XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4413
Onorevoli Colleghi! - Il personale delle Forze di
polizia, specializzato pilota o specialista, ha diritto,
rispettivamente, alle indennità di aeronavigazione o di volo.
Lo stesso personale, in quanto appartenente alle Forze di
polizia, in ragione dell'espletamento delle funzioni di
polizia, ha diritto all'indennità mensile pensionabile, alla
quale, come alle due predette indennità, il Consiglio di Stato
ha riconosciuto la natura di emolumento di tipo
stipendiale.
Le indennità mensili pensionabile e di aeronavigazione o
di volo non sono però cumulabili tra loro per intero, ma solo
la più favorevole al 100 per cento e l'altra in misura ridotta
del 50 per cento, come disposto dall'articolo 1 della legge n.
505 del 1978 e dall'articolo 3 della legge n. 34 del 1983.
Ciò evidentemente è paradossale, a meno che non si
consideri il personale aeronavigante delle Forze di polizia un
"poliziotti al 50 per cento". E' invece noto che il predetto
personale, anche mentre è impiegato in attività di volo, è
soggetto alle stesse norme valide per tutti gli altri
appartenenti alle Forze di polizia, perché ha l'obbligo di
espletare, senza alcuna riserva o limitazione, tutte le
funzioni di polizia.
Il personale aeronavigante, in particolare, non solo
svolge appieno le richiamate funzioni di polizia ma, essendo
impiegato in attività di volo, è sottoposto ad un rischio
aggiuntivo rispetto all'analogo personale non specializzato,
tanto che il legislatore gli ha riconosciuto un particolare
indennizzo, l'indennità di aeronavigazione o di volo, che, ai
sensi dell'articolo 1 della legge n. 78 del 1983, sono appunto
istituite "quale compenso per il rischio, per i disagi e per
le responsabilità connessi alle diverse situazione di
impiego".
Per concludere, la presente proposta di legge è
finalizzata ad eliminare questa ingiusta sperequazione per
consentire la piena cumulabilità delle indennità pensionabile
e di aeronavigazione o di volo.