XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4420
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La presente legge reca norme in materia di tutela della
salute mentale.
2. Ogni cittadino ha diritto alla tutela della salute e
alla prestazione di cure adeguate nonché al rispetto dei
propri inalienabili diritti fondamentali, indipendentemente
dalle sue condizioni mentali.
3. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto
stabilisce i livelli essenziali di assistenza in materia di
tutela della salute mentale ed emana apposite linee guida per
la determinazione di standard qualitativi in materia di
assistenza psichiatrica. Tali standard sono definiti
secondo parametri di verifica e di revisione della qualità
delle prestazioni, e devono comunque comprendere:
a) le caratteristiche estetiche e funzionali e la
qualità degli immobili e dei locali;
b) la qualità dell'organizzazione del servizio;
c) la qualità delle attività svolte all'interno
delle strutture;
d) la qualità dell'assistenza medica;
e) il livello del rispetto dei diritti e della
dignità umana.
4. Le regioni a statuto ordinario e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disciplinano i servizi
di salute mentale nel rispetto delle finalità e dei princìpi
previsti dalla presente legge.
5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale compatibilmente con le norme
dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
(Dipartimenti di salute mentale).
1. Le attività di prevenzione e di cura dei disturbi
mentali sono svolte per mezzo del dipartimento di salute
mentale (DSM).
2. Le regioni godono di autonomia organizzativa e
determinano gli indirizzi per l'istituzione e il funzionamento
delle strutture operative di cui al comma 1, nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza, stabiliti ai sensi del comma
3 dell'articolo 1.
3. Il DSM si articola nei seguenti servizi:
a) servizio territoriale, a cui fanno capo il
centro di salute mentale (CSM) e le strutture residenziali ad
assistenza prolungata e continuata (SRA);
b) servizio ospedaliero, a cui fa capo la
divisione di psichiatria, di seguito denominata "unità
operativa ospedaliera di psichiatria";
c) unità operativa di neuropsichiatria infantile
(UONPI).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere servizi diversi da quelli di cui al
comma 3, fermo restando il rispetto dei princìpi stabiliti
dalla presente legge per le attività di prevenzione e di cura
dei disturbi mentali.
5. Ciascuna struttura operativa del DSM deve essere dotata
di équipe multidisciplinari, di cui è responsabile un
medico psichiatra. Il responsabile del DSM è nominato dalla
relativa azienda sanitaria locale (ASL) di competenza, ai
sensi delle norme vigenti in materia di assunzione, e deve
essere un medico di comprovate esperienze nello specifico
settore e con elevate capacità organizzative e
imprenditoriali.
6. I DSM effettuano gli interventi per la prevenzione e la
cura dei disturbi mentali e sono responsabili della cura del
malato e del suo recupero sociale attuato in relazione al suo
stato.
7. I DSM collaborano con le istituzioni scolastiche, su
segnalazione e richiesta di queste ultime, per compiti di
intervento precoce sul disagio psichico e di informazione in
favore del corpo insegnante.
8. Per l'età evolutiva, che si conclude con il compimento
del diciottesimo anno di età, le attività di prevenzione e di
cura dei disturbi mentali sono svolte dalle UONPI.
9. Le regioni e i DSM provvedono ad organizzare secondo
propri moduli operativi le UONPI.
Art. 3.
(Servizio territoriale.
Centri di salute mentale).
1. I centri di salute mentale (CSM) hanno la
responsabilità del malato affetto da disturbi mentali in tutti
i suoi aspetti medici e psicologici; svolgono altresì attività
di urgenza e assicurano turni di apertura in ogni giorno
dell'anno.
