XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4419
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 3-bis dell'artico1o 5 della legge 8
agosto 1990, n. 231, č inserito il seguente:
"3-bis. 1. Il trattamento di cui al comma 3-bis
si applica a coloro che sono transitati dalla categoria dei
sottufficiali alla categoria degli ufficiali, computando ai
fini del conteggio dell'anzianitą un terzo degli anni di
servizio prestato nella categoria dei sottufficiali".
2. Il trattamento di cui al comma 3-bis. 1
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e non
costituisce presupposto per la determinazione della
progressione economica.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unitą previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.