XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4420
Onorevoli Colleghi! - Sino ad oggi due sono le
principali strade percorse nell'affrontare l'annoso problema
della assistenza psichiatrica: la deistituzionalizzazione e
l'istituzionalizzazione.
Sotto varie forme, con differenti approcci e
argomentazioni, la discussione sembra alla fine ricadere solo
e unicamente entro questi limiti, inducendo con la
contrapposizione di due schieramenti una rischiosa
politicizzazione del dibattito.
Non si può negare che la legge n. 180 del 1978 e i
successivi interventi legislativi abbiano cancellato quasi
completamente l'orrore dei manicomi - e sottolineo il quasi -
ma è altrettanto necessario osservare la crescente protesta
dei familiari delle persone ritenute "insane di mente", che
praticamente si sono trovate e si trovano costrette
quotidianamente a vivere in situazioni di difficile e, in
alcuni casi, impossibile gestione della convivenza. Tali
difficoltà di convivenza sono, al tempo stesso, con estrema
frequenza, rilevate dalle stesse persone ritenute insane di
mente.
Inoltre alcuni temi fondamentali sembrano essere
costantemente trascurati o affrontati solo parzialmente.
Il primo tema è quello dei diritti umani.
La situazione attuale non è certo scevra o immune a tali
violazioni: il rapporto dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio europeo del 15 marzo 1994, documento 7040, sulla
psichiatria e sui diritti umani, riferisce che in psichiatria
sono comuni le seguenti violazioni: abusi sessuali,
umiliazioni, intimidazioni, negligenza, maltrattamenti.
Basterà qui ricordare, inoltre, le recenti dichiarazioni
del Sottosegretario alla salute, onorevole Guidi, relative ai
risultati delle ispezioni da lui attivate ed eseguite
attraverso i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei
carabinieri. Il quadro è ad oggi ancora allarmante.
Il secondo tema è quello della qualità dei livelli di
assistenza. Se è vero che vogliamo migliorarli, non possiamo
allora prescindere dal definirli in modo dettagliato, poiché
il problema non è solo "dove" (se a domicilio o in una
comunità) le cose si fanno, bensì "cosa" si fa. L'esperienza e
la clinica medica possiedono validi strumenti per definire
standard precisi, che a livello legislativo devono
essere almeno introdotti come principio.
Il terzo tema, che la politica in quanto responsabile
della gestione pubblica non può dimenticare, è quello dei
"costi".
E' bene qui ricordare che una sanitarizzazione di massa,
così come si otterrebbe impostando l'impianto legislativo
unicamente sulla "obbligatorietà delle cure", riguarderebbe
almeno 100.000 cittadini italiani (ma secondo autorevoli stime
questa cifra potrebbe anche raddoppiare nel corso di pochi
anni). Se moltiplichiamo il costo assistenziale giornaliero
medio (pur utilizzando parametri molto bassi, cioè 150
euro/die), per 365 giorni, per 100.000, otteniamo una
cifra di spesa annua di circa 5 miliardi e mezzo di euro.
Per questi motivi ogni proposta che si indirizzi
semplicemente verso l'istituzionalizzazione o verso la
deistituzionalizzazione è destinata a fallire; anche con le
nuove forme di istituzionalizzazione di cui si parla, in
luoghi piccoli, puliti, con le cure e il decoro adeguati.
A tale proposito è opportuno, anche in considerazione del
fatto che apparentemente tutti si dichiarano contrari alla
reintroduzione dei manicomi, definire esattamente cosa sia in
effetti il manicomio o il modello manicomiale, poiché pare che
taluni lo identifichino semplicemente con un luogo sporco e di
vaste dimensioni.
La migliore definizione di manicomio è indubbiamente la
seguente: "Un luogo ove persone che non hanno commesso reati,
vengono tenute rinchiuse per mesi, anni o l'intera vita,
perché dicono o fanno cose ritenute incomprensibili o
irrazionali e dove coloro che li hanno rinchiusi affermano di
averlo fatto per curarli".