2. In particolare i CSM hanno il compito di:
a) curare le persone affette da disturbi mentali a
livello ambulatoriale e domiciliare, assicurando le terapie
farmacologiche e psicologiche necessarie al loro recupero;
garantire un'adeguata attività terapeutico-riabilitativa per
le persone affette da disturbi mentali in fase di subacuzie o
di postacuzie;
b) organizzare e controllare l'inserimento della
persona affetta da disturbi mentali in fase cronica e non
assistibile a domicilio nelle strutture di tipo residenziale
preferibilmente scelte dalla persona stessa o dai suoi
familiari o da chi ne è responsabile, anche se non facenti
parte del territorio di competenza dei DSM;
c) seguire e controllare il passaggio dell'utente
nelle varie strutture, tenendone costantemente informati i
familiari, ovvero il tutore, i conviventi e il medico
curante;
d) collaborare con gli enti locali e con le altre
strutture competenti per gli interventi sociali necessari alla
integrazione dei pazienti affetti da disturbi mentali anche
sotto i profili lavorativo e abitativo;
e) assicurare il servizio di emergenza
psichiatrica territoriale, funzionante 24 ore su 24, in ogni
giorno dell'anno, per le situazioni in cui sia richiesto un
intervento domiciliare;
f) offrire alle persone affette da disturbi
mentali o in situazione di grave tensione protezione, ascolto
e accoglienza, anche durante le ore notturne, nei centri di
accoglienza ed ascolto (CAA) che, a tali fini, usufruiscono
del supporto attivo delle organizzazioni di volontariato
operanti nel settore e iscritte negli appositi registri
regionali. I CAA non effettuano attività terapeutica o
diagnostica. L'organizzazione e la struttura dei CAA sono
stabilite dal CSM sulla base delle richieste e delle necessità
rilevate sul territorio.
Art. 4.
(Servizio territoriale. Strutture residenziali ad
assistenza prolungata e continuata).
1. Le SRA devono essere diversificate per tipologie e
livelli di assistenza e protezione, in modo da offrire
risposte quanto più possibile vicine alle esigenze
individuali. Le SRA sono destinate alle persone affette da
disturbi mentali in fase post acuta, non assistibili a
domicilio, o che hanno motivi di incompabilità alla convivenza
nel proprio nucleo familiare ovvero che comunque esprimono la
volontà di essere assistite presso una SRA in alternativa
all'assistenza domiciliare, e che necessitano di interventi
terapeutici e riabilitativi. Le SRA sono strutture autonome,
coordinate e supervisionate dai rispettivi DSM di
appartenenza.
2. Le SRA devono rispondere agli specifici standard
stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Le SRA sono
strutture residenziali aperte ove si effettuano programmi
riabilitativi, attività lavorative, ricreative, attività
fisica e ogni altra attività fissata con apposite direttive
emanate dal Ministro della salute in conformità ai citati
standard.
3. Al fine di realizzare SRA conformi agli standard
di cui al comma 2, i DSM possono stipulare apposite
convenzioni con il privato sociale, le cooperative sociali e
le imprese sociali, in particolare per l'inserimento dei
pazienti nel mondo del lavoro.
4. In ciascuna regione o provincia autonoma deve essere
istituita almeno una SRA ad alta protezione per accogliere le
persone affette da gravi psicopatologie, anche in regime di
trattamento sanitario obbligatorio, e che rifiutino
l'inserimento in altre strutture o comunità terapeutiche. I
comuni devono provvedere, nell'ambito delle loro
disponibilità, al reperimento delle strutture immobiliari per
fini residenziali o lavorativi, per la realizzazione delle
SRA.
5. I soggetti destinati all'ospedale psichiatrico
giudiziario, qualora non siano stati condannati per gravi
delitti contro le persone, possono, su disposizione del
magistrato competente, scontare la propria pena nella SRA ad
alta protezione di cui al comma 4, in conformità alle
direttive stabilite dal decreto di cui al comma 6.
6. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri e le modalità del ricovero presso le
SRA ad alta protezione dei soggetti di cui al comma 5.
Art. 5.
(Servizio ospedaliero. Unità operativa ospedaliera di
psichiatria).
1. L'unità operativa ospedaliera di psichiatria, collocata
in ambito ospedaliero, assicura l'assistenza psichiatrica di
diagnosi e cura in fase di degenza ospedaliera fino al
completamento del ciclo terapeutico dell'episodio acuto.
2. Le regioni organizzano secondo propri modelli operativi
l'unità di cui al comma 1.
3. Le regioni provvedono ad assicurare, ove non esistente,
presso il dipartimento emergenza accettazione ospedaliero, un
servizio di reperibilità continua per le urgenze
psichiatriche.
Art. 6.
(Progetto terapeutico).
1. Le regioni provvedono ad assicurare una adeguata
continuità terapeutica, attuata secondo il metodo della
collaborazione e per mezzo di opportuni protocolli operativi,
tra il CSM e gli altri servizi territoriali e ospedalieri.
2. Il CSM provvede all'elaborazione e all'attuazione del
progetto terapeutico individualizzato, nonché al coordinamento
del percorso terapeutico del paziente in carico.
Art. 7.
(Accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori).
