XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4413




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, le parole: ", delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: ". Dette indennità sono cumulabili in misura intera".


Art. 2.

        1. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1984, n. 34, le parole: "L'eventuale eccedenza fruita a detto titolo sulla base della precedente normativa è mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile" sono soppresse.



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