XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4401
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
stata già presentata nelle passate legislature: IX, X, XI
(atto Senato n. 215) a firma di numerosi colleghi di diversi
gruppi parlamentari, approvata dal Senato della Repubblica
nella seduta del 29 gennaio 1992, poi ancora l'11 agosto 1992,
e trasmessa alla Camera dei deputati ma non discussa per fine
legislatura, e ancora nella XIII legislatura (atto Senato n.
1456) viene approvata al Senato della Repubblica, poi
modificata alla Camera dei deputati, rinviata al Senato della
Repubblica e nuovamente approvata, con modifiche, quasi alla
scadenza della legislatura.
Viene ripresentata avendo ben presente che i provvedimenti
di legge a favore di alcune categorie di ex combattenti hanno
teso a far compiere un passo all'impegno del Paese nei
confronti di coloro, donne e uomini che, nella seconda guerra
mondiale, hanno sacrificato anni interi della loro gioventù.
Tuttavia, è stata ripetutamente ignorata la meritoria
categoria dei "patrioti", già altre volte dimenticata in sede
di applicazione pratica di leggi, come è accaduto recentemente
nella interpretazione dell'articolo 6 della legge 28 marzo
1968, n. 341.
Forse è necessario chiarire chi erano in effetti i
"patrioti". Con questo termine furono definiti durante la
Guerra di liberazione tutti coloro che avevano preso le armi
contro l'invasore e questa fu la denominazione ufficiale di
tutti i resistenti, tanto che diverse formazioni la
mantennero. Finita la guerra, quando si volle dare una figura
giuridica al combattente della libertà e si emanò il decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, che doveva
regolamentarne il riconoscimento ufficiale, si volle creare
una differenza, alquanto arbitraria, tra coloro che avevano
fatto di più e coloro che avevano fatto un po' meno,
prevedendo la qualifica di "partigiano combattente". Si
tratta, in genere, di coloro, spesso donne, che, con opera
silenziosa e insostituibile, avevano permesso l'esistenza
stessa delle formazioni partigiane: donne e uomini di
raccordo, tra la società civile e la resistenza armata,
staffette, membri di organizzazioni di città e di paesi,
contadini e contadine, che presiedevano a compiti di
organizzazione e di collegamento, informatori,
vettovagliatori, che, superando infiniti rischi, aprivano le
loro case alle formazioni partigiane. Questi cittadini, queste
cittadine, se catturati, venivano immediatamente passati per
le armi o deportati in Germania, meritando così, in base alla
stessa legge, la qualifica di "partigiano combattente", anche
se l'attività era stata di un solo giorno e con qualunque
missione. La doppia qualifica, mai adottata precedentemente
dallo Stato nei confronti di chi aveva svolto un'attività
militare, come di fatto militare è stata l'attività dei
combattenti della libertà, costituì una vera discriminazione
tra persone che avevano affrontato la stessa battaglia. Mai in
passato si erano divisi in due diverse categorie i soldati
combattenti della prima linea e quelli della retrovia. Tale
rapporto era ancora più stretto e vincolante tra "partigiani
combattenti" e patrioti poiché nella Resistenza non vi erano
precise linee del fronte di combattimento, perché la
Resistenza nulla o poco sarebbe stata se non fosse stata
sostenuta e alimentata da una straordinaria resistenza civile,
dalla coscienza patriottica e dal sacrificio di migliaia di
donne e di uomini. Gli estensori della circolare n. 5000 dello
Stato maggiore dell'Esercito, che elenca i reparti militari
che l'8 settembre 1943 furono da considerare impegnati e
quindi combattenti, sanno bene che tale definizione si
riferisce alla globalità del reparto e non alla posizione dei
singoli, globalità alla cui base furono l'iniziativa e il
sacrificio di pochi, sufficienti tuttavia a caratterizzare
l'intero reparto. Questa divisione, eticamente inammissibile,
appare ancora più sconcertante se riferita ai benefìci che lo
Stato ha voluto riconoscere in ogni epoca ai suoi combattenti.
I "patrioti" sono stati esclusi da ogni beneficio
combattentistico e il solo riconoscimento che il Governo ha
creduto di accogliere è stato un premio, estremamente modesto,
di lire 1.000 all'atto della smobilitazione. Che la doppia
definizione avesse qualcosa di anacronistico, è dimostrato dal
fatto che si è riconosciuto ai "patrioti" il diritto di
ottenere, a giudizio della commissione di secondo grado per le
qualifiche partigiane e a domanda, il riconoscimento delle
campagne di guerra.
Si deve ammettere che ai cittadini, ai quali spetta il
diritto al riconoscimento della campagna di guerra, devono,
dunque, essere attribuiti gli stessi benefìci combattentistici
previsti dalla legislazione vigente, ad esclusione dei premi
di solidarietà stabiliti dal decreto legislativo
luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421, e di ogni altra
indennità di carattere militare. Si tratta quindi di un atto
di giustizia da non rinviare e che rappresenta la parziale
cancellazione di una evidente stortura giuridica e una
incomprensibile discriminazione. D'altra parte, coloro che si
avvantaggerebbero di questo atto riparatore sono ormai rimasti
in pochi e il risarcimento di questa ingiustizia avrebbe più
che altro valore morale e riparatorio, anche verso coloro che
non ci sono più. Il segno di una volontà di non dimenticare
l'indiscusso contributo versato alla democrazia e al Paese
dalle donne e dagli uomini della Resistenza.