XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4396
Onorevoli Colleghi! - L'ottenimento della cittadinanza
italiana da parte di un cittadino extracomunitario è
attualmente regolato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e
successive modificazioni. Tra i vari casi è previsto che allo
straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel
territorio della Repubblica possa essere concessa la
cittadinanza, come anche all'apolide che risieda in Italia da
almeno dieci anni. La concessione della cittadinanza avviene
con decreto del Presidente della Repubblica (articolo 9 della
legge n. 91 del 1992), ovvero con decreto del Ministro
dell'interno (articolo 7 della citata legge n. 91 del 1992) su
istanza del prefetto competente per territorio in relazione
alla residenza del richiedente. L'istanza per l'acquisto della
cittadinanza deve essere presentata dal richiedente al
prefetto competente e deve comprendere una serie di documenti
come previsto all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362. Se la
documentazione è in regola, e nulla osta alla concessione, al
cittadino extracomunitario viene concessa la cittadinanza
italiana. Da quanto sopra descritto si evince che l'iter
per la concessione della cittadinanza è un mero
procedimento burocratico, che non tiene conto di altri aspetti
come ad esempio la capacità dello straniero di parlare la
nostra lingua, o la sua conoscenza dei nostri usi e costumi,
della nostra storia, del nostro sistema istituzionale e delle
regole basilari della nostra società. L'ottenimento della
cittadinanza dovrebbe essere la conclusione di un processo che
porta lo straniero ad una perfetta integrazione con il
territorio ed i cittadini dello Stato nel quale egli ha deciso
di stabilirsi, e non un semplice atto amministrativo slegato
totalmente dal contesto sociale nel quale l'immigrato intende
inserirsi.
La presente proposta di legge, mediante una leggera
modifica all'articolo 9 della legge n. 91 del 1992, intende
colmare questa lacuna facendo in modo che lo straniero prima
di diventare cittadino italiano segua un percorso di reale
integrazione ed assimilazione nella società italiana e nelle
sue varie e fondamentali realtà locali, in modo da permettere
all'immigrato di vivere attivamente nel nostro Paese, evitando
ghettizzazioni che possono portare a disagi e, in alcuni casi,
a fenomeni di devianza.
Il metodo da noi individuato per raggiungere questo scopo
è quello di richiedere, all'immigrato che intende diventare
cittadino italiano, il superamento di un test che ne
dimostri il reale livello di integrazione nella nostra
società, test che oltre a comprendere una prova di
lingua italiana e locale, in base alla regione di residenza,
comprende anche domande di cultura generale, storia, cultura e
tradizioni, ordinamento istituzionale della Repubblica. Il
test non è da considerare come un ulteriore aggravio
delle procedure per l'ottenimento della cittadinanza, ma come
un invito all'immigrato ad approfondire la conoscenza del
nostro Paese in modo da comprendere al meglio gli usi e
costumi, le leggi, i diritti e i doveri che derivano
dall'appartenere alla nostra nazione, per poter convivere al
meglio con la popolazione autoctona.
Su questo tema sono ormai numerosi i Paesi che si sono
orientati in questa direzione e a titolo esemplificativo
citiamo, a livello europeo, la Gran Bretagna e, in ambito
extraeuropeo, gli Stati Uniti d'America.
In Gran Bretagna il "test di naturalizzazione" è
stato inserito nella parte prima della legge del 2002 su
"Nazionalità, immigrazione ed asilo", in modo, come da
comunicato dell'ambasciata britannica in Roma, di: "aiutare le
persone che acquisiscono la cittadinanza britannica ad
imparare l'inglese, ad avere una conoscenza pratica della vita
nel Regno Unito ed a comprendere le tradizioni democratiche
britanniche per facilitare l'integrazione ed aiutarle a
lavorare, a dare il proprio contributo e a partecipare alla
società". Il test britannico, che sarà operativo a
breve, comprenderà, dunque, un esame di lingua inglese e, a
seconda della zona di residenza, di gaelico scozzese o
gallese, e di nozioni sulle istituzioni britanniche e sulla
democrazia parlamentare, la storia del Regno Unito, la
conoscenza della legge, inclusi i diritti e i doveri dei
cittadini, il mercato del lavoro, le fonti d'informazione e su
come soddisfare esigenze quotidiane come la ricerca di una
casa o pagare una bolletta.
Negli Stati Uniti, la procedura per il rilascio della
cittadinanza prevede, come elencato nella "guida alla
naturalizzazione" edita dal dipartimento della giustizia degli
Stati Uniti - servizio immigrazione e naturalizzazione - che
il richiedente, oltre a possedere buoni requisiti morali e
assenza di precedenti penali, debba superare un test che
dimostri la conoscenza della lingua inglese con la capacità di
leggere, scrivere e comprendere frasi di uso quotidiano;
inoltre viene richiesta la conoscenza delle nozioni
fondamentali della storia e delle istituzioni americane.
Con le disposizioni elencate nell'articolato della
proposta di legge si va dunque a modificare la legislazione in
materia, in sintonia con le più recenti norme legislative di
Paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, allineando la
nostra legislazione alla loro, secondo un impostazione ormai
universalmente condivisa.
La proposta si completa con la previsione che subordina
l'acquisto della cittadinanza alla rinuncia da parte dello
straniero alla propria cittadinanza. Si tratta di una
soluzione già nota in altri ordinamenti quali l'Austria e la
Germania, che ha l'ulteriore pregio di evitare casi di doppia
cittadinanza.
Si è ritenuto da ultimo opportuno estendere al caso di
acquisto della cittadinanza per naturalizzazione (ai sensi
dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992) le cause ostative
previste all'articolo 6 della medesima legge per il caso di
acquisto conseguente a matrimonio. Per effetto di questo
richiamo non risulterà possibile l'acquisto della cittadinanza
per chi abbia determinati precedenti penali o in presenza di
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.