XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4412
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 148, secondo comma, del codice civile, le
parole: "In caso di inadempimento" sono soppresse.
Art. 2.
1. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Con il riconoscimento, il figlio naturale acquista pari
diritti e pari doveri del figlio legittimo nei confronti degli
ascendenti, e acquisisce i vincoli di parentela di cui
all'articolo 74 con i parenti del genitore che lo ha
riconosciuto, in linea retta e collaterale".
Art. 3.
1. All'articolo 262 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"In ogni caso, il giudice, nell'emanare il provvedimento,
deve tenere conto dell'interesse morale e materiale del minore
e della volontà dei genitori".
Art. 4.
1. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 263 - (Impugnazione del riconoscimento per
difetto di veridicità) - Il riconoscimento può essere
impugnato per difetto di veridicità dall'autore del
riconoscimento o da colui che è stato riconosciuto. L'azione
deve essere proposta dall'autore del riconoscimento nel
termine di un anno dal riconoscimento, o dal giorno in cui,
successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono
ammissibile l'impugnazione".
Art. 5.
1. Il primo comma dell'articolo 264 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di
veridicità da colui che è stato riconosciuto entro un anno dal
compimento della maggiore età o dal giorno in cui,
successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono
ammissibile l'impugnazione".
Art. 6.
1. La sezione II del capo II del titolo VII del libro I
del codice civile è abrogata.
Art. 7.
1. Al primo comma dell'articolo 291 del codice civile, le
parole: "o legittimati" sono sostituite dalle seguenti: "o
naturali riconosciuti".
Art. 8.
1. Al secondo comma dell'articolo 317-bis del codice
civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale caso
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, anche in
relazione ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore
e all'assegnazione della casa familiare che spetta, di
preferenza, al genitore al quale sono affidati i figli".
2. All'articolo 317-bis del codice civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui
all'articolo 148, commi primo, secondo, quarto e quinto, in
quanto compatibili".
Art. 9.
1. Al secondo comma dell'articolo 536 del codice civile,
le parole: "i legittimati e" sono soppresse.
Art. 10.
1. Il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Si applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le
norme di cui all'articolo 732".
Art. 11.
1. Al primo comma dell'articolo 538 del codice civile dopo
la parole: "ascendenti legittimi" sono inserite le seguenti:
"o naturali".
2. Alla rubrica dell'articolo 538 del codice civile sono
aggiunte le parole: "o naturali".
Art. 12.
1. Il terzo comma dell'articolo 542 del codice civile è
abrogato.
2. Il secondo comma dell'articolo 566 del codice civile è
abrogato.
Art. 13.
1. Al primo comma dell'articolo 567 del codice civile, le
parole: "i legittimati e" sono soppresse.
2. Alla rubrica dell'articolo 567 del codice civile, le
parole: "legittimati e" sono soppresse.
Art. 14.
1. Il terzo comma dell'articolo 578 del codice civile è
abrogato.
Art. 15.
1. All'articolo 582 del codice civile, dopo la parola:
"legittimi" sono inserite le seguenti: "o naturali".
2. Alla rubrica dell'articolo 582 del codice civile, dopo
la parola: "legittimi" sono inserite le seguenti: "o
naturali".
Art. 16.
1. Al primo comma dell'articolo 687 del codice civile, le
parole: "o legittimato" sono soppresse.
2. Il secondo comma dell'articolo 687 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato
concepito al tempo del testamento, e soltanto in seguito
riconosciuto".