimi indicati dal regolamento di cui
all'articolo 4 saranno quelli oltre i quali la ripetuta e
continuata esposizione agli stimoli sensoriali produce un
danno fisico, mentre i livelli di sicurezza saranno quelli
oltre i quali una esposizione di medio periodo agli stessi
stimoli produce effetti indesiderati. I locali che
rispetteranno le norme di sicurezza forniranno un tipo di
servizio in cui la normale clientela non subirà
involontariamente effetti negativi, a livello sensoriale e
cognitivo, e potranno usufruire di deroghe all'orario di
apertura concordate con l'amministrazione locale; gli altri
locali forniranno un servizio diverso, magari estremo, ma per
un periodo di tempo minore, pur sempre sufficiente
all'esercizio della rispettiva attività. Il regolamento sarà,
inoltre, l'occasione per ricomprendere e inquadrare le diverse
ed emergenti forme dell'attività di intrattenimento, quali, ad
esempio, le discoteche sulla spiaggia e i sedicenti "centri
sociali".
Relativamente al secondo versante di intervento sul quale
opera la proposta di legge, l'articolo 5 istituisce il "Fondo
per l'incidentalità notturna" destinato al finanziamento dei
controlli sulla rete stradale nonché ai mezzi di trasporto
pubblico nella fascia oraria notturna; in sintesi: previsione
di un sistema sanzionatorio ma, contemporaneamente, offerta di
alternative alla guida per gli spostamenti. I fondi sono
destinati alle otto province che registrano, al mese di
ottobre di ogni anno, il maggior numero di incidenti stradali
nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 7 antimeridiane, e
specialmente alla provincia che ha registrato la casistica
peggiore. Il Fondo è finanziato da una sanzione amministrativa
pecuniaria posta a carico di chi guida nelle ore notturne in
violazione del comma 2 dell'articolo 186 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada) che
punisce la guida sotto l'effetto dell'alcool o di
stupefacenti. Solo i controlli più frequenti possono ridurre i
comportamenti irregolari, sia grazie alla certezza della pena
per gli infrattori, sia grazie alla pressione psicologica
esercitata a priori sui potenziali infrattori. Le norme
del nuovo codice della strada consentono di mobilitare, per
tali controlli, i mezzi e gli uomini della polizia locale
provinciale, rendendo attuabile un intervento sul
territorio.
Si tratta, nel complesso, di un sistema di norme per
aumentare i controlli sulle strade, attuati nei confronti dei
guidatori notturni, ritirando la patente e imponendo una
pesante sanzione a chi guida in stato di ebbrezza, cioè il
vero autore, e spesso vittima di se stesso, della "strage del
sabato sera", offrendo, al contempo, un sistema delle imprese
per l'intrattenimento e lo svago notturno che rispetta i
limiti stabiliti al fine di evitare effetti indesiderati sul
pubblico e che costituiscono un rischio generale per la
comunità, un rischio che non può più sfuggire all'azione del
legislatore per la salvaguardia dell'interesse e della
sicurezza di tutti sulle strade, senza limitare il diritto al
divertimento, alla libera impresa e all'attività commerciale
locale.