XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4419
Onorevoli Colleghi! - In merito al trattamento
economico di cui gode il personale militare necessita rilevare
che esiste una evidente disparità di trattamento all'interno
delle varie categorie.
All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n 231, infatti,
al comma 3-bis è previsto che: "Fino a quando non
ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti
previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato
servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal
conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di
aspirante è attribuito, a decorrere dal 1^ aprile 2001, lo
stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al
brigadier generale e gradi equiparati (...)".
Da tale beneficio, previsto dalla citata disposizione,
restano esclusi coloro che siano pervenuti alla categoria
degli ufficiali dalla categoria dei sottufficiali.
Gli ufficiali appartenenti agli altri ruoli, infatti, dopo
13 e 23 anni di servizio, ai sensi della predetta normativa,
percepiscono il trattamento economico previsto per il grado di
colonnello e per quello di brigadier generale. Lo stesso non
avviene, invece, per chi sia transitato, anche mediante
concorso, alla categoria ufficiali e abbia maturato
cumulativamente tra una categoria e l'altra oltre 34 anni di
servizio.
L'anzianità maturata nella categoria precedente non viene
per nulla considerata. Pertanto tutti gli interessati, avendo
maturato l'anzianità richiesta per essere collocati a riposo,
godranno dello stesso trattamento economico previdenzialeche
avrebbero percepito nell'originaria categoria di appartenenza
dei sottufficiali.
In base a quanto esposto risulta evidente l'ingiustificata
discriminazione. Eliminare tale disparità di trattamento
nell'ambito di una stessa categoria richiede che sia
riconosciuta agli interessati, almeno in parte, l'anzianità di
servizio maturata nella categoria precedente ai fini della
determinazione del trattamento economico.
A tale proposito è opportuno sottolineare, inoltre, che il
riconoscimento in esame non comporterebbe eccessivi oneri per
il bilancio dello Stato, in quanto il ruolo preso in esame è
poco numeroso, non più alimentato e costituito in gran parte
da soggetti prossimi al collocamento a riposo.