XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4401
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i benefìci di legge stabiliti per gli ex
partigiani combattenti sono estesi, ai sensi di quanto
previsto dal comma 2, a coloro, donne e uomini, che sono in
possesso della qualifica di "patriota", riconosciuta dalle
commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni,
emana il regolamento di attuazione della presente legge, entro
quattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, con il
quale individua i criteri e i limiti per l'attribuzione dei
benefìci di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito
delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 della
presente legge.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.