XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4416
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La Repubblica tutela la fauna ittica e gli ambienti
acquatici e a tale fine regola la gestione e l'esercizio della
pesca nelle acque interne.
2. La fauna ittica, i crostacei, i ciclostomi e in genere
tutte le specie ittiche viventi stabilmente o temporaneamente
in stato di libertà nelle acque interne del territorio
nazionale costituiscono patrimonio indisponibile dello
Stato.
3. Ai fini della presente legge sono considerate interne
le acque dei laghi, degli stagni, dei fiumi e di ogni altro
corso d'acqua o bacino artificiale compresi entro la linea
congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri
sbocchi in mare.
4. Alle acque di cui al comma 3 si applicano i seguenti
princìpi:
a) protezione, conservazione e incremento della
fauna ittica con particolare riferimento a quella tipica delle
acque montane, alle lagune e alle zone di risorgiva;
b) gestione e tutela dei relativi ambienti;
c) disciplina della attività di pesca
professionale e dilettantistica.
Art. 2.
(Regioni).
1. Le regioni esercitano il potere legislativo nella
materia della pesca nelle acque interne secondo i princìpi di
cui all'articolo 1, attuando altresì le misure necessarie per
il coordinamento, la programmazione, l'orientamento e il
controllo dei relativi interventi.
2. Le regioni a statuto speciale esercitano il potere
legislativo nella materia della pesca nelle acque interne in
base alle competenze esclusive fissate nei rispettivi statuti
e nelle relative norme di attuazione.
Art. 3.
(Province).
1. Alle province, per esigenze di carattere unitario,
spettano le funzioni amministrative nella materia della pesca
nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1,
lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 giugno
2000, n. 267, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque
interne in base alle competenze esclusive fissate nei
rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.
Art. 4.
(Tipologie, cogestione,
classificazione delle acque).
1. Ai fini della presente legge sono individuate le
seguenti tipologie di pescatori:
a) pescatori professionisti, iscritti negli
elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive
modificazioni;
b) pescatori dilettanti;
c) pescatori sportivo-agonisti.
2. Le regioni, d'intesa con le province, stabiliscono
criteri, metodi e strumenti per la gestione della fauna ittica
e dei relativi corpi idrici secondo il principio della
cogestione, a tale fine coinvolgendo direttamente le tipologie
di pescatori di cui al comma 1.
3. Le regioni provvedono alla classificazione delle acque
interne sulla base dei seguenti criteri, ferma restando la
facoltà di individuarne di ulteriori:
a) qualità chimico-fisica e biologica delle acque
ai sensi della direttiva 91/271/CEE, resa esecutiva dal
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni;
b) pressione e conseguente sforzo di pesca;
c) consistenza e distribuzione dell'ittiofauna con
particolare riferimento a quella autoctona.
Art. 5.
(Licenza di pesca).
1. Per l'esercizio della pesca nelle acque interne
italiane è obbligatorio il possesso della licenza di pesca
rilasciata dalla regione di residenza con proprie modalità.
2. La licenza di pesca è costituita dai seguenti
documenti:
a) il libretto-tessera di riconoscimento;
b) la ricevuta del versamento annuale della tassa
unica di concessione regionale per l'esercizio della pesca
nelle acque interne prevista dall'articolo 7. La tassa ha
importi diversificati a seconda della tipologia di riferimento
individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
3. La licenza di pesca ha una validità non inferiore a
cinque anni e abilita all'esercizio della pesca su tutto il
territorio nazionale.
4. Le regioni, allo scopo di determinare e di monitorare
la pressione della pesca, predispongono un apposito documento,
da allegare alla licenza di pesca, recante:
a) il quaderno del pescatore professionista,
riservato alla categoria di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 4;
b) il libretto per il controllo delle catture e
delle uscite riservato alle categorie di cui alle lettere
b) e c) del comma 1 dell'articolo 4.
5. Le regioni elaborano annualmente i dati raccolti
mediante il documento di cui al comma 4 e ne inviano
documentata relazione all'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 9.