1. Nessuno può essere privato della libertà personale o
rinchiuso in istituti, sezioni ospedaliere o posto sotto
speciale tutela od osservazione, in ragione della propria
razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica,
origine o status sociale. Nessuno può essere privato
della libertà personale a causa di un deterioramento delle
proprie condizioni fisiche o psichiche, senza il parere
favorevole della commissione di cui al comma 8 e ad eccezione
dei casi di accertamento sanitario obbligatorio (ASO) e di
trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza (TSOU) previsti
dai commi 2 e seguenti. Ogni ASO e TSOU può essere effettuato
esclusivamente dopo avere svolto ogni azione e attuato ogni
valido e pertinente tentativo di ottenere il consenso alle
cure della persona affetta da disturbi mentali o, in caso di
soggetto in età evolutiva, dei genitori o di chi esercita la
potestà parentale. Il medesimo trattamento deve altresì essere
attuato garantendo l'incolumità del paziente, l'uso di
modalità il meno invasive possibile e adeguate alle diverse
situazioni contingenti.
2. Gli ASO sono indirizzati ai soggetti nei cui confronti
si prospetta l'ipotesi attendibile di uno stato di alterazione
psichica. Gli ASO consistono, in accertamenti, visite ed esami
clinici effettuati nell'unità operativa ospedaliera di
psichiatria. Nessun farmaco o trattamento obbligatorio può
essere somministrato senza il consenso della persona che ha
accettato e che si sottopone spontaneamente all'ASO.
3. L'ASO può essere richiesto da qualsiasi medico, deve
essere convalidato da uno psichiatria del DSM, è sottoposto,
entro 24 ore dalla relativa richiesta, alla valutazione della
commissione di cui al comma 8 e ha validità massima di 72 ore.
Entro tale termine la citata commissione può annullare l'ASO e
rilasciare il paziente o trasformare l'ASO in trattamento
sanitario obbligatorio.
4. Il medico e lo psichiatra del DSM, di cui al comma 3,
nei confronti di un soggetto che presenta evidenti e
importanti disturbi comportamentali, tali da far supporre
l'esistenza di gravi alterazioni psichiche, sono tenuti a
richiedere il consenso del soggetto stesso. In caso di
assenso, il paziente rilascia apposita dichiarazione scritta
ed è ricoverato per accertamenti nell'unità operativa
ospedaliera di psichiatria. In caso di rifiuto del paziente a
sottoporsi all'ASO ed esclusivamente in presenza di
comportamenti concreti e distruttivi verso se stesso o altri
ovvero verso i propri o altrui interessi, e che necessitano di
un intervento urgente, il medico può richiedere un TSOU, che
deve comunque essere convalidato da uno psichiatra del DSM. Il
TSOU può essere eseguito, se necessario, con la collaborazione
di personale delle Forze di polizia municipale. Il medico
proponente, lo psichiatra del DSM e le Forze di polizia
municipale, qualora presenti, firmano un apposito modulo
attestante il rifiuto del paziente di sottoporsi all'ASO e le
cause di urgenza e necessità che hanno condotto al TSOU. Il
TSOU ha una validità di 72 ore e deve essere effettuato presso
l'unità operativa ospedaliera di psichiatria, non è
rinnovabile e ha finalità prevalentemente diagnostiche. I
medici dell'unità possono interrompere il ricovero, avvisando
tempestivamente il medico curante, i familiari o i soggetti
che hanno la responsabilità dell'interessato e il DSM. Il TSOU
è sottoposto entro 24 ore alla valutazione della commissione
di cui al comma 8.
5. Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) può essere
richiesto da qualsiasi medico, deve essere convalidato da uno
psichiatra del DSM ed è sottoposto, con parere obbligatorio e
vincolante, alla valutazione della commissione di cui al comma
8. Qualora necessario, il TSO è eseguito in collaborazione con
le Forze di polizia municipale; ha una durata massima di un
mese ed è rinnovabile per non più di tre volte. Il TSO si
applica quando ricorrono e si verificano tutte le seguenti
circostanze e condizioni:
a) presenza di gravi alterazioni psichiche e
comportamentali;
b) necessità di un trattamento terapeutico che il
paziente non accetta;
c) espletamento di tutte le azioni e i tentativi
finalizzati ad ottenere il consenso al trattamento volontario
e inefficacia di eventuali ASO e TSOU;
d) incapacità del soggetto affetto a disturbi
mentali di eseguire semplici ordini o di avere il controllo
sulle proprie azioni quotidiane nonché seria compromissione
delle capacità razionali che rende impossibile al soggetto la
valutazione del proprio stato e dei rischi connessi al rifiuto
delle terapie proposte;
e) impossibilità di alternative terapeutiche meno
invasive idonee a garantire un adeguato trattamento
terapeutico.
