XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4399




        Onorevoli Colleghi! - Gli studi sul fenomeno della evoluzione del "sistema famiglia" seguono da anni e con attenzione crescente la diversa scelta volontaristica degli elementi di una coppia che, o perché reduci da precedenti esperienze matrimoniali fallimentari non ancora concluse, o per motivi prudenziali, dettati dalla voglia di provare la funzionalità di uno schema, prima di contrarre un obbligo, o per motivazioni ideologiche, decidono di costituire, con una "stabile coabitazione", una famiglia di fatto.
        L'indicatore più autorevole per lo studio del fenomeno non può non essere costituito dalle sentenze della Corte costituzionale o della Cassazione, perché un fenomeno extra-legale, ma socialmente scelto, condiviso e attuato, trova il suo primo riconoscimento ordinamentale proprio nelle pronunce dei tribunali e delle Corti superiori, che, chiamati a regolamentare gli effetti pubblici di una scelta privata, tracciano, via via, la strada per un riconoscimento normativo e pubblico del fenomeno stesso.
        Dunque, possiamo vedere che si sono succedute nel tempo numerose sentenze che hanno portato ad un primo riconoscimento di dignità la scelta volontaristica in esame, e quindi a ridurre il gap, che rende diverso un consesso familiare di fatto da quello di diritto.
        Tra queste, dobbiamo ricordare la sentenza famosissima della Corte costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988, che ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 392 del 1978 nella parte in cui non prevedeva tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore (con conseguente possibilità per il proprietario di ottenerne la restituzione perché immobile occupato senza titolo), il convivente more uxorio; ancora, la medesima sentenza dichiarò l'illegittimità del medesimo articolo 6 nella parte in cui non prevedeva la successione nel contratto di locazione, in luogo dell'originario conduttore che l'avesse abbandonato, in favore del convivente, in presenza di prole naturale.
        Ancora, degna di nota, appare la sentenza della Cassazione n. 6381 del 1993, che ha riconosciuto validità agli accordi preventivamente stipulati dai conviventi more uxorio, per l'ipotesi di rottura del loro rapporto di convivenza, con il riconoscere la validità al contratto di comodato di un appartamento, stipulato vita natural durante, a favore del convivente, non essendo la causa del contratto "contraria a norme imperative di ordine pubblico o buon costume".
        Assieme a queste, forse le più significative, moltissime altre sentenze sono state pronunciate, sentenze che, nel risolvere casi concreti, lì dove da tutelare era la scelta di una famiglia non formalizzata con il matrimonio, equiparavano alcuni effetti del vincolo pubblico con la famiglia di fatto.
        Sino ad oggi, però, accanto a riconoscimenti e a piccoli passi in avanti nell'equiparazione delle garanzie, in caso di cessazione del rapporto di convivenza, abbiamo ancora delle posizioni giurisprudenziali eccessivamente rigide rispetto ai diritti del convivente, sia in tema di successione, sia in tema di impresa familiare, sia, infine, in tema di riconoscimento della tutela del genitore affidatario e della prole che, per quanto riconosciuta, non gode, alla cessazione del rapporto, di forme di garanzia ampie come quella legittima.
        In buona sostanza il quesito dominante, e la remora concettuale maggiore, è: come riconoscere "dignità ordinamentale" ad un vincolo che per sua genetica formazione volontaristica, espressione della libera determinazione delle parti, si è sottratto ad uno schema normativo, scegliendo di avere una forma "fattuale", ovvero esistente nella realtà, perché confermantesi ogni momento in conformità alla scelta volontaristica dei suoi componenti ?
        La mancata estensione alla famiglia di fatto degli effetti garantistici della struttura del vincolo matrimoniale ha trovato la sua ragione nella valutazione, a volte completamente condivisibile, che avendo gli elementi della coppia scelto, per regolare il loro rapporto, una deregulation, proprio tale "scelta" impedisce di estendere loro gli effetti, sia positivi che negativi (assunzione di obblighi e godimento di diritti) di una diversa scelta di volontà.
        A ben vedere, la necessità di una maggiore tutela dell'elemento della coppia di fatto che a seguito dello scioglimento della famiglia di fatto si dovesse trovare in una situazione di disagio o di debolezza, è un problema di coscienza civile che, per essere recepito dall'ordinamento, deve essere ritenuto di interesse generale.
        In altre parole, le difficoltà di un soggetto adulto (che dopo aver dedicato anni della propria vita ad un progetto fattuale di convivenza con altro soggetto adulto, si trovi "lasciato"), connesse al momento della risoluzione del rapporto, non potrebbero trovare che una morale riprovazione, ma non potrebbero avere dignità normativa, solo considerando che tale situazione sarebbe da ascriversi "anche" ad una "sua" libera "scelta", di progettare e condividere la vita di coppia in questo modo, pronto ad accettarne il termine e la fine "in qualunque momento".
