XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4421




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Orari di chiusura).

        1. Le discoteche, le sale da ballo, i locali di intrattenimento notturno, i circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni e le altre attività organizzate anche annessi ad altre strutture, che offrono attività di intrattenimento e svago, con l'esecuzione di musica o di attività danzanti, in sale attrezzate ovvero in spazi aperti, devono prevedere la chiusura dei locali entro quattro ore dall'apertura e non possono riprendere l'attività destinata al pubblico prima di venti ore dalla chiusura precedente.


Art. 2.

(Deroghe).

        1. Nei periodi dal 1^ luglio al 31 agosto, dal penultimo venerdì del mese di dicembre al secondo sabato del mese di gennaio nonché nell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale, i sindaci possono autorizzare deroghe a quanto stabilito all'articolo 1 per i locali che rispettano le prescrizioni di sicurezza stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.


Art. 3.

(Sanzioni).

        1. In caso di inosservanza degli orari di chiusura previsti dall'articolo 1, il sindaco dispone la chiusura del locale da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi.
        2. In caso di recidiva ai sensi del comma 1 il sindaco revoca la licenza.

Art. 4.

(Regolamentazione tecnica).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, adotta, con proprio decreto, un regolamento per la disciplina dell'attività dei locali di cui all'articolo 1, recante in particolare norme:

                a) sull'esposizione al rumore, compresi i limiti minimi e massimi di sicurezza;

                b) sull'esposizione all'illuminazione, compresi i limiti minimi e massimi di sicurezza;

                c) sulla qualità del microclima e dell'aria, compresi i limiti di sicurezza e massimi;

                d) sulla distribuzione delle bevande alcoliche, sulla ubicazione delle zone di riposo per i consumatori, sul servizio del personale privato addetto alla sicurezza;

                e) sull'uso di luci ad intermittenza, di particolari bevande, e sui livelli di rumorosità nell'ultima ora dell'orario di apertura;

                f) sugli strumenti di controllo a disposizione degli enti di sorveglianza e sulle loro competenze;

                g) sulle sanzioni, comprendenti in ogni caso la sanzione della chiusura minima dei locali per un mese, per il mancato rispetto dei limiti minimi e massimi di sicurezza.

        2. Le norme del regolamento di cui al comma 1 possono, altresì, prevedere adeguate differenziazioni in base ai diversi tipi di locale soggetti alla normativa.
        3. I gestori dei locali di cui all'articolo 1 provvedono all'adeguamento dei rispettivi esercizi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al medesimo comma 1.

Art. 5.

(Fondo per l'incidentalità notturna).

        1. E' istituito il "Fondo per l'incidentalità notturna" presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. Ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva di 400 euro, da versare al Fondo per l'incidentalità notturna, se la violazione causa della medesima sanzione è stata rilevata tra le ore 23 e le ore 7.
        3. Il Fondo di cui al comma 1 è suddiviso, nel mese di novembre, tra le otto province che hanno registrato, nel periodo tra il mese di novembre dell'anno precedente e il mese di ottobre dell'anno in corso, la maggiore mortalità causata da incidenti stradali avvenuti tra le ore 23 e le ore 7, calcolata rispetto alla popolazione residente per provincia. Alla provincia che ha registrato la casistica peggiore è destinata una quota pari al 30 per cento del Fondo; le quote restanti sono suddivise in parti uguali tra le sette province rimanenti.
        4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attuate mediante:

                a) il potenziamento dei mezzi della polizia locale;

                b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;

                c) il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico;

                d) la promozione nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista.

        5. Presso il Ministero dell'interno è istituito un apposito servizio di monitoraggio dell'incidentalità notturna.
        6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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