6. Per i cittadini stranieri temporaneamente residenti in
Italia le regioni provvedono a determinare l'importo ridotto
della tassa unica di concessione regionale la cui ricevuta di
avvenuto versamento, allegata al documento di identità,
costituisce titolo abilitante all'esercizio della pesca nelle
acque interne italiane. Per i medesimi cittadini stranieri, il
possesso di titolo abilitante all'esercizio della pesca nelle
acque interne del Paese di origine, a condizioni di
reciprocità, è ritenuto valido anche in Italia.
Art. 6.
(Accreditamento e riconoscimento
delle associazioni).
1. In attuazione del principio della cogestione, le
regioni provvedono ad accreditare le associazioni nazionali di
pescatori, riconosciute ai sensi del comma 2, presso i propri
organismi consultivi e di gestione della pesca nelle acque
interne e a riconoscere le associazioni locali di pescatori,
con particolare riferimento a quelle rappresentative dei
pescatori dilettanti che operano fattivamente e durevolmente
per il miglioramento e la conservazione dei corsi d'acqua o
bacini, in particolare di quelli situati in zone montane.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con
propri decreti, determina i criteri per il riconoscimento
delle associazioni locali di pescatori di cui al comma 1 e
provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cui
al medesimo comma.
Art. 7.
(Tassa unica di concessione regionale).
1. E' istituita la tassa unica di concessione per
l'esercizio della pesca nelle acque interne. Le regioni
provvedono al riparto degli introiti derivanti dalla tassa
unica secondo i seguenti criteri generali:
a) alle regioni stesse per i propri compiti
istituzionali e per il finanziamento o il cofinanziamento di
particolari progetti di miglioramento, di rinaturalizzazione
degli ambienti acquatici e di salvaguardia delle specie
autoctone con valenza interprovinciale;
b) alle province per l'esercizio delle funzioni
amministrative proprie o conferite;
c) alle associazioni locali di pesca riconosciute,
per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti
specifici di miglioramento e di rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua nonché di salvaguardia delle specie autoctone;
d) relativamente all'ammontare totale derivante
dalla tassazione della sola pesca professionale, alle
associazioni di categoria per il finanziamento o il
cofinanziamento di progetti di miglioramento della selettività
di cattura degli attrezzi di pesca o di compensazione in caso
di riduzione dello sforzo di pesca.
2. Le regioni e le province provvedono ad iscrivere nei
propri bilanci le somme di cui al comma 1 in apposite unità
previsionali di base.
3. Per la particolare natura e destinazione delle somme di
cui al presente articolo è ammessa l'iscrizione ai residui
passivi dei rispettivi bilanci degli enti di cui al comma 1
per un solo anno successivo a quello di avvenuto impegno delle
somme medesime sulle pertinenti unità previsionali di base.
4. Le associazioni locali di pescatori dilettanti
riconosciute e le associazioni nazionali di pescatori
accreditate, se beneficiarie di finanziamenti o
cofinanziamenti, sono tenute annualmente a rendicontare
l'utilizzo di tali somme ai sensi delle disposizioni del
codice civile vigenti in materia.
Art. 8.
(Coordinamento).
1. Al fine di garantire la massima omogeneità
regolamentare, normativa e di gestione, le regioni attuano uno
specifico coordinamento per i corsi d'acqua o i bacini
finitimi interessanti regioni diverse.
2. Le province attuano uno specifico coordinamento sui
corsi d'acqua o bacini finitimi interessanti province diverse
della medesima regione.
3. In caso di acque internazionali si applicano le
convenzioni vigenti e ratificate dallo Stato italiano e,
qualora non esistenti, si applicano i princìpi stabiliti dalla
convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi
d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con
allegati, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, resa esecutiva
dalla legge 12 marzo 1996, n. 171.
Art. 9.
(Osservatorio nazionale sulla pesca
nelle acque interne).
