XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4396
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Test di naturalizzazione).
1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) è sostituita
dalla seguente:
"e) all'apolide che risiede legalmente da almeno
cinque anni nel territorio della Repubblica, previo
superamento di un test di naturalizzazione";
b) al comma 1, la lettera f) è sostituita
dalla seguente:
"f) allo straniero che risiede legalmente da
almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo
superamento di un test di naturalizzazione e previa
rinuncia alla propria cittadinanza";
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'acquisto della cittadinanza ai sensi del
presente articolo è precluso nei casi di cui all'articolo
6".
Art. 2.
(Modalità del test).
1. Il test di naturalizzazione di cui all'articolo
9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come
modificato dall'articolo 1 della presente legge, è mirato a
verificare la conoscenza, da parte del richiedente la
cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale,
dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle
tradizioni, dell'ordinamento istituzionale della
Repubblica.
Art. 3.
(Disposizioni finali).
1. Le disposizioni necessarie per l'attuazione della
presente legge sono emanate, entro sei mesi dalla data della
sua entrata in vigore, con decreto adottato dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia.
Art. 4.
(Abrogazione).
1. L'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
abrogato.