Possono quindi esistere manicomi grandi o piccoli, sporchi
o puliti. Il superamento del manicomio non è pertanto
ottenibile semplicemente riducendo il problema alle condizioni
igienico-sanitarie e al numero dei degenti.
Tra gli operatori, gli utenti e i familiari è salita la
domanda di soluzioni alternative, di un cosa fare, di un come
fare che sia diverso e non ricalchi le orme di un passato
nefasto.
La domanda è quindi se esista la possibilità di costruire
quell'ipotetico percorso che possa portarci, senza traumi
insostenibili, al raggiungimento di un così ambizioso
obiettivo.
Si ritiene che sia possibile rispondere affermativamente,
ma, è bene precisarlo sin d'ora, anche che tali risposte
richiedono un impegno prolungato e meticoloso. Si tratta di un
percorso, di un procedere verso la direzione giusta, che
richiede tempo e dedizione.
Esistono sul territorio nazionale vari modelli di comunità
(poche purtroppo) - dal Piemonte al Friuli e sino alla Sicilia
- che hanno organizzato modelli assistenziali differenti.
Individuando le risorse inutilizzate (anche immobiliari) dei
comuni e delle aziende sanitarie locali e scoprendo quali
attività lavorative erano necessarie nella zona, hanno aperto
piccole e medie aziende agricole, locande, bar, falegnamerie,
laboratori di maiolica artigianale, stabilimenti di
itticoltura, eccetera, coinvolgendo i pazienti come lavoratori
in queste attività e fornendo loro un alloggio presso le sedi
delle cooperative.
I pazienti hanno avuto la possibilità di scegliere tra
numerose sistemazioni, attività e mansioni, trovando essi
stessi quanto meglio a loro si confaceva.
Ci si è poi rivolti agli anziani alloggiati negli ospizi,
offrendo loro la medesima possibilità; infine la stessa
offerta è stata fatta ai giovani disoccupati del luogo.
In questo modo si sono creati nuovi posti di lavoro e si è
evitato di creare comunità e attività ghetto (la locanda dei
matti o la cascina dei malati di mente) proseguendo in un
percorso di inserimento sociale, non verso l'esclusione dalla
società.
Le persone, pazienti, anziani, giovani, volontari, che
lavorano in queste aziende guadagnano e mantengono se stessi e
l'attività cooperativa, con un costo per il Servizio sanitario
nazionale ridotto rispetto a quanto avveniva prima.
Risultato? I trattamenti sanitari obbligatori non sono
quasi più necessari, le "crisi psicotiche" avvengono in misura
drasticamente ridotta, i farmaci somministrati per controllare
il comportamento sono stati diminuiti fino al 90 per cento.
E' compito della politica raccogliere queste esperienze,
le azioni che hanno condotto a veri risultati, ben diversi dal
semplice controllo sociale o dal far "stare tranquillo" chi ci
disturba. Quelle citate sono "buone prassi" certamente
esportabili con successo.
In questa sede è anche necessario decidere se l'utente
psichiatrico è solamente un paziente, succube ed eventualmente
da segregare, o se è anche un cittadino libero che cerca di
risolvere i propri problemi, protagonista dei propri
cambiamenti.
Nel primo caso forzeremo la persona verso passività e
rassegnazione (incrementando inoltre le possibilità di
violenza), nel secondo verso attività, riscatto e
riabilitazione. Ritengo sia opportuno perseguire la seconda
scelta, che ha dimostrato di riuscire ad affrontare e
risolvere i problemi sul campo e non solo in base ad un
approccio ideologico.
Illustri colleghi, non è possibile assicurare che tramite
questi mezzi tutti "ce la faranno", ma avremo dato a tutti la
possibilità di farcela o almeno avremo fornito loro la
possibilità di proseguire il loro cammino nella vita, in modo
decoroso e degno di una vera società civile.
