XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4412
Onorevoli Colleghi! - La riforma del diritto di
famiglia del 1975 ha profondamente innovato la disciplina del
codice civile del 1942 soprattutto in materia di filiazione
naturale.
Da una normativa che limitava la possibilità di ottenere
in giudizio la dichiarazione di paternità naturale a ipotesi
tipiche e tassativamente indicate - come la necessità che i
genitori fossero necessariamente conviventi all'epoca del
concepimento - e che escludeva la riconoscibilità dei figli
cosiddetti "incestuosi e adulterini", si è stabilito che "La
prova della paternità e della maternità può essere data con
ogni mezzo" (articolo 269 del codice civile) e contestualmente
è stato rimosso l'impedimento che precludeva sia la
dichiarazione giudiziale sia il volontario riconoscimento
della filiazione adulterina.
Grazie alla nuova disciplina, inoltre, per effetto del
riconoscimento, spontaneo o giudiziale, il figlio naturale
acquista uno status familiare che può dirsi di quasi
totale equiparazione allo status e alle prerogative del
figlio legittimo, sia per quanto concerne le pretese che può
avanzare nei confronti dei genitori, sia per quanto riguarda i
diritti spettanti a titolo di successione mortis causa
sul loro patrimonio.
In questo senso si è anche mossa la Corte costituzionale
che è più volte intervenuta con sentenze additive, per
estendere analogicamente alla prole naturale le garanzie già
previste per la tutela dei diritti economici dei figli
legittimi (da ultimo, con sentenza n. 236 del 5-13 giugno
2002, la Corte costituzionale ha chiarito, per esempio, che il
decreto con cui il presidente del tribunale ordina al
genitore, anche naturale, o all'ascendente, di versare le
somme necessarie per il mantenimento dei figli, costituisce
titolo idoneo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale).
Tuttavia, permangono ancora alcune differenze di
trattamento tra figli legittimi e figli naturali, del tutto
ingiustificate e sospette di incostituzionalità per contrasto
con l'articolo 3 della Costituzione.
Innanzitutto, ad esempio, vige ancora l'assurdo principio
per cui il figlio naturale riconosciuto non assume vincoli di
parentela (articolo 74 del codice civile) con i parenti del
genitore che lo ha riconosciuto; tale principio è esplicitato
dall'articolo 258 del codice civile che prevede che "Il
riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da
cui fatto". Quindi, la sorella del papà non è zia del figlio
naturale e - a rigore - neanche il genitore del papa o della
mamma che hanno effettuato il riconoscimento, può considerarsi
"nonno" del bambino. L'unica possibilità - peraltro anche poco
nota - di superare questo limite è oggi rappresentata dalla
"legittimazione" del figlio naturale, un residuo antistorico
che avviene per susseguente matrimonio dei genitori naturali o
per provvedimento del giudice, e che fa acquisire al figlio
nato fuori dal matrimonio la qualità di "figlio legittimo"
(articolo 280 del codice civile) con gli stessi diritti del
figlio legittimo (articolo 283 del codice civile).
Un'ulteriore discriminazione discende poi nell'ambito
delle successioni mortis causa: se, infatti, l'articolo
537 del codice civile fissa nella medesima misura la quota di
riserva a favore dei figli legittimi e naturali, lo stesso
articolo attribuisce poi al figlio legittimo il cosiddetto
"diritto di commutazione", vale a dire la possibilità di
estromettere dalla comunione ereditaria i figli naturali,
liquidando in denaro o in altri beni immobili ereditari la
porzione loro spettante; viene concessa, in pratica, ai figli
legittimi una sorta di diritto di prima scelta rispetto ai
figli naturali; una iniquità assolutamente inopportuna che
sconta l'ormai antistorica concezione della famiglia legittima
come testimone e tutore del patrimonio familiare. E' vero che
il figlio naturale può opporsi all'esercizio del diritto alla
commutazione, ma per far ciò deve rivolgersi al giudice
affrontando così i costi e i tempi di una vera e propria causa
civile.
Un'altra importante differenza di trattamento si riscontra
ancora nella disciplina del disconoscimento: nell'ipotesi di
figlio legittimo (o presunto tale, in quanto nato non prima di
sei mesi dalla celebrazione del matrimonio, e non oltre dieci
mesi dal suo scioglimento, o dal divorzio), infatti, l'azione
di disconoscimento è estremamente limitata: deve essere
proposta a pena di decadenza, entro un termine breve (dalla
madre entro sei mesi dalla nascita del figlio; dal padre entro
un anno dalla nascita del figlio o dal giorno in cui ne ha
avuto notizia; dal figlio entro un anno dal compimento della
maggiore età o dal momento in cui viene, successivamente, a
conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'azione) e la
legittimazione attiva spetta solo a madre, padre, figlio, o a
un curatore speciale nominato a istanza del figlio sedicenne
ovvero del pubblico ministero (articolo 244 del codice
civile); invece, in caso di figlio naturale, l'impugnazione
del riconoscimento per difetto di veridicità è
imprescrittibile e può essere proposta da chiunque vi abbia
interesse (articolo 264 del codice civile).
Tale diversa disciplina va modificata nel senso di
introdurre gli stessi presupposti (termini e categorie di
soggetti legittimati) anche per l'impugnazione del
riconoscimento per difetto di veridicità, in quanto il figlio
naturale riconosciuto ha diritto alla certezza del suo
status esattamente come il figlio legittimo.
Al fine, dunque, di attuare concretamente la già prevista
parificazione è indispensabile approvare la presente proposta
di legge che si propone, in particolare, di:
1) eliminare l'istituto della legittimazione dei figli
naturali riconosciuti, e ogni riferimento a figli
"legittimati" contenuto in altre norme;
2) far acquisire al figlio naturale i vincoli di
parentela, in linea retta e collaterale, con i parenti del
genitore che lo ha riconosciuto;
3) eliminare il diritto di commutazione e ogni richiamo
all'istituto contenuto in altre norme, facendo salvo il
diritto di prelazione dei coeredi in caso di alienazione dei
beni ereditati;
4) prevedere per l'esercizio dell'impugnazione del
riconoscimento per difetto di veridicità le stesse condizioni
(termini e soggetti legittimati) previste per il
disconoscimento della paternità del figlio legittimo.