XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4421
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Orari di chiusura).
1. Le discoteche, le sale da ballo, i locali di
intrattenimento notturno, i circoli gestiti da singoli, da
enti e da associazioni e le altre attività organizzate anche
annessi ad altre strutture, che offrono attività di
intrattenimento e svago, con l'esecuzione di musica o di
attività danzanti, in sale attrezzate ovvero in spazi aperti,
devono prevedere la chiusura dei locali entro quattro ore
dall'apertura e non possono riprendere l'attività destinata al
pubblico prima di venti ore dalla chiusura precedente.
Art. 2.
(Deroghe).
1. Nei periodi dal 1^ luglio al 31 agosto, dal penultimo
venerdì del mese di dicembre al secondo sabato del mese di
gennaio nonché nell'ultimo giovedì, sabato e martedì di
carnevale, i sindaci possono autorizzare deroghe a quanto
stabilito all'articolo 1 per i locali che rispettano le
prescrizioni di sicurezza stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 4.
Art. 3.
(Sanzioni).
1. In caso di inosservanza degli orari di chiusura
previsti dall'articolo 1, il sindaco dispone la chiusura del
locale da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre
mesi.
2. In caso di recidiva ai sensi del comma 1 il sindaco
revoca la licenza.
Art. 4.
(Regolamentazione tecnica).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali,
adotta, con proprio decreto, un regolamento per la disciplina
dell'attività dei locali di cui all'articolo 1, recante in
particolare norme:
a) sull'esposizione al rumore, compresi i limiti
minimi e massimi di sicurezza;
b) sull'esposizione all'illuminazione, compresi i
limiti minimi e massimi di sicurezza;
c) sulla qualità del microclima e dell'aria,
compresi i limiti di sicurezza e massimi;
d) sulla distribuzione delle bevande alcoliche,
sulla ubicazione delle zone di riposo per i consumatori, sul
servizio del personale privato addetto alla sicurezza;
e) sull'uso di luci ad intermittenza, di
particolari bevande, e sui livelli di rumorosità nell'ultima
ora dell'orario di apertura;
f) sugli strumenti di controllo a disposizione
degli enti di sorveglianza e sulle loro competenze;
g) sulle sanzioni, comprendenti in ogni caso la
sanzione della chiusura minima dei locali per un mese, per il
mancato rispetto dei limiti minimi e massimi di sicurezza.
2. Le norme del regolamento di cui al comma 1 possono,
altresì, prevedere adeguate differenziazioni in base ai
diversi tipi di locale soggetti alla normativa.
3. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 provvedono
all'adeguamento dei rispettivi esercizi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al medesimo
comma 1.
Art. 5.
(Fondo per l'incidentalità notturna).
1. E' istituito il "Fondo per l'incidentalità notturna"
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 186 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, si applica, altresì, la sanzione amministrativa
pecuniaria aggiuntiva di 400 euro, da versare al Fondo per
l'incidentalità notturna, se la violazione causa della
medesima sanzione è stata rilevata tra le ore 23 e le ore
7.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è suddiviso, nel mese di
novembre, tra le otto province che hanno registrato, nel
periodo tra il mese di novembre dell'anno precedente e il mese
di ottobre dell'anno in corso, la maggiore mortalità causata
da incidenti stradali avvenuti tra le ore 23 e le ore 7,
calcolata rispetto alla popolazione residente per provincia.
Alla provincia che ha registrato la casistica peggiore è
destinata una quota pari al 30 per cento del Fondo; le quote
restanti sono suddivise in parti uguali tra le sette province
rimanenti.
4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere
usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna
attuate mediante:
a) il potenziamento dei mezzi della polizia
locale;
b) il finanziamento delle attività di controllo
notturne;
c) il potenziamento o l'attivazione del servizio
notturno dei mezzi di trasporto pubblico;
d) la promozione nelle ore notturne del servizio
taxi e di noleggio di autoveicoli con autista.
5. Presso il Ministero dell'interno è istituito un
apposito servizio di monitoraggio dell'incidentalità
notturna.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio
decreto, il regolamento per l'attuazione del presente
articolo.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.