La presente proposta di legge si prefigge di riorganizzare
il sistema nazionale per la salute mentale, introducendo
modifiche atte a raggiungere gli obiettivi precedentemente
illustrati, e di garantire il rispetto dei diritti umani degli
utenti dei servizi psichiatrici, nonché quelli dei loro
familiari.
L'articolo 1 illustra tali finalità e al comma 3
introduce, per la prima volta, l'obbligo di stabilire
standard qualitativi inerenti la qualità degli immobili,
l'organizzazione, le attività svolte, l'assistenza medica
nonché il rispetto dei diritti umani.
Gli articoli 2 e 3 definiscono i dipartimenti di salute
mentale, i centri di salute mentale e i loro servizi, tra i
quali sono stati inseriti i così denominati "centri di
accoglienza ed ascolto"; luoghi ove i cittadini possono
trovare quel calore umano e quella protezione che talora
necessitano e che sono ben lontani da quanto offerto da un
ambiente prettamente sanitario, peraltro ideato per altri e
specifici fini. La sostituzione di questi centri risponde alle
crescenti istanze rilevate da ognuno di noi sul territorio, in
relazione a tutte le forme di disagio.
L'articolo 4 definisce le strutture residenziali ad
assistenza prolungata e continuata (SRA) specificandone il
carattere residenziale e ribadendo la necessità del rispetto
di quei precisi standard qualitativi illustrati
all'articolo 1. Solo per i casi più gravi, si prospetta la
possibilità di particolari SRA ad alta protezione, ove sia
possibile una residenza coatta, sempre nel rispetto degli
stessi standard qualitativi.
Gli articoli 5 e 6 illustrano il servizio ospedaliero e il
progetto terapeutico.
L'articolo 7 definisce le precise modalità e le garanzie
di tutela dei diritti fondamentali con le quali deve essere
attuato ogni genere di trattamento sanitario obbligatorio. Si
ricorda, in proposito, che su questo tema si contrappongono
due esigenze: da un lato tutelare i cittadini da ogni
possibile abuso in relazione ad interventi che ne limitano la
libertà personale (non si tratta quindi di un limite a diritti
secondari), abusi purtroppo non infrequentemente riscontrati;
dall'altro la necessità di poter intervenire con celerità,
laddove necessario, al fine di prevenire potenziali
drammatiche conseguenze.
L'articolato risponde pienamente ad entrambe queste
esigenze, garantendo rispetto dei diritti, facoltà di difesa
da ingiustizie e iniquità e al contempo possibilità di
rapidità d'intervento, come risulta dalla lettura dai commi di
questo articolo.
Per quanto attiene al comma 5, che illustra il trattamento
sanitario obbligatorio, pur precisando che questo è
rinnovabile, in considerazione del fatto che la durata media
di tale trattamento rilevata oggi sul territorio nazionale,
risulta aggirarsi intorno ai dieci giorni, si è stabilito un
limite massimo di un mese.
L'articolo 8 definisce precisi diritti dei pazienti e dei
loro familiari in relazione al lavoro, alla figura
dell'amministratore di sostegno, alla risoluzione di
situazioni di impossibile convivenza, alla libera scelta del
medico e delle strutture nonché all'associazionismo.
L'articolo 9 proibisce trattamenti inumani, degradanti e
lesivi dell'integrità e della dignità dei pazienti.
L'articolo 10 definisce i criteri per la gestione delle
strutture.
L'articolo 11 istituisce le agenzie per la tutela della
salute mentale e ne definisce composizione, organizzazione e
compiti.
L'articolo 12 stabilisce alcuni controlli dovuti in caso
di ricoveri estremamente prolungati in ambito psichiatrico.
Gli articoli 13, 14, 15 e 16 definiscono la destinazione
degli immobili, i rapporti con le università, l'istituzione
dei dipartimenti di salute mentale e gli interventi atti a
ridurre il disagio nell'infanzia.
Gli articoli 17, 18 e 19 recano, rispettivamente, le norme
finanziarie, le abrogazioni e la data di entrata in vigore
della legge.