XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4419




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 3-bis dell'artico1o 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, č inserito il seguente:

        "3-bis. 1. Il trattamento di cui al comma 3-bis si applica a coloro che sono transitati dalla categoria dei sottufficiali alla categoria degli ufficiali, computando ai fini del conteggio dell'anzianitą un terzo degli anni di servizio prestato nella categoria dei sottufficiali".

        2. Il trattamento di cui al comma 3-bis. 1 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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