XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4399




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Convivenza familiare).

        1. La Repubblica riconosce e tutela il rapporto tra due persone, legate da comunione di vita materiale e spirituale, che coabitano stabilmente, applicando a tale rapporto le garanzie previste dall'articolo 2 della Costituzione per le formazioni sociali finalizzate al processo di sviluppo e di crescita della persona.


Art. 2.

(Estensione alle unioni di fatto dei provvedimenti
relativi all'affidamento dei figli e alle garanzie di
esecuzione degli obblighi, nel caso di cessazione della
convivenza).

        1. Le disposizioni a tutela della prole di cui agli articoli 155 e seguenti del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, anche a vantaggio dei minori, e comunque dei figli, anche maggiorenni, se portatori di handicap grave, nati da genitori non coniugati legalmente, all'atto della cessazione della convivenza.
        2. L'abitazione della casa, luogo della convivenza familiare, spetta al genitore cui sono affidati i figli o con il quale i figli maggiorenni convivono.
        3. Il giudice, in applicazione del comma 1 del presente articolo, si pronuncia ad istanza di parte, ai sensi dei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 156 del codice civile; il giudice, sempre ad istanza di parte, e con provvedimento motivato, può determinare a carico del genitore, cui non sono stati affidati i figli e che gode di un reddito maggiore, l'obbligo di corrispondere un importo mensile, atto a consentire, ai figli nati dalla convivenza familiare, un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto.
        4. L'importo determinato per il mantenimento del tenore di vita ai sensi del comma 3, è impiegato in forma diretta in favore della prole dal genitore non affidatario. In caso di contestazione, ove lo stesso genitore non affidatario non dimostri di avere impiegato l'importo stesso per acquisti utilmente compiuti direttamente in favore della prole, sorge l'obbligo di doverlo versare al genitore affidatario. In tale caso sono applicabili le garanzie previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 156 del codice civile.


Art. 3.

(Competenza del giudice ordinario).

        1. In deroga all'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, i provvedimenti previsti dall'articolo 317-bis del codice civile, quelli di cui all'articolo 2 della presente legge e comunque tutti i provvedimenti relativi ai figli naturali sono di competenza del giudice ordinario.


Art. 4.

(Estensione del concetto di impresa familiare al
convivente).

        1. Il terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
        "Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo".

Art. 5.

(Estensione dei diritti successori).

        1. Nel caso di decesso del convivente, titolare del diritto immobiliare, è riconosciuto al convivente superstite il diritto d'uso della casa, scelta come stabile dimora della convivenza familiare, per un periodo di durata analoga alla stessa convivenza, e, in presenza di figli minori, sino alla autonomia patrimoniale di questi.


Art. 6.

(Riconoscimento del diritto delle licenze per paternità e
per maternità nei rapporti di lavoro subordinato).

        1. E' riconosciuto ad entrambi i genitori, all'atto della nascita della prole, il diritto di ottenere licenze per paternità e per maternità dal posto di lavoro, qualunque sia la natura del rapporto di lavoro nel quale essi siano impiegati.


Art. 7.

(Doveri verso i figli).

        1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 147 (Diritti e doveri verso i figli).- Dalla nascita discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".


Art. 8.

(Esercizio delle potestà dei genitori).

        1. Al quarto comma dell'articolo 316 del codice civile, le parole: "il padre" sono sostituite dalle seguenti: "uno dei genitori".

Art. 9.

(Estensione delle norme sui maltrattamenti in famiglia e
verso i fanciulli).

        1. Al primo comma dell'articolo 572 del codice penale, dopo le parole: "della famiglia" sono inserite le seguenti: "ivi compreso il convivente".


Art. 10.

(Norme transitorie).

        1. Nei casi di provvedimenti riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può chiedere comunque l'applicazione della medesima legge.


Art. 11.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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