        Posta tale premessa, non si potrebbe trovare alcuna gustificazione, nè morale nè normativa, a costituire ex post, all'atto della cessazione del rapporto fattuale, una disciplina "fonte di obblighi, per un rapporto, come la convivenza, volutamente costituito scevro di doveri, che non siano quelli ogni giorno rinnovati per libera scelta".
        In buona sostanza, come poter giustificare la nascita di obblighi in capo a coloro che scelgono di interrompere un rapporto, che per sua natura ha il suo momento genetico nella sola "volontà ogni giorno rinnovata" ?
        Come si potrebbe giustificare questo interesse dell'ordinamento in riferimento ad una modalità di dividere la vita che, proprio per sua definizione, è legata al "fatto", e quindi in condizione di essere messa nel nulla con un altro "fatto" di natura contraria, alla condivisione di un tetto, di una vita ?
        La risposta a tale quesito, che non vada ad incidere in campi come la morale o la religione, la si può trovare solo sul piano della tutela del principio cardine di ogni convivere civile, quello della maggior tutela dei "frutti" della famiglia di fatto, ovvero quello di una maggior tutela, all'atto della cessazione della convivenza, della parte che si trova in uno stato di bisogno, dopo aver scelto di dedicare al "progetto di coppia" parte rilevante della sua vita.
        In questa ottica, i figli naturali, generati da una coppia di fatto, ben possono consentire al nostro legislatore di estendere la validità di alcuni obblighi e di alcuni precetti, previsti per la famiglia nata con il matrimonio, a regolare il momento in cui la condivisione di una "famiglia di fatto" abbia a cessare, e si rientri quindi nel campo delle tutele che l'ordinamento ha l'obbligo di assicurare alle parti più deboli.
        In altre parole, la diatriba circa la scelta formale e l'assunzione volontaristica degli obblighi connessi al "contratto matrimonio", a ben vedere, ha come radice del suo ragionamento quella della centralità dei coniugi rispetto all'obbligo assunto, ai diritti e doveri che sono stati previsti in termini contrattuali per quella particolarissima forma di "assenso tra le parti" che è il matrimonio.
        Non può sfuggire a chi si occupa di tale materia come, con l'evolversi dei costumi, gli obblighi coniugali siano sempre meno considerati come stabili nel tempo: ne fa prova l'esponenziale aumento delle separazioni personali.
        Dunque il matrimonio sembra sia in crisi ma, d'altra parte, non v'è chi non veda come le unioni di fatto, le convivenze, le famiglie allargate sostituiscano in misura quasi pari le unioni matrimoniali, che vengono dichiarate cessate con la separazione o con il divorzio.
        Non è quindi in crisi il modo di concepire la vita come "progetto di coppia".
        Si può pertanto ipotizzare che quello che, sempre più spesso, si vede come un ostacolo alla possibilità della affermazione dell'individuo, come scelta più volte rinnovabile di un partner a seconda delle fasi della vita, sia la formalizzazione del vincolo in vincolo matrimoniale, e non la "progettualità di coppia" collegata alla famiglia.
        Da ciò discende che l'ordinamento, che per sua natura deve occuparsi delle regole del vivere civile, cercando di tutelare le posizioni più deboli, non debba, né possa, entrare nell'ambito della libera scelta degli adulti, di preferire le convivenze al vincolo matrimoniale, ma possa trovare la via di accesso normativa nel momento in cui da un rapporto di convivenza si passi, con l'aver generato dei figli, alla famiglia di fatto.
        Dunque si può, e si deve, immaginare una evoluzione normativa che ponga come centrale l'esigenza di tutela dei membri della coppia, anche se adulti ed animati da una loro volontà (sulla perfezione della quale l'innamoramento consente di avere alcune riserve), nonché quella dei figli generati dalla scelta del "progetto di coppia", e ciò sia che il vincolo sia formale, sia che il vincolo sia un patto, ogni giorno da riaffermare.
        La presenza dei figli non può che far nascere, in capo ai partner genitori, precisi diritti ed obblighi, sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla vigente normativa per la famiglia tradizionale.
        In questa ottica si immagina la presente proposta di legge che, nel prevedere il fatto della convivenza stabile, non generativa di obblighi, non scelti e non voluti tra le parti, riconosce, comunque, la dignità della stessa e la sua legittimità, nell'ottica dello spirito costituzionale, oltre a prevedere, nel momento della sua soluzione, l'estensione a questa di garanzie a tutela della "parte debole".




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