1. Allo scopo di monitorare costantemente l'andamento
delle attività della pesca nelle acque interne nazionali e al
fine di contribuire alla migliore salvaguardia dell'ambiente
acquatico e della fauna ittica in esso presente è istituito,
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
l'Osservatorio nazionale sulla pesca nelle acque interne, di
seguito denominato "Osservatorio".
2. I compiti dell'Osservatorio sono i seguenti:
a) raccogliere i dati relativi alla pressione e
allo sforzo di pesca nelle acque interne, trasmessi dalle
regioni;
b) determinare le linee di indirizzo generali per
la protezione di particolari specie ittiche autoctone in corso
di riduzione o in pericolo di estinzione;
c) determinare le linee di indirizzo e i criteri
generali inerenti le tipologie e le metodologie di
ripopolamento delle acque interne;
d) predisporre, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai fini
dell'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 1, l'elenco
delle specie ittiche pescabili, indicando per ciascuna specie
i periodi di divieto di pesca, le misure minime di cattura e
le quantità giornaliere pescabili. In sede di prima attuazione
della presente legge, tali dati sono inviati alle regioni per
l'adozione dei conseguenti provvedimenti; superata la fase
transitoria, i dati sono allegati alla relazione di cui alla
lettera l);
e) predisporre piani di intervento relativi alla
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interni;
f) monitorare lo stato di espansione delle specie
ittiche invadenti e alloctone, determinando i criteri generali
per il loro contenimento;
g) verificare l'efficacia preventiva delle norme
di polizia veterinaria sia per la prevenzione di epizoozie sia
per fornire consulenza agli organismi veterinari di
confine;
h) aggiornare il catasto dei diritti esclusivi di
pesca appartenenti ai privati e al demanio pubblico;
i) aggiornare il catasto degli usi civici di
pesca;
l) predisporre una relazione quadriennale sullo
stato delle acque interne nazionali, sulla consistenza della
fauna ittica, sulla evoluzione della pressione e dello sforzo
di pesca. Nella relazione sono, altresì, contenuti criteri di
indirizzo da inviare alle regioni.
3. L'Osservatorio è composto da:
a) il direttore della Direzione generale per la
pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole
e forestali, che lo presiede;
b) un funzionario del Ministero delle politiche
agricole e forestali, con funzioni di segretario;
c) tre rappresentanti delle regioni designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) due rappresentanti delle province designati
dall'Unione delle province d'Italia;
e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti montani;
f) due rappresentanti designati dalle associazioni
di categoria della pesca professionale maggiormente
rappresentative;
g) tre rappresentanti designati dalle associazioni
di categoria, della pesca dilettantistica e
sportivo-agonistica riconosciute ai sensi dell'articolo 6;
h) tre rappresentanti delle associazioni locali di
pesca riconosciute ai sensi dell'articolo 6 e designati dalle
regioni;
i) tre esperti universitari del settore indicati
dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
l) due rappresentanti designati dalle associazioni
nazionali ambientaliste maggiormente rappresentative;
m) un rappresentante dell'Associazione
piscicoltori italiani.
4. I componenti l'Osservatorio durano in carica cinque
anni. Il rinnovo dei componenti l'Osservatorio avviene di
norma all'inizio di ogni legislatura. In caso di dimissioni,
si provvede con la surroga.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione
dell'Osservatorio si provveda mediante apposito stanziamento
annuale sulla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Art. 10.
(Zone di gestione controllata).
1. Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 14 gennaio 1949, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 10 luglio 1949, e successive
modificazioni, è abrogato.
2. Le concessioni di acque pubbliche a scopo di
piscicoltura eventualmente in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, restano valide fino alla loro
naturale scadenza e non sono in alcun modo rinnovabili.
3. Sono istituite le zone di gestione controllata (ZGC)
costituite da corpi idrici omogenei di particolare pregio,
principalmente montani, che necessitano di peculiari metodiche
di gestione al fine di preservare e di incrementare la fauna
ittica autoctona presente, di regolare lo sforzo della pesca e
di responsabilizzarne i fruitori nella gestione diretta.
