XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4412




        Onorevoli Colleghi! - La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha profondamente innovato la disciplina del codice civile del 1942 soprattutto in materia di filiazione naturale.
        Da una normativa che limitava la possibilità di ottenere in giudizio la dichiarazione di paternità naturale a ipotesi tipiche e tassativamente indicate - come la necessità che i genitori fossero necessariamente conviventi all'epoca del concepimento - e che escludeva la riconoscibilità dei figli cosiddetti "incestuosi e adulterini", si è stabilito che "La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo" (articolo 269 del codice civile) e contestualmente è stato rimosso l'impedimento che precludeva sia la dichiarazione giudiziale sia il volontario riconoscimento della filiazione adulterina.
        Grazie alla nuova disciplina, inoltre, per effetto del riconoscimento, spontaneo o giudiziale, il figlio naturale acquista uno status familiare che può dirsi di quasi totale equiparazione allo status e alle prerogative del figlio legittimo, sia per quanto concerne le pretese che può avanzare nei confronti dei genitori, sia per quanto riguarda i diritti spettanti a titolo di successione mortis causa sul loro patrimonio.
        In questo senso si è anche mossa la Corte costituzionale che è più volte intervenuta con sentenze additive, per estendere analogicamente alla prole naturale le garanzie già previste per la tutela dei diritti economici dei figli legittimi (da ultimo, con sentenza n. 236 del 5-13 giugno 2002, la Corte costituzionale ha chiarito, per esempio, che il decreto con cui il presidente del tribunale ordina al genitore, anche naturale, o all'ascendente, di versare le somme necessarie per il mantenimento dei figli, costituisce titolo idoneo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale).
        Tuttavia, permangono ancora alcune differenze di trattamento tra figli legittimi e figli naturali, del tutto ingiustificate e sospette di incostituzionalità per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.
        Innanzitutto, ad esempio, vige ancora l'assurdo principio per cui il figlio naturale riconosciuto non assume vincoli di parentela (articolo 74 del codice civile) con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto; tale principio è esplicitato dall'articolo 258 del codice civile che prevede che "Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fatto". Quindi, la sorella del papà non è zia del figlio naturale e - a rigore - neanche il genitore del papa o della mamma che hanno effettuato il riconoscimento, può considerarsi "nonno" del bambino. L'unica possibilità - peraltro anche poco nota - di superare questo limite è oggi rappresentata dalla "legittimazione" del figlio naturale, un residuo antistorico che avviene per susseguente matrimonio dei genitori naturali o per provvedimento del giudice, e che fa acquisire al figlio nato fuori dal matrimonio la qualità di "figlio legittimo" (articolo 280 del codice civile) con gli stessi diritti del figlio legittimo (articolo 283 del codice civile).
        Un'ulteriore discriminazione discende poi nell'ambito delle successioni mortis causa: se, infatti, l'articolo 537 del codice civile fissa nella medesima misura la quota di riserva a favore dei figli legittimi e naturali, lo stesso articolo attribuisce poi al figlio legittimo il cosiddetto "diritto di commutazione", vale a dire la possibilità di estromettere dalla comunione ereditaria i figli naturali, liquidando in denaro o in altri beni immobili ereditari la porzione loro spettante; viene concessa, in pratica, ai figli legittimi una sorta di diritto di prima scelta rispetto ai figli naturali; una iniquità assolutamente inopportuna che sconta l'ormai antistorica concezione della famiglia legittima come testimone e tutore del patrimonio familiare. E' vero che il figlio naturale può opporsi all'esercizio del diritto alla commutazione, ma per far ciò deve rivolgersi al giudice affrontando così i costi e i tempi di una vera e propria causa civile.
        Un'altra importante differenza di trattamento si riscontra ancora nella disciplina del disconoscimento: nell'ipotesi di figlio legittimo (o presunto tale, in quanto nato non prima di sei mesi dalla celebrazione del matrimonio, e non oltre dieci mesi dal suo scioglimento, o dal divorzio), infatti, l'azione di disconoscimento è estremamente limitata: deve essere proposta a pena di decadenza, entro un termine breve (dalla madre entro sei mesi dalla nascita del figlio; dal padre entro un anno dalla nascita del figlio o dal giorno in cui ne ha avuto notizia; dal figlio entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene, successivamente, a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'azione) e la legittimazione attiva spetta solo a madre, padre, figlio, o a un curatore speciale nominato a istanza del figlio sedicenne ovvero del pubblico ministero (articolo 244 del codice civile); invece, in caso di figlio naturale, l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è imprescrittibile e può essere proposta da chiunque vi abbia interesse (articolo 264 del codice civile).
        Tale diversa disciplina va modificata nel senso di introdurre gli stessi presupposti (termini e categorie di soggetti legittimati) anche per l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, in quanto il figlio naturale riconosciuto ha diritto alla certezza del suo status esattamente come il figlio legittimo.
        Al fine, dunque, di attuare concretamente la già prevista parificazione è indispensabile approvare la presente proposta di legge che si propone, in particolare, di:

            1) eliminare l'istituto della legittimazione dei figli naturali riconosciuti, e ogni riferimento a figli "legittimati" contenuto in altre norme;
            2) far acquisire al figlio naturale i vincoli di parentela, in linea retta e collaterale, con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto;

            3) eliminare il diritto di commutazione e ogni richiamo all'istituto contenuto in altre norme, facendo salvo il diritto di prelazione dei coeredi in caso di alienazione dei beni ereditati;

            4) prevedere per l'esercizio dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità le stesse condizioni (termini e soggetti legittimati) previste per il disconoscimento della paternità del figlio legittimo.




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