6. Il TSO deve essere effettuato in strutture ospedaliere
e nelle SRA ad alta protezione.
7. Il TSO può essere interrotto dal medico responsabile
della struttura interessata ai sensi del comma 6, qualora
siano venuti meno i motivi del trattamento stesso. Tale
interruzione deve essere motivata e può avvenire previo
accertamento che esiste la possibilità di poter concretamente
continuare il trattamento terapeutico. Il provvedimento di
interruzione deve essere disposto in forma scritta.
8. E' istituita presso ogni sede di giudice tutelare una
commissione per i diritti della persona affetta da disturbi
mentali, di seguito denominata "commissione", con funzioni
ispettive e di controllo e, in particolare, con il compito di
deliberare in merito alle materie previste dal comma 10.
9. La commissione è presieduta da un giudice tutelare ed è
composta dal giudice tutelare stesso, da uno psichiatra con
almeno dieci anni di attività professionale svolta in
strutture pubbliche o convenzionate, da un rappresentante
delle associazioni dei familiari presenti sul territorio o
delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore e
iscritte negli appositi registri regionali. I membri della
commissione durano in carica tre anni e hanno diritto ad una
remunerazione su base oraria, commisurata agli emolumenti dei
dirigenti di enti pubblici. La medesima commissione, per il
conseguimento dei suoi obiettivi, può avvalersi di consulenti
esterni nominati dal giudice tutelare.
10. La commissione adotta decisioni in merito a:
a) trasformazione degli ASO e dei TSOU in TSO o
loro annullamento, entro 24 ore dalla relativa richiesta,
nonché valutazione e convalida dei TSO entro 72 ore dalla
richiesta;
b) ricorsi contro gli ASO, i TSOU e i TSO,
presentati da persone affette da disturbi mentali o da
chiunque ne abbia interesse;
c) reclami o segnalazioni da parte dei cittadini
sul funzionamento delle strutture che effettuano ASO, TSOU e
TSO al fine di promuovere gli occorrenti procedimenti di
carattere amministrativo, civile o penale.
11. L'interessato ha il diritto di partecipare alle sedute
della commissione che lo riguardano e deve essere assistito da
un rappresentante legale di sua scelta o, in alternativa, da
un legale nominato d'ufficio.
12. L'udienza dinanzi alla commissione si svolge con le
seguenti modalità:
a) ricevuta la richiesta di un ASO o di un TSOU,
convoca le parti entro 24 ore; in caso di richiesta di TSO, la
convocazione è fissata entro 72 ore;
b) qualora il paziente non si presenti o non invii
un proprio rappresentante legale, la commissione può disporre
un ASO;
c) la commissione, appurata la presenza del
rappresentante legale o d'ufficio del paziente eventualmente
assistito da un perito di parte, e verificata la consegna al
paziente stesso di un opuscolo o analoga documentazione che
illustra i diritti del medesimo soggetto relativi al
dibattimento, procede all'esame del caso;
d) sia la parte proponente il TSO, il TSOU o
l'ASO, sia il paziente oggetto dell'udienza o chi lo
rappresenta possono produrre documenti e testimoni a convalida
delle rispettive tesi, con facoltà di controinterrogatorio. Il
rappresentante legale del paziente può altresì esaminare
eventuali rapporti o documenti presentati dalla parte
proponente il TSO, il TSOU o l'ASO;
e) il rappresentante legale del paziente può
scegliere se il dibattimento deve avvenire a porte chiuse o
essere aperto al pubblico;
f) il paziente per il quale è richiesto il TSO, il
TSOU o l'ASO, ha il diritto di assistere personalmente
all'udienza, di rimanere in silenzio e di non rispondere alle
eventuali domande, nonché di disporre di un interprete qualora
il dibattimento avvenga in una lingua differente dalla sua
lingua nativa;
g) in caso di precedente consenso del paziente ad
un ASO, la commissione ne tiene conto quale elemento contrario
alla eventuale convalida di un TSO;
h) in caso di convalida del TSO, copia del
provvedimento è consegnata al paziente o al suo rappresentante
legale. Quest'ultimo deve avere sempre libero accesso alla
visione della documentazione clinica del suo assistito e può
chiedere e ottenere che specifiche dichiarazioni dello stesso
assistito, senza alterazioni o commenti, siano inserite nella
cartella clinica;
i) entro la data di scadenza di ogni TSO, la
commissione, su richiesta motivata del responsabile dell'unità
operativa ospedaliera di psichiatria, può prolungare la durata
del TSO per un eguale periodo, fermo restando il limite di cui
al comma 5. Il paziente sottoposto a TSO e il suo
rappresentante legale devono essere informati della richiesta
di prolungare il TSO contestualmente alla commissione e
possono presenziare alla nuova udienza, che avviene con le
stesse modalità del procedimento di convalida del primo
TSO.
