XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4416
Onorevoli Colleghi! - L'attività della pesca nelle
acque interne interessa moltissimi cittadini, nell'ordine del
milione, ma è ancora regolata dal testo unico della legge
sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604,
nonché da una serie di provvedimenti di delega dallo Stato
alle regioni e da queste alle province, senza che vi sia una
cornice entro la quale individuare le linee di indirizzo più
consone per la gestione delle attività della pesca nelle acque
interne secondo i più aggiornati criteri.
La presente proposta di legge ha come scopo primo quello
di individuare detta cornice anche alla luce della recente
riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione
colmando quindi un vuoto normativo pluriennale.
Nell'articolato sono stati inseriti princìpi molto moderni
ricavati dalle esperienze realizzate in Paesi esteri quali la
Francia e il Canada.
La fondamentale novità consiste nel considerare la fauna
ittica presente nelle acque interne italiane non più res
nullius, bensì "patrimonio indisponibile dello Stato", la
qual cosa è di rilevanza concettuale e pratica notevolissima
in quanto introduce la possibilità, da parte dello Stato e
delle regioni, di proporre azione penale verso tutti coloro i
quali sono stati ritenuti responsabili di gravi atti di danno
e di pregiudizio alla fauna ittica delle acque interne.
Il legislatore in materia di pesca nelle acque interne,
nel caso di specie le regioni, disciplinerà la materia
conseguentemente, secondo i princìpi della conservazione e
della gestione della risorsa naturale rinnovabile, qual è da
considerare la fauna ittica, in funzione non più di un mero
prelievo di sfruttamento bensì ponendosi l'obbiettivo della
preservazione della risorsa per le generazioni future.
Il principio della cogestione, richiamato dai postulati
dei più prestigiosi organismi internazionali, quale il "Codice
di condotta per una pesca responsabile" predisposto dalla FAO,
intende far sì che i cittadini pescatori, utilizzatori della
risorsa, siano responsabilmente chiamati a gestire in maniera
diretta la risorsa medesima assieme al legislatore e non come
avviene oggi in posizione subalterna di mero soggetto
consultato.
Questa impostazione permette anche di dare valore al
territorio e alle esigenze che dal territorio provengono; in
particolar modo il territorio montano ove gli ambienti
acquatici sono "sensibili" ad una elevata pressione di pesca e
dove le popolazioni residenti si sentono spesso esautorate
dalla gestione di un bene del loro territorio, stante la
vigente impostazione legislativa e normativa della materia.
Per questo viene dato valore e prestigio alle associazioni
locali di pesca con ciò richiamandole alla diretta
responsabilità della gestione della fauna ittica e
dell'ambiente acquatico circostante mediante operazioni di
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.
La Francia ha ottenuto risultati invidiabili per quel che
attiene il coinvolgimento diretto degli utenti, una gestione
sempre più condivisa e quindi accettata della risorsa ittica e
la creazione di una diffusa coscienza fra tutti i cittadini,
anche non pescatori, del valore che deve avere l'utilizzo
razionale e ragionato di ciò che la natura ci mette a
disposizione.
Il problema dei diritti esclusivi di pesca in tempi poco
lontani trattato ancora in termini prettamente ideologici,
viene qui affrontato e risolto con la volontà di unire e non
di dividere.
Dal Canada, e precisamente dal Quebec, abbiamo recepito il
metodo delle zone di gestione controllata.
Va detto che in quei territori coincidevano moltissimi
atavici diritti non solo di pesca ma anche di caccia e di
passaggio o calpestio. Dopo anni di conflitti legali senza né
vinti né vincitori ma con l'unica certezza che tali diritti
sono comunque diritti reali con contenuto patrimoniale, lo
Stato del Quebec ha intrapreso con saggezza e lungimiranza la
via della cogestione; affidando cioè la gestione dei diritti
ai cittadini direttamente interessati alla loro utilizzazione,
riuniti in associazioni locali regolate da statuti predisposti
dallo Stato medesimo in un quadro normativo generale molto
sensibile alle esigenze del territorio.
Questo viene proposto oggi per l'Italia.
Viene inoltre definita l'istituzione dell'Osservatorio
nazionale sulla pesca nelle acque interne, presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, quale organismo
monitore, allo scopo di avere una visione d'insieme della
tematica e di tenere sotto controllo il fenomeno
dell'importazione di materiale ittico alloctono, ai fini del
ripopolamento, proveniente non sempre da Stati comunitari
comunque soggetti alle direttive di polizia veterinaria ma
anche e soprattutto da Stati non ancora vincolati a pratiche
di controllo sanitario e genetico cogenti.
In tale senso proprio per la sua articolata
rappresentatività, l'Osservatorio potrà e dovrà fornire linee
di indirizzo e di comportamento soprattutto agli organismi di
polizia veterinaria di frontiera per arginare un fenomeno
tanto diffuso quanto sottovalutato.
Con queste premesse e su questi princìpi la presente
proposta di legge non intende in alcun modo limitare i poteri
oggi propri dei vari enti locali. In primo luogo le regioni
cui spetta il compito fondamentale di legiferare sulla
materia; alle regioni viene chiesto di adoperarsi affinché
l'attività della pesca nelle acque interne, oggi fenomeno
prettamente ricreativo e non più alimentare di necessità, sia
regolata in maniera chiara, responsabile, attenta al
territorio, partecipata e accettata.
Non si possono e non si devono dimenticare le province che
in tutti questi anni sono state i soggetti pubblici cui lo
Stato prima e le regioni poi hanno riconosciuto e riconoscono
un ruolo centrale e insostituibile di raccordo territoriale
oltreché di disporre di una serie di dati storici sulla
gestione della pesca nelle acque interne.
E' per questo che si ritiene debbano loro essere conferite
tutte le funzioni amministrative già esercitate in dipendenza
dei precedenti ordinamenti normativi ma non solo, ci si
attende che le regioni, nel momento di legiferare in base alle
esclusive responsabilità ad esse oggi affidate sappiano e
desiderino avere al loro fianco le province portatrici di
pluriennali esperienze.
La definizione di una tassa di concessione unica regionale
sulla pesca nelle acque interne tende a raggiungere almeno due
fondamentali obiettivi connessi al principio della
cogestione.
Il primo consiste nel parametrare l'ammontare della tassa
a quanto concretamente si vorrà fare per preservare e gestire
la risorsa ittica, rapportandone l'ammontare alle effettive
necessità emergenti dal territorio.
Il secondo, non meno importante, consiste nel prevedere
una ripartizione non rigidamente predefinita fra i vari
soggetti attori della cogestione; con ciò a dire che anche la
ripartizione degli introiti derivanti dalla tassa unica
avverrà in maniera articolata ed elastica, governata da un
lato dalle esigenze del territorio e dall'altro dalle
progettualità più consone per il mantenimento della
risorsa.