4. Le ZGC sono prevalentemente affidate in gestione alle
associazioni locali dei pescatori, in forma singola o
consorziata, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, che
operano sul corpo idrico medesimo, mediante apposito
capitolato di affidamento.
5. Le regioni fissano, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri per:
a) l'individuazione dei corpi idrici
potenzialmente adatti alla istituzione di una ZGC;
b) l'affidamento in gestione dei relativi
capitolati di affidamento contenenti anche indicazioni
sull'individuazione delle tecniche di pesca valutate di minor
impatto ambientale;
c) le specifiche caratteristiche che le
associazioni locali di pesca devono possedere per richiedere
ed ottenere il diritto alla gestione delle ZGC;
d) la percentuale massima di acque pubbliche da
destinare all'istituzione delle ZGC;
e) la durata massima dell'affidamento in gestione
delle ZGC, comunque non inferiore a dieci anni, e le eventuali
condizioni di rinnovabilità;
f) i controlli sulla gestione delle ZGC.
6. Le regioni possono conferire alle province le
specifiche funzioni di cui alle lettere b) ed f)
del comma 5 allo scopo di ottenere una migliore funzionalità
delle ZGC in rapporto alle peculiarità dei territori
interessati.
7. Per accedere alle ZGC è concesso al soggetto
affidatario di richiedere ad ogni singolo fruitore il
pagamento di una quota di partecipazione ai costi di gestione;
tale quota può essere giornaliera, mensile o annuale.
L'ammontare della quota è determinato in via preventiva
all'atto dell'accettazione del capitolato di affidamento.
L'ammontare della quota può essere aggiornato annualmente
secondo i canoni ISTAT e può essere eventualmente modificato
durante il periodo di affidamento esclusivamente per
documentate ragioni, mediante deliberazione dell'ente
concedente l'affidamento.
8. Le regioni promuovono la reciprocità tra le ZGC
istituite sul proprio territorio nonché l'intesa con le
regioni finitime.
Art. 11.
(Diritti esclusivi di pesca).
1. Il regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 799,
convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 314, è abrogato.
2. I criteri fondamentali per il mantenimento dei diritti
di pesca sono i seguenti:
a) il rispetto delle prescrizioni contenute
nell'ultimo decreto di riconoscimento dei diritti esclusivi di
pesca emesso dalla Corte dei conti;
b) la presentazione, per l'approvazione da parte
della regione territorialmente competente, del piano per
l'esercizio della pesca e delle opere ittiogeniche
collegate;
c) l'esercizio diretto o in affitto del diritto
esclusivo di pesca;
d) l'attuazione della attività di vigilanza;
e) l'osservanza delle norme comunitarie, nazionali
e regionali sulla corretta gestione dei diritti.
3. In caso di manifesta violazione dei princìpi di cui al
comma 2, le regioni promuovono l'azione di decadenza dal
diritto esclusivo di pesca.
4. I titolari o gli affittuari di diritti esclusivi di
pesca appartenenti a privati possono godere di agevolazioni
fiscali, non inferiori al 33 per cento, sulle tasse relative
al possesso di tali diritti nel caso ne concedano
spontaneamente e gratuitamente la gestione a una ZGC, fermi
restando le condizioni di pieno e legittimo possesso nonché
l'obbligo della ZGC di attuare operazioni ittiogeniche e di
vigilanza necessarie per il mantenimento in essere del diritto
medesimo in conformità ai criteri di cui al comma 2.
5. I diritti esclusivi di pesca trasferiti al demanio
delle province, ai sensi del quinto comma dell'articolo 100
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo e possono essere affidati in gestione,
privilegiando le ZGC, nel quale caso si applica il solo canone
ricognitorio. Le somme introitate a vario titolo dalle
province per l'affitto o l'affidamento in gestione dei diritti
esclusivi di pesca ad esse trasferiti sono dalle medesime
impegnate per operazioni ittiogeniche sulle acque non gravate
da tali diritti.
