XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4403
Onorevoli Colleghi! - Negli ultmi anni è divenuta
sempre più palese la necessità di trattare i problemi della
pesca tenendo presente le esigenze di tutela dell'ambiente
marino e non, come spesso era accaduto, secondo logiche
diverse e separate.
Il mondo della pesca ha un forte interesse alla
conservazione dell'ambiente marino, un complesso e ricco
ecosistema, considerato per troppo tempo una fonte di risorse
inesauribili e in grado di metabolizzare facilmente tutti i
rifiuti e le sostanze inquinanti immessi, anche in
quantitativi ingenti.
La crisi del settore della pesca, determinata
dall'impoverimento della fauna ittica, causata a sua volta
dall'inquinamento, ha mostrato chiaramente i limiti e gli
errori di questa valutazione, evidenziando pertanto la
necessità e l'urgenza di interventi a favore della tutela
dell'ambiente marino.
Recenti ricerche promosse dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, dimostrano purtroppo come sia ancora
diffusissima la pessima abitudine di usare il mare come una
vasta e comoda discarica; è, quindi, evidente che si rende
necessaria a tale proposito una svolta.
Per tali ragioni la presente proposta di legge interviene
con una serie di norme volte alla tutela e alla salvaguardia
dell'intero ecosistema marino, incentivando e sostenendo i
pescatori che recuperano rifiuti in mare, contribuendo così al
graduale processo di bonifica dei fondali e dell'ambiente
marino in genere.
L'iniziativa è diretta essenzialmente a fornire un
incentivo fiscale ai pescatori professionisti, affinché
evitino di gettare in mare rifiuti casualmente tirati a bordo
nel corso delle attività di pesca, li trasportino a terra per
il loro smaltimento, ricevendo per tale servizio di interesse
pubblico un compenso sotto forma di credito d'imposta nella
misura di 30 euro a quintale di rifiuti recuperati.
In particolare, l'articolo 1 individua le finalità della
proposta di legge, il cui scopo è quello di contribuire al
risanamento dell'ecosistema marino anche attraverso azioni di
bonifica dei fondali e degli ambienti acquatici marini,
lagunari e salmastri, incentivando in tale senso i pescatori
con un'agevolazione fiscale.
L'articolo 2 prevede le modalità di raccolta di tali
rifiuti, attraverso la realizzazione di impianti portuali di
raccolta e la predisposizione di piani di raccolta dei rifiuti
medesimi. Si precisa che il servizio di smaltimento dei
rifiuti recuperati è effettuato senza alcun onere per i
pescatori professionisti e assimilati.
L'articolo 3 prevede un programma finanziario diretto a
potenziare le dotazioni infrastrutturali delle banchine
portuali, al fine di assicurare la presenza di un servizio
idoneo di prelievo e di smaltimento dei rifiuti recuperati dal
mare, ai sensi della legge. A tale scopo è concesso un
contributo alle regioni pari a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, ripartito, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in rapporto al
numero e alla dimensione dei porti pescherecci situati nelle
singole regioni, nonché del numero dei pescherecci e delle
loro dimensioni.
L'articolo 4 dispone che le autorità portuali, avvalendosi
dell'esperienza maturata dalle associazioni di categoria della
pesca, assicurino l'opportuna informazione ai pescatori
affinché il servizio di recupero e di smaltimento dei rifiuti
sia agevole ed efficace ai fini della tutela ambientale.
L'articolo 5 stabilisce che il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, con decreto emanato di concerto
con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti, predisponga un sistema di
monitoraggio continuo, al fine di verificare l'effettiva
consistenza del recupero dei rifiuti marini, nonché
l'andamento di bonifica dei fondali.
Infine, l'articolo 6 contiene le norme di copertura
finanziaria del provvedimento, il cui onere è stabilito in 40
milioni di euro annui a decorrere dal 2003.