XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4401




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefìci di legge stabiliti per gli ex partigiani combattenti sono estesi, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, a coloro, donne e uomini, che sono in possesso della qualifica di "patriota", riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.
        2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, emana il regolamento di attuazione della presente legge, entro quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, con il quale individua i criteri e i limiti per l'attribuzione dei benefìci di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 della presente legge.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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