XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4412




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 148, secondo comma, del codice civile, le parole: "In caso di inadempimento" sono soppresse.


Art. 2.

        1. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Con il riconoscimento, il figlio naturale acquista pari diritti e pari doveri del figlio legittimo nei confronti degli ascendenti, e acquisisce i vincoli di parentela di cui all'articolo 74 con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto, in linea retta e collaterale".


Art. 3.

        1. All'articolo 262 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "In ogni caso, il giudice, nell'emanare il provvedimento, deve tenere conto dell'interesse morale e materiale del minore e della volontà dei genitori".


Art. 4.

        1. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 263 - (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità) - Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento o da colui che è stato riconosciuto. L'azione deve essere proposta dall'autore del riconoscimento nel termine di un anno dal riconoscimento, o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione".


Art. 5.

        1. Il primo comma dell'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione".


Art. 6.

        1. La sezione II del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è abrogata.


Art. 7.

        1. Al primo comma dell'articolo 291 del codice civile, le parole: "o legittimati" sono sostituite dalle seguenti: "o naturali riconosciuti".


Art. 8.

        1. Al secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, anche in relazione ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore e all'assegnazione della casa familiare che spetta, di preferenza, al genitore al quale sono affidati i figli".
        2. All'articolo 317-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 148, commi primo, secondo, quarto e quinto, in quanto compatibili".

Art. 9.

        1. Al secondo comma dell'articolo 536 del codice civile, le parole: "i legittimati e" sono soppresse.


Art. 10.

        1. Il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Si applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le norme di cui all'articolo 732".


Art. 11.

        1. Al primo comma dell'articolo 538 del codice civile dopo la parole: "ascendenti legittimi" sono inserite le seguenti: "o naturali".
        2. Alla rubrica dell'articolo 538 del codice civile sono aggiunte le parole: "o naturali".


Art. 12.

        1. Il terzo comma dell'articolo 542 del codice civile è abrogato.
        2. Il secondo comma dell'articolo 566 del codice civile è abrogato.


Art. 13.

        1. Al primo comma dell'articolo 567 del codice civile, le parole: "i legittimati e" sono soppresse.
        2. Alla rubrica dell'articolo 567 del codice civile, le parole: "legittimati e" sono soppresse.


Art. 14.

        1. Il terzo comma dell'articolo 578 del codice civile è abrogato.

Art. 15.

        1. All'articolo 582 del codice civile, dopo la parola: "legittimi" sono inserite le seguenti: "o naturali".
        2. Alla rubrica dell'articolo 582 del codice civile, dopo la parola: "legittimi" sono inserite le seguenti: "o naturali".


Art. 16.

        1. Al primo comma dell'articolo 687 del codice civile, le parole: "o legittimato" sono soppresse.
        2. Il secondo comma dell'articolo 687 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e soltanto in seguito riconosciuto".



Frontespizio Relazione