XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4396




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Test di naturalizzazione).

        1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

            "e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un test di naturalizzazione";

            b) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

            "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un test di naturalizzazione e previa rinuncia alla propria cittadinanza";

            c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. L'acquisto della cittadinanza ai sensi del presente articolo è precluso nei casi di cui all'articolo 6".


Art. 2.

(Modalità del test).

        1. Il test di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è mirato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, dell'ordinamento istituzionale della Repubblica.

Art. 3.

(Disposizioni finali).

        1. Le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge sono emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia.


Art. 4.

(Abrogazione).


        1. L'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.



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