6. Le regioni attuano altresì la ricognizione degli usi
civici di pesca ove esistenti sul proprio territorio. Per la
natura giuridica specifica dell'uso civico le regioni, per
tramite delle province, promuovono l'aggregazione degli usi
civici di pesca ad una ZGC.
7. Per le acque ricadenti sotto il controllo dei consorzi
di bonifica ed irrigazione, ai sensi della lettera e)
dell'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 8
maggio 1904, n. 368, le regioni, per tramite delle province,
promuovono l'affidamento in gestione della pesca su tali corpi
idrici alle associazioni locali di pescatori riconosciute ai
sensi dell'articolo 6 della presente legge.
Art. 12.
(Attività sportivo-agonistiche).
1. Le regioni, anche nell'ambito delle proprie competenze
in materia di sport, stabiliscono i criteri per
l'individuazione, all'interno del reticolo idrico regionale,
di tratti di corso d'acqua o di bacino ove possono essere
svolte attività sportivo-agonistiche.
2. I tratti individuati ai sensi del comma 1 sono
classificati campi di gara e di allenamento permanenti e la
loro gestione può essere affidata alle associazioni nazionali
di pescatori accreditate ai sensi dell'articolo 6 o alle loro
articolazioni periferiche in base a un apposito capitolato.
3. Ai tratti individuati ai sensi del comma 1 possono
accedere, per l'esercizio delle specifiche attività,
esclusivamente i pescatori classificati e riconosciuti
sportivo-agonisti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
c).
4. L'estensione dei tratti individuati ai sensi del comma
1 non può comunque superare il 10 per cento dell'intero
reticolo idrico. La percentuale è ridotta al 5 per cento per
le acque montane. Nelle acque montane di particolare pregio
ove può esistere il rischio di alterazioni biogenetiche, non
possono essere individuati campi di gara e di allenamento.
Ogni manifestazione sportivo-agonistica è preclusa nei corsi
d'acqua, nei laghi e nei bacini artificiali alpini o
appenninici posti a quote superiori a 1.200 metri sul livello
del mare.
5. Ove i tratti individuati ai sensi del comma 1 ricadano
su zone oggetto di diritti esclusivi di pesca trasferiti al
demanio delle province l'affidamento avviene in base al canone
ricognitorio.
6. Le regioni, per esigenze di migliore pianificazione
della pesca nelle acque interne, possono conferire alle
province le funzioni di cui ai commi 2, 3, e 5.
Art. 13.
(Acquacoltura).
1. Le attività di acquacoltura nelle acque interne,
intensive ed estensive, restano disciplinate delle norme
vigenti in materia.
Art. 14.
(Vigilanza).
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni in
materia di pesca nelle acque interne stabilite dalla presente
legge è affidata al Corpo forestale dello Stato, alla polizia
provinciale, alla polizia municipale e agli ufficiali,
sottufficiali e guardie della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
2. Concorrono altresì alla vigilanza sulla pesca nelle
acque interne, le guardie particolari giurate dipendenti da
enti pubblici e privati aventi titolo e, in particolare, le
guardie giurate volontarie riconosciute delle associazioni
nazionali di pesca accreditate e delle associazioni locali di
pesca riconosciute ai sensi dell'articolo 6.
3. Le regioni, e per esse le province, se specificatamente
delegate, organizzano corsi di formazione e di perfezionamento
riservati alle guardie giurate volontarie delle associazioni
nazionali accreditate e delle associazioni locali riconosciute
ai sensi dell'articolo 6.
4. Al termine di ogni corso organizzato ai sensi del comma
3, è prevista una prova di esame scritta ed orale; il
superamento della prova è certificato e costituisce titolo
essenziale per il rilascio o il rinnovo del decreto di guardia
particolare giurata da parte delle competenti autorità.
Art. 15.
(Disposizioni finali).
1. Il testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni,
nonché i relativi decreti attuativi, sono abrogati.
2. I numeri d'ordine 18 e 19 del titolo II della tariffa
di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e
successive modificazioni, sono abrogati.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni provvedono all'adeguamento della
rispettiva normativa vigente in materia.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.