XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4392
Onorevoli Colleghi! - La legge finanziaria 2001 (legge
n. 388 del 2000) ha posto rimedio all'eccessiva onerosità e,
quindi, all'iniquità, del sistema sanzionatorio in materia
previdenziale, con rilevanti riflessi anche sugli interessi di
dilazione.
L'atteso intervento legislativo è risultato, peraltro,
carente sul correlato versante della regolarizzazione
contributiva agevolata di periodi pregressi e, quindi, non ha
consentito che la riforma del sistema sanzionatorio in materia
contributiva potesse considerarsi completa, dal momento che
tutte le precedenti occasioni di sanatoria previdenziale hanno
registrato condizioni di regolarizzazione di entità tale da
non consentire a moltissime aziende, soprattutto piccole e
medie, di poterne fruire utilmente ed integralmente.
I ricordati provvedimenti di attenuazione delle
esorbitanti sanzioni in materia contributiva sono risultati,
inoltre, tardivi rispetto alla discesa del costo del denaro
verificatasi nell'ambito dell'Unione europea e non risultano
in linea con i nuovi indirizzi di politica economica e
monetaria, che registrano una dinamica di flessione del tasso
ufficiale di riferimento e che vincolano il nostro Paese alle
direttive europee in materia.
La legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), invero,
ha previsto varie forme di regolarizzazione agevolata di
posizioni debitorie contributive, ma tutte strettamente
collegate al condono fiscale; in ogni caso, l'impianto
normativo appare non idoneo a risolvere il grave problema del
recupero degli ingenti crediti contributivi degli enti
previdenziali.
Come si può desumere dall'allegato 1, annesso alla
presente relazione, l'ammontare dei residui attivi al 31
dicembre 2002 del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle
gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e
coloni, mezzadri e coltivatori diretti) è pari a 24,503
miliardi di euro.
Si rende, pertanto, necessaria un'iniziativa legislativa
che ragionevolmente consenta a tutti i soggetti in precedenza
esclusi dalla sanatoria previdenziale, per effetto della
lamentata sproporzione degli interessi di regolarizzazione
rispetto alla media di quelli bancari, di potersene finalmente
avvalere, ampliando in tale modo sensibilmente la platea di
soggetti ammessi a regolarizzare la propria posizione
contributiva, sia nella loro veste di datori di lavoro che di
lavoratori autonomi.
Le disposizioni dell'articolo 3 prevedono la possibilità
di convalidare ex post, rimettendole sostanzialmente "in
termini", tutte le domande di regolarizzazione agevolata
presentate sotto il vigore delle sanatorie previdenziali
precedenti e non perfezionate, per effetto della materiale
impossibilità degli interessati di fare fronte all'entità di
importi gravosamente maggiorati in conseguenza
dell'applicazione delle normative di regolarizzazione
contributiva in vigore in ciascun periodo.
A tale fine, le somme già versate a titolo di contributi,
di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, di
oneri accessori nonché di eventuali sanzioni amministrative,
abrogate a far data dal 1^ gennaio 2001, data di entrata in
vigore della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000,
n. 388), con la dovuta eccezione delle somme versate a titolo
di interessi di dilazione, vengono complessivamente portate a
conguaglio della quota capitale del debito contributivo in
essere nei confronti di ciascun ente previdenziale.
Ad una tale soluzione non appaiono di ostacolo le
disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei
crediti contributivi di cui alla legge n. 448 del 1998, in
quanto l'articolo 13 del citato provvedimento fa salva la
facoltà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) di disporre dei crediti oggetto della cessione, anche
se già iscritti a ruolo per la riscossione.
Con la previsione di istituire un fondo di garanzia,
alimentato con i proventi della stessa sanatoria
previdenziale, ci si è posta la duplice finalità sia di
garantire la società cessionaria dei crediti contributivi per
i prestiti da essa contratti e per le somme già versate
all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, sia di non
provocare alcuna turbativa alla libera circolazione dei titoli
già emessi in seguito alle operazioni di cartolarizzazione.
La presente proposta di legge, inoltre, non comporta
minori introiti per le voci di bilancio degli enti
previdenziali, in quanto un'eventuale regolarizzazione
contributiva realmente agevolata che preveda uno sconto del
debito contributivo accompagnato da contenute somme
aggiuntive, anche in rate mensili comunque non inferiori a
trenta, consentirà di ampliare in misura significativa il
numero degli interessati ad usufruire della nuova possibilità
di mettersi in regola, con una sostanziale invarianza delle
entrate contributive.
I residui attivi sono costituiti essenzialmente dai
crediti contributivi dei fondi e delle gestioni previdenziali
presi in esame (gestione artigiani, commercianti, coltivatori
diretti, coloni e mezzadri e fondo pensioni lavoratori
dipendenti) maturati negli anni e iscritti nei relativi
bilanