XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4399
Onorevoli Colleghi! - Gli studi sul fenomeno della
evoluzione del "sistema famiglia" seguono da anni e con
attenzione crescente la diversa scelta volontaristica degli
elementi di una coppia che, o perché reduci da precedenti
esperienze matrimoniali fallimentari non ancora concluse, o
per motivi prudenziali, dettati dalla voglia di provare la
funzionalità di uno schema, prima di contrarre un obbligo, o
per motivazioni ideologiche, decidono di costituire, con una
"stabile coabitazione", una famiglia di fatto.
L'indicatore più autorevole per lo studio del fenomeno non
può non essere costituito dalle sentenze della Corte
costituzionale o della Cassazione, perché un fenomeno
extra-legale, ma socialmente scelto, condiviso e attuato,
trova il suo primo riconoscimento ordinamentale proprio nelle
pronunce dei tribunali e delle Corti superiori, che, chiamati
a regolamentare gli effetti pubblici di una scelta privata,
tracciano, via via, la strada per un riconoscimento normativo
e pubblico del fenomeno stesso.
Dunque, possiamo vedere che si sono succedute nel tempo
numerose sentenze che hanno portato ad un primo riconoscimento
di dignità la scelta volontaristica in esame, e quindi a
ridurre il gap, che rende diverso un consesso familiare
di fatto da quello di diritto.
Tra queste, dobbiamo ricordare la sentenza famosissima
della Corte costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988, che ha
dichiarato la illegittimità dell'articolo 6, comma 1, della
legge n. 392 del 1978 nella parte in cui non prevedeva tra i
successibili nella titolarità del contratto di locazione, in
caso di morte del conduttore (con conseguente possibilità per
il proprietario di ottenerne la restituzione perché immobile
occupato senza titolo), il convivente more uxorio;
ancora, la medesima sentenza dichiarò l'illegittimità del
medesimo articolo 6 nella parte in cui non prevedeva la
successione nel contratto di locazione, in luogo
dell'originario conduttore che l'avesse abbandonato, in favore
del convivente, in presenza di prole naturale.
Ancora, degna di nota, appare la sentenza della Cassazione
n. 6381 del 1993, che ha riconosciuto validità agli accordi
preventivamente stipulati dai conviventi more uxorio,
per l'ipotesi di rottura del loro rapporto di convivenza, con
il riconoscere la validità al contratto di comodato di un
appartamento, stipulato vita natural durante, a favore del
convivente, non essendo la causa del contratto "contraria a
norme imperative di ordine pubblico o buon costume".
Assieme a queste, forse le più significative, moltissime
altre sentenze sono state pronunciate, sentenze che, nel
risolvere casi concreti, lì dove da tutelare era la scelta di
una famiglia non formalizzata con il matrimonio, equiparavano
alcuni effetti del vincolo pubblico con la famiglia di
fatto.
Sino ad oggi, però, accanto a riconoscimenti e a piccoli
passi in avanti nell'equiparazione delle garanzie, in caso di
cessazione del rapporto di convivenza, abbiamo ancora delle
posizioni giurisprudenziali eccessivamente rigide rispetto ai
diritti del convivente, sia in tema di successione, sia in
tema di impresa familiare, sia, infine, in tema di
riconoscimento della tutela del genitore affidatario e della
prole che, per quanto riconosciuta, non gode, alla cessazione
del rapporto, di forme di garanzia ampie come quella
legittima.
In buona sostanza il quesito dominante, e la remora
concettuale maggiore, è: come riconoscere "dignità
ordinamentale" ad un vincolo che per sua genetica formazione
volontaristica, espressione della libera determinazione delle
parti, si è sottratto ad uno schema normativo, scegliendo di
avere una forma "fattuale", ovvero esistente nella realtà,
perché confermantesi ogni momento in conformità alla scelta
volontaristica dei suoi componenti ?
La mancata estensione alla famiglia di fatto degli effetti
garantistici della struttura del vincolo matrimoniale ha
trovato la sua ragione nella valutazione, a volte
completamente condivisibile, che avendo gli elementi della
coppia scelto, per regolare il loro rapporto, una
deregulation, proprio tale "scelta" impedisce di
estendere loro gli effetti, sia positivi che negativi
(assunzione di obblighi e godimento di diritti) di una diversa
scelta di volontà.
A ben vedere, la necessità di una maggiore tutela
dell'elemento della coppia di fatto che a seguito dello
scioglimento della famiglia di fatto si dovesse trovare in una
situazione di disagio o di debolezza, è un problema di
coscienza civile che, per essere recepito dall'ordinamento,
deve essere ritenuto di interesse generale.
In altre parole, le difficoltà di un soggetto adulto (che
dopo aver dedicato anni della propria vita ad un progetto
fattuale di convivenza con altro soggetto adulto, si trovi
"lasciato"), connesse al momento della risoluzione del
rapporto, non potrebbero trovare che una morale riprovazione,
ma non potrebbero avere dignità normativa, solo considerando
che tale situazione sarebbe da ascriversi "anche" ad una "sua"
libera "scelta", di progettare e condividere la vita di coppia
in questo modo, pronto ad accettarne il termine e la fine "in
qualunque momento".
Posta tale premessa, non si potrebbe trovare alcuna
gustificazione, nè morale nè normativa, a costituire ex
post, all'atto della cessazione del rapporto fattuale, una
disciplina "fonte di obblighi, per un rapporto, come la
convivenza, volutamente costituito scevro di doveri, che non
siano quelli ogni giorno rinnovati per libera scelta".
In buona sostanza, come poter giustificare la nascita di
obblighi in capo a coloro che scelgono di interrompere un
rapporto, che per sua natura ha il suo momento genetico nella
sola "volontà ogni giorno rinnovata" ?
Come si potrebbe giustificare questo interesse
dell'ordinamento in riferimento ad una modalità di dividere la
vita che, proprio per sua definizione, è legata al "fatto", e
quindi in condizione di essere messa nel nulla con un altro
"fatto" di natura contraria, alla condivisione di un tetto, di
una vita ?
La risposta a tale quesito, che non vada ad incidere in
campi come la morale o la religione, la si può trovare solo
sul piano della tutela del principio cardine di ogni convivere
civile, quello della maggior tutela dei "frutti" della
famiglia di fatto, ovvero quello di una maggior tutela,
all'atto della cessazione della convivenza, della parte che si
trova in uno stato di bisogno, dopo aver scelto di dedicare al
"progetto di coppia" parte rilevante della sua vita.
In questa ottica, i figli naturali, generati da una coppia
di fatto, ben possono consentire al nostro legislatore di
estendere la validità di alcuni obblighi e di alcuni precetti,
previsti per la famiglia nata con il matrimonio, a regolare il
momento in cui la condivisione di una "famiglia di fatto"
abbia a cessare, e si rientri quindi nel campo delle tutele
che l'ordinamento ha l'obbligo di assicurare alle parti più
deboli.
In altre parole, la diatriba circa la scelta formale e
l'assunzione volontaristica degli obblighi connessi al
"contratto matrimonio", a ben vedere, ha come radice del suo
ragionamento quella della centralità dei coniugi rispetto
all'obbligo assunto, ai diritti e doveri che sono stati
previsti in termini contrattuali per quella particolarissima
forma di "assenso tra le parti" che è il matrimonio.
Non può sfuggire a chi si occupa di tale materia come, con
l'evolversi dei costumi, gli obblighi coniugali siano sempre
meno considerati come stabili nel tempo: ne fa prova
l'esponenziale aumento delle separazioni personali.
Dunque il matrimonio sembra sia in crisi ma, d'altra
parte, non v'è chi non veda come le unioni di fatto, le
convivenze, le famiglie allargate sostituiscano in misura
quasi pari le unioni matrimoniali, che vengono dichiarate
cessate con la separazione o con il divorzio.
Non è quindi in crisi il modo di concepire la vita come
"progetto di coppia".
Si può pertanto ipotizzare che quello che, sempre più
spesso, si vede come un ostacolo alla possibilità della
affermazione dell'individuo, come scelta più volte rinnovabile
di un partner a seconda delle fasi della vita, sia la
formalizzazione del vincolo in vincolo matrimoniale, e non la
"progettualità di coppia" collegata alla famiglia.
Da ciò discende che l'ordinamento, che per sua natura deve
occuparsi delle regole del vivere civile, cercando di tutelare
le posizioni più deboli, non debba, né possa, entrare
nell'ambito della libera scelta degli adulti, di preferire le
convivenze al vincolo matrimoniale, ma possa trovare la via di
accesso normativa nel momento in cui da un rapporto di
convivenza si passi, con l'aver generato dei figli, alla
famiglia di fatto.
Dunque si può, e si deve, immaginare una evoluzione
normativa che ponga come centrale l'esigenza di tutela dei
membri della coppia, anche se adulti ed animati da una loro
volontà (sulla perfezione della quale l'innamoramento consente
di avere alcune riserve), nonché quella dei figli generati
dalla scelta del "progetto di coppia", e ciò sia che il
vincolo sia formale, sia che il vincolo sia un patto, ogni
giorno da riaffermare.
La presenza dei figli non può che far nascere, in capo ai
partner genitori, precisi diritti ed obblighi,
sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla vigente
normativa per la famiglia tradizionale.
In questa ottica si immagina la presente proposta di legge
che, nel prevedere il fatto della convivenza stabile, non
generativa di obblighi, non scelti e non voluti tra le parti,
riconosce, comunque, la dignità della stessa e la sua
legittimità, nell'ottica dello spirito costituzionale, oltre a
prevedere, nel momento della sua soluzione, l'estensione a
questa di garanzie a tutela della "parte debole".