XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4403
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e agevolazioni).
1. Al fine di contribuire al risanamento dell'ecosistema
marino, anche attraverso azioni dirette o indirette di
bonifica dei fondali e degli ambienti acquatici marini,
lagunari e salmastri, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è
attribuito un credito d'imposta nella misura di 30 euro per
ogni quintale di rifiuti recuperati dai fondali marini durante
il normale esercizio dell'attività di pesca, ivi compresi gli
attrezzi da pesca, o parti di essi, abbandonati sul fondo o
alla deriva, inidonei all'uso e non facenti parte del normale
equipaggiamento dell'unità che ha operato il recupero.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità tecniche atte ad assicurare
l'effettivo godimento dell'agevolazione fiscale di cui al
comma 1.
Art. 2.
(Modalità di raccolta).
1. Il comandante di un peschereccio che approda in un
porto conferisce i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 1,
della presente legge, all'impianto portuale di raccolta
previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182.
2. L'autorità portuale, ove istituita, o l'autorità
marittima, previa consultazione delle associazioni di
categoria della pesca professionale, degli enti locali e
dell'ufficio di sanità marittima, entro quattro mesi della
data di entrata in vigore della presente legge, elabora un
piano di raccolta dei rifiuti recuperati in mare, e ne dà
immediata comunicazione alla regione.
3. Nell'elaborazione del piano di cui al comma 2,
l'autorità portuale o marittima deve tenere conto delle
dimensioni dello scalo e del numero delle unità da pesca che
normalmente vi approdano. Il piano deve altresì contenere le
seguenti informazioni:
a) la descrizione della tipologia e della capacità
degli impianti portuali di raccolta;
b) l'indicazione dell'area portuale riservata alla
localizzazione degli impianti di raccolta;
c) la descrizione dettagliata delle procedure di
raccolta e di conferimento dei rifiuti recuperati in mare
nonché di quelli prodotti dal peschereccio;
d) la stima di massima dei costi degli impianti
portuali di raccolta, compresi il trattamento e lo smaltimento
dei rifiuti ivi conferiti;
e) l'indicazione di una o più persone responsabili
dell'attuazione del piano;
f) le iniziative, da realizzare con il
coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca
professionale, dirette a promuovere l'informazione ai
pescatori e agli utenti del porto finalizzate a ridurre i
rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare
dei rifiuti e a favorire forme corrette di raccolta e di
trasporto;
g) la descrizione delle modalità di registrazione
dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta nonché
dei quantitativi di rifiuti in essi conferiti;
h) la descrizione delle modalità di smaltimento
dei rifiuti.
4. Il servizio di smaltimento dei rifiuti oggetto della
presente legge è effettuato senza alcun onere a carico delle
imprese di pesca che hanno effettuato il recupero e la
consegna negli impianti di cui al comma 1.
Art. 3.
(Impianti portuali di raccolta).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle politiche agricole e forestali, predispone
un programma di interventi per la realizzazione degli impianti
portuali di raccolta nonché delle relative dotazioni
infrastrutturali, necessari a garantire nei porti pescherecci
un idoneo servizio di conferimento e di smaltimento dei
rifiuti recuperati dal mare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un
contributo alle regioni pari a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni
2003, 2004 e 2005, ripartito, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in rapporto al
numero e alla dimensione dei porti pescherecci presenti in
ciascuna regione, nonché al numero e alle dimensioni delle
unità da pesca iscritte in ciascun porto.
Art. 4.
(Informazione agli armatori e ai comandanti dei
pescherecci).
1. L'autorità portuale o marittima, avvalendosi della
collaborazione delle associazioni di categoria della pesca
professionale, deve fornire ad ogni armatore o comandante di
peschereccio la documentazione informativa recante:
a) i dati a sostegno dell'importanza di un
corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante
l'attività di pesca nonché della fornitura di informazioni
relative a qualunque alterazione dell'ambiente marino
riscontrata durante la permanenza in mare;
b) l'indicazione dell'ubicazione degli impianti
portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con
diagramma e cartina;
c) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori
e dei servizi offerti, la descrizione delle procedure per il
conferimento nonché di quelle per la segnalazione delle
inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.
Art. 5.
(Programma di monitoraggio).
1. Con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma di
monitoraggio costante, al fine di verificare l'effettiva
consistenza del recupero dei rifiuti marini e l'andamento
della bonifica dei fondali conseguente all'attuazione della
presente legge, garantendo altresì, attraverso il
coinvolgimento delle associazioni di categoria della pesca
professionale, la diffusione dei risultati di tale attività
allo scopo di promuovere la conoscenza dei princìpi di
educazione ambientale e di protezione degli ambienti marini,
costieri e lagunari.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.