13. La persona affetta da disturbi mentali o chiunque ne
ha interesse, può appellarsi in qualunque momento alla
commissione per chiedere l'annullamento o una modifica del TSO
o, in alternativa, può presentare ricorso motivato
direttamente al giudice tutelare. Questi può annullare una
precedente convalida del TSO o disporre una nuova udienza
anche con una commissione di differente composizione.
14. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fermi
restando gli eventuali danni in sede civile, l'uso di ASO,
TSOU e TSO in difformità a quanto previsto dalla presente
legge o per finalità diverse dal benessere dal soggetto
destinatario di tali trattamenti, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
Art. 8.
(Diritti del paziente e dei familiari).
1. Le persone affette da disturbi mentali hanno diritto di
essere inserite nelle liste di collocamento obbligatorio per
portatori di handicap, senza alcuna discriminazione
dovuta al loro stato. A tale fine le SRA, in particolare,
prevedono la realizzazione al loro interno di idonee attività
lavorative nonché la collaborazione con cooperative e imprese
sociali per l'attuazione di specifici percorsi di inserimento
sociale.
2. L'attività lavorativa delle persone affette da disturbi
mentali è incentivata, fermo restando il divieto di renderla
obbligatoria. I compensi derivanti da tale attività sono
stabiliti in conformità alle disposizioni in materia vigenti
per le cooperative e le imprese sociali.
3. La tutela degli interessi della persona affetta da
disturbi mentali può essere affidata a soggetti allo scopo
nominati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. I familiari non possono essere obbligati alla
convivenza con persone maggiorenni affette da disturbi mentali
e nei casi di convivenza resa impossibile a causa di problemi
comportamentali di un membro maggiorenne dello stesso nucleo i
familiari possono richiedere l'intervento del giudice
ordinario, il quale è tenuto a pronunciarsi con procedura
d'urgenza.
5. Il giudice di cui al comma 4 qualora constati al di là
di ogni ragionevole dubbio che, anche in assenza di violazioni
alle norme del codice penale, la persona affetta da disturbi
mentali ha messo in atto con persistenza comportamenti
antisociali che rendono estremamente difficile la stessa
convivenza, ne ordina, con decreto, l'allontanamento dal
nucleo familiare. La persona allontanata ai sensi del presente
comma, qualora il giudice rilevi che essa non abbia alcuna
possibilità di soggiornare in altro luogo, è ospitata presso
le strutture o i servizi previsti dalla presente legge.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, il CSM
deve adoperarsi per incentivare la convivenza con le persone
affette da disturbi mentali e garantire ai familiari i
necessari supporti psicologici attraverso programmi
psicoeducativi.
7. La persona affetta da disturbi mentali, i suoi
familiari o chi ne ha la responsabilità, hanno il diritto di
scegliere liberamente il medico curante e le eventuali
strutture di ricovero e di assistenza o supporto, fermo
restando il diritto della persona medesima di prestare il
proprio consenso a qualsiasi scelta che la riguardi, ad
esclusione dei trattamenti obbligatori previsti dalla presente
legge.
8. Le persone affette da disturbi mentali, i relativi
familiari e i soggetti che ne hanno la responsabilità, devono
essere incentivati a costituire liberamente associazioni
finalizzate alla tutela e alla difesa dei loro interessi.
9. Le associazioni costituite ai sensi del comma 8, e le
organizzazioni operanti nel settore e di volontariato iscritte
negli appositi registri regionali, devono essere consultate,
in via preliminare, dalle strutture del DSM, in tutte le
decisioni relative alla politica della salute mentale svolta
sul territorio, nonché dall'assessorato regionale competente
in materia di sanità ai fini della predisposizione del piano
sanitario regionale.
Art. 9.
(Trattamenti vietati).
