XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4413
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto
1978, n. 505, le parole: ", delle quali indennità la più
favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura
limitata al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: ".
Dette indennità sono cumulabili in misura intera".
Art. 2.
1. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 marzo
1984, n. 34, le parole: "L'eventuale eccedenza fruita a detto
titolo sulla base della precedente normativa è mantenuta a
titolo di assegno ad personam riassorbibile" sono
soppresse.