XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4401




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è stata già presentata nelle passate legislature: IX, X, XI (atto Senato n. 215) a firma di numerosi colleghi di diversi gruppi parlamentari, approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 gennaio 1992, poi ancora l'11 agosto 1992, e trasmessa alla Camera dei deputati ma non discussa per fine legislatura, e ancora nella XIII legislatura (atto Senato n. 1456) viene approvata al Senato della Repubblica, poi modificata alla Camera dei deputati, rinviata al Senato della Repubblica e nuovamente approvata, con modifiche, quasi alla scadenza della legislatura.
        Viene ripresentata avendo ben presente che i provvedimenti di legge a favore di alcune categorie di ex combattenti hanno teso a far compiere un passo all'impegno del Paese nei confronti di coloro, donne e uomini che, nella seconda guerra mondiale, hanno sacrificato anni interi della loro gioventù. Tuttavia, è stata ripetutamente ignorata la meritoria categoria dei "patrioti", già altre volte dimenticata in sede di applicazione pratica di leggi, come è accaduto recentemente nella interpretazione dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
        Forse è necessario chiarire chi erano in effetti i "patrioti". Con questo termine furono definiti durante la Guerra di liberazione tutti coloro che avevano preso le armi contro l'invasore e questa fu la denominazione ufficiale di tutti i resistenti, tanto che diverse formazioni la mantennero. Finita la guerra, quando si volle dare una figura giuridica al combattente della libertà e si emanò il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, che doveva regolamentarne il riconoscimento ufficiale, si volle creare una differenza, alquanto arbitraria, tra coloro che avevano fatto di più e coloro che avevano fatto un po' meno, prevedendo la qualifica di "partigiano combattente". Si tratta, in genere, di coloro, spesso donne, che, con opera silenziosa e insostituibile, avevano permesso l'esistenza stessa delle formazioni partigiane: donne e uomini di raccordo, tra la società civile e la resistenza armata, staffette, membri di organizzazioni di città e di paesi, contadini e contadine, che presiedevano a compiti di organizzazione e di collegamento, informatori, vettovagliatori, che, superando infiniti rischi, aprivano le loro case alle formazioni partigiane. Questi cittadini, queste cittadine, se catturati, venivano immediatamente passati per le armi o deportati in Germania, meritando così, in base alla stessa legge, la qualifica di "partigiano combattente", anche se l'attività era stata di un solo giorno e con qualunque missione. La doppia qualifica, mai adottata precedentemente dallo Stato nei confronti di chi aveva svolto un'attività militare, come di fatto militare è stata l'attività dei combattenti della libertà, costituì una vera discriminazione tra persone che avevano affrontato la stessa battaglia. Mai in passato si erano divisi in due diverse categorie i soldati combattenti della prima linea e quelli della retrovia. Tale rapporto era ancora più stretto e vincolante tra "partigiani combattenti" e patrioti poiché nella Resistenza non vi erano precise linee del fronte di combattimento, perché la Resistenza nulla o poco sarebbe stata se non fosse stata sostenuta e alimentata da una straordinaria resistenza civile, dalla coscienza patriottica e dal sacrificio di migliaia di donne e di uomini. Gli estensori della circolare n. 5000 dello Stato maggiore dell'Esercito, che elenca i reparti militari che l'8 settembre 1943 furono da considerare impegnati e quindi combattenti, sanno bene che tale definizione si riferisce alla globalità del reparto e non alla posizione dei singoli, globalità alla cui base furono l'iniziativa e il sacrificio di pochi, sufficienti tuttavia a caratterizzare l'intero reparto. Questa divisione, eticamente inammissibile, appare ancora più sconcertante se riferita ai benefìci che lo Stato ha voluto riconoscere in ogni epoca ai suoi combattenti. I "patrioti" sono stati esclusi da ogni beneficio combattentistico e il solo riconoscimento che il Governo ha creduto di accogliere è stato un premio, estremamente modesto, di lire 1.000 all'atto della smobilitazione. Che la doppia definizione avesse qualcosa di anacronistico, è dimostrato dal fatto che si è riconosciuto ai "patrioti" il diritto di ottenere, a giudizio della commissione di secondo grado per le qualifiche partigiane e a domanda, il riconoscimento delle campagne di guerra.
        Si deve ammettere che ai cittadini, ai quali spetta il diritto al riconoscimento della campagna di guerra, devono, dunque, essere attribuiti gli stessi benefìci combattentistici previsti dalla legislazione vigente, ad esclusione dei premi di solidarietà stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421, e di ogni altra indennità di carattere militare. Si tratta quindi di un atto di giustizia da non rinviare e che rappresenta la parziale cancellazione di una evidente stortura giuridica e una incomprensibile discriminazione. D'altra parte, coloro che si avvantaggerebbero di questo atto riparatore sono ormai rimasti in pochi e il risarcimento di questa ingiustizia avrebbe più che altro valore morale e riparatorio, anche verso coloro che non ci sono più. Il segno di una volontà di non dimenticare l'indiscusso contributo versato alla democrazia e al Paese dalle donne e dagli uomini della Resistenza.




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