1. In caso di disturbi mentali, sono vietati i seguenti
trattamenti invasivi, in quanto inumani, degradanti e lesivi
dell'integrità e della dignità della persona:
a) interventi di psicochirurgia e qualsiasi
intervento di mutilazione o distruzione cerebrale;
b) terapia elettroconvulsiva o elettroshock
su soggetti ultrasessantacinquenni, minorenni o donne in
stato di gravidanza;
c) shock insulinico e altri tipi di shock
determinati dall'uso di sostanze organiche, chimiche o di
agenti stimolatori;
d) interventi di sterilizzazione, castrazione
chirurgica, castrazione chimica definitiva, o altri interventi
comunque finalizzati a incidere sulle caratteristiche sessuali
della persona;
e) terapie finalizzate all'induzione forzata di
uno stato protratto di narcosi farmacologica;
2. Chiunque pratica i trattamenti di cui al comma 1, anche
con il consenso del paziente, qualora il fatto non costituisca
più grave reato e fatto salvo il maggior danno in sede civile,
è punito, ai sensi dell'articolo 583 del codice penale, per
lesioni aggravate.
Art. 10.
(Gestione delle strutture).
1. I servizi del DSM possono essere a gestione pubblica o
privata, fatta eccezione per i servizi relativi agli ASO, ai
TSOU e ai TSO che devono essere a gestione esclusivamente
pubblica.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano controllano, tramite i propri ispettori, la conformità
delle strutture del DSM, a gestione pubblica o privata, alle
disposizioni della presente legge, nonché ai princìpi di un
corretto ed umano trattamento delle persone affette da
disturbi mentali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere forme di sussidio per i familiari
disponibili a mantenere in famiglia la persona affetta da
disturbi mentali.
4. Per lo svolgimento delle attività del DSM, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bo1zano si avvalgono, nel
rispetto di quanto previsto in tale materia dalla legislazione
vigente, delle case di cura con indirizzo specifico
neuropsichiatrico previste dall'articolo 43 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, stipulando appositi contratti per il
ricovero ospedaliero e per ogni altra prestazione appropriata.
In tali circostanze devono essere tenuti in considerazione i
pareri dei responsabili del DSM e dell'utenza nonché il
risultato delle ispezioni di cui al comma 2.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenuti presenti i pareri dei responsabili del DSM e
dell'utenza nonché il risultato delle ispezioni di cui al
comma 2, possono altresì stipulare apposite convenzioni con le
strutture socio-sanitarie private presenti sul proprio
territorio, abilitandole al trattamento delle persone affette
da disturbi mentali. Tali convenzioni danno la possibilità
alle strutture stesse di poter essere utilizzate dalle ASL,
come parte integrante dell'organizzazione del DSM. Nell'ambito
dell'utilizzazione di tali strutture private, è data la
precedenza a quelle già convenzionate ed a quelle a carattere
cooperativo o di impresa sociale ovvero che utilizzano il
lavoro, anche parziale, delle persone affette da disturbi
mentali.
6. Il personale che ha prestato servizio presso gli ex
ospedali psichiatrici, o che attualmente presta servizio
presso le unità operative ospedaliere di psichiatria, i
presìdi ospedalieri, le comunità psichiatriche o comunque
impiegato nel settore della salute mentale, deve ricevere una
apposita formazione professionale in conformità alle finalità
e ai princìpi stabiliti dalla presente legge. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le
modalità e i tempi della formazione professionale prevista dal
presente comma.
Art. 11.
(Agenzie per la tutela della salute mentale).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono agenzie regionali o provinciali per la
tutela della salute mentale con le seguenti funzioni:
a) valutare l'efficacia degli interventi relativi
alle iniziative di socializzazione e di riabilitazione
realizzati in favore delle persone affette da disturbi
mentali;
b) controllare il rispetto dei diritti dei
pazienti ricoverati nelle strutture pubbliche o private, anche
mediante l'effettuazione di visite senza preavviso presso le
medesime strutture;
c) verificare il livello di aggiornamento
professionale degli operatori;
d) promuovere l'avvio di esperienze di
riabilitazione lavorativa nonché l'istituzione di cooperative
e di imprese sociali dei pazienti ricoverati;
e) individuare le SRA più funzionali e i DSM che
sono stati in grado di attivare servizi diversificati,
efficienti ed efficaci, al fine di attribuire agli stessi il
ruolo di centri di formazione permanente di psichiatria per le
attività di cui all'articolo 14, comma 6;
f) ricevere segnalazioni e verificare eventuali
casi di abuso su pazienti ricoverati od ospitati in strutture
pubbliche o private;
g) ricevere segnalazioni su qualunque ricovero
ospedaliero volontario od obbligatorio, nei reparti di
psichiatria e nelle strutture private, di durata superiore a
tre mesi o, anche cumulativamente per ricoveri successivi, ai
sei mesi nell'arco di un anno.
2. L'agenzia di cui al comma 1 è composta da cinque
membri, di cui:
a) due medici segnalati dall'assessorato regionale
o della provincia autonoma competente per la sanità;
b) un avvocato segnalato dall'Ordine regionale o
della provincia autonoma degli avvocati;
c) un esperto nel settore dei diritti umani
segnalato dall'assessorato regionale o della provincia
autonoma competente per la cultura;
d) un membro delle organizzazioni di volontariato
specialistico iscritte nell'apposito registro regionale o
della provincia autonoma o un membro delle associazioni di
familiari operanti sul territorio, segnalato dall'assessorato
regionale o della provincia autonoma competente per i servizi
sociali.
3. L'agenzia di cui al comma 1 decade con lo scioglimento
del consiglio regionale o della provincia autonoma, dura in
carica per l'intera legislatura e presenta annualmente una
relazione scritta ai medesimi consigli sullo svolgimento della
propria attività.
Art. 12.
(Prolungamento del ricovero psichiatrico).
1. Qualora i sanitari di una struttura pubblica o privata
ritengano opportuno prolungare un ricovero psichiatrico, anche
in accordo con il paziente, per periodi di tempo che superano
tre mesi, o anche cumulativamente per ricoveri successivi a
sei mesi nell'arco di un anno, devono segnalare il caso, con
modulo scritto, alla agenzia regionale o della provincia
autonoma per la tutela della salute mentale, nonché alla
amministrazione della ASL competente, fornendo tutti gli
elementi di valutazione dello specifico caso.
2. La mancata segnalazione ai fini di cui al comma 1
costituisce reato di omissione di atti di ufficio.
3. L'agenzia regionale o della provincia autonoma di cui
al comma 1 e la ASL, ricevuta la segnalazione di cui al
medesimo comma, procedono alle opportune verifiche finalizzate
ad accertare che:
a) il paziente è effettivamente in grado di
esprimere il proprio libero consenso ad un tale prolungato
ricovero e non è sotto effetto di farmaci che ne possono
ridurre la capacità di intendere e di volere o ha subito
precedentemente trattamenti che possono avere ridotto tale
capacità;
b) il paziente non ha subito minacce o ricatti da
parte di terzi, finalizzati ad estorcere il suo consenso al
ricovero prolungato.
4. In assenza di verifica delle condizioni previste dal
comma 3, il paziente deve essere immediatamente dimesso e il
caso deve essere segnalato alla magistratura.
Art. 13.
(Destinazione dei beni mobili e immobili).
1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici
non possono essere adibiti a strutture per l'ospitalità e la
cura di persone affette da disturbi mentali. Tali aree ed
edifici devono essere alienati e i redditi così prodotti sono
destinati alla realizzazione di nuove strutture per le persone
affette da disturbi mentali ovvero al finanziamento di
strutture già esistenti.
2. La vendita o la locazione di beni mobili e immobili
degli ex ospedali psichiatrici è attuata ai sensi del comma 5
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da
ultimo modificato dall'articolo 98, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali possono concedere in uso gratuito agli enti
e alle associazioni convenzionati, nonché agli organismi del
privato sociale, beni di loro proprietà con vincolo di
destinazione alle attività di prevenzione, di recupero e di
reinserimento, anche lavorativo, delle persone affette da
disturbi mentali.
Art. 14.
(Rapporti con le università).
1. Le università nelle quali sono istituite scuole di
specializzazione di psichiatria e di neuropsichiatria
infantile, nell'ambito delle proprie competenze e ferma
restando la loro autonomia, partecipano all'assistenza
psichiatrica pubblica stipulando apposite convenzioni con le
regioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1978, n.833.
2. Le università di cui al comma 1 collaborano alla
gestione del DSM o, qualora questo non sia presente sul
territorio di competenza, alla sua istituzione.
3. Le università sono autorizzate a svolgere, anche a
livello nazionale e regionale, attività diagnostiche,
terapeutiche, di ricerca e di assistenza di secondo livello
per patologie mentali particolari.
4. Nello svolgimento dei compiti ad esse affidate ai sensi
del presente articolo, le università si attengono ai princìpi
stabiliti dalla presente legge e dalle norme regionali.
5. Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad
organizzare la ricerca e la didattica nel settore della salute
mentale in conformità ai criteri stabiliti dalla legislazione
regionale vigente. Alle attività di ricerca e di studio,
svolte nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1,
partecipano, nel rispetto dei propri poteri e competenze e
secondo le proprie qualifiche, anche gli operatori del DSM,
indipendentemente dall'ente di appartenenza.
6. Presso i DSM e le SRA individuati ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera e), sono organizzati
appositi corsi di formazione per il personale psichiatrico e
per gli studenti specializzandi in psichiatria. Tali corsi
sono realizzati con specifici accordi tra le università, i DSM
e le SRA.
Art. 15.
(Istituzione dei DSM).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono presso ogni ASL, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i DSM. Il
relativo personale può essere reperito anche in deroga alle
norme vigenti in materia di assunzioni, di trasferimenti e di
inquadramenti. Entro due anni la ASL deve svolgere ogni più
efficace operazione che sia in grado di assicurare il
completamento dei servizi previsti, se del caso ricorrendo a
idonee strutture convenzionate.
2. I prefetti devono cooperare al reperimento delle
strutture di cui al comma 1, su richiesta dei responsabili
delle ASL o delle autorità comunali o regionali o delle
province autonome, anche mediante requisizione provvisoria
degli edifici pubblici o privati previsti dall'articolo 13.
3. Qualora una ASL non provveda all'istituzione dei DSM
entro il termine di cui al comma 1, il presidente della giunta
regionale o della provincia autonoma nomina un commissario
ad acta con lo specifico compito di organizzare il DSM e
di reperire personale e strutture.
4. Qualora entro un mese dalla scadenza del termine di cui
al comma 1, il presidente della giunta regionale o della
provincia autonoma non abbia nominato il commissario ad
acta ai sensi del comma 3, quest'ultimo è nominato con
decreto del Ministro della salute.
Art. 16.
(Prevenzione del disagio nelle scuole).
1. Per l'individuazione precoce delle situazioni di
rischio psico-patologico e dei disturbi mentali, il Ministro
della salute, con proprio decreto, e in conformità a quanto
stabilito all'articolo 2, comma 7, stabilisce le modalità di
realizzazione di specifici programmi atti alla diffusione di
idonei interventi presso le scuole di ogni ordine e grado,
esclusivamente su segnalazione degli insegnanti e con il
consenso dei genitori.
2. Qualsiasi forma di intervento disposta ai sensi del
comma 1, deve prevedere, in particolare, in ogni possibile
causa di disagio:
a) l'effettuazione di controlli medici atti ad
individuare le patologie organiche potenzialmente in grado di
provocare alterazioni psichiche;
b) l'esame di eventuali problematiche relative al
percorso scolastico e all'approccio allo studio;
c) l'accertamento dell'esistenza di eventuali
problemi familiari o di relazione con uno o più familiari o
con uno specifico insegnante.
3. Gli interventi di cui al comma 1 devono comunque essere
attuati nel rispetto delle caratteristiche psicologiche dei
singoli alunni, privilegiando il metodo del dialogo e
dell'ascolto. E' altresì fatto divieto di procedere ad analisi
psicologiche finalizzate ad inquadrare i soggetti in categorie
stereotipate o ad esercitare sugli stessi un controllo o una
pressione psicologica.
4. Il Ministro della salute, con proprio decreto, prevede
la realizzazione di appositi programmi informativi per la
popolazione al fine di ridurre e superare i pregiudizi legati
ai disturbi mentali; promuove, altresì, la realizzazione di
programmi di formazione per medici di medicina generale nel
settore della salute mentale nell'età evolutiva con
particolare attenzione all'incremento della capacità
diagnostica nell'individuazione delle patologie organiche
potenzialmente in grado di provocare alterazioni psichiche,
nonché di programmi di ricerca, da attuare nel rispetto dei
diritti dei minori e delle loro famiglie.
Art. 17.
(Norme finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge sono posti a carico del Fondo sanitario nazionale. Una
quota non superiore al 5 per cento delle disponibilità del
Fondo sanitario nazionale è destinata al funzionamento delle
attività per la tutela della salute mentale.
2. Per il finanziamento delle attività di tutela della
salute mentale in età evolutiva, in aggiunta alle risorse
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, è destinata una quota non inferiore al 5 per cento delle
risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di
cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
3. Una somma non inferiore al 50 per cento delle risorse
di cui al comma 2 deve essere impiegata per la realizzazione
dei programmi e degli interventi di cui all'articolo 16.
Art. 18.
(Abrogazione di norme).
1. Gli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, sono abrogati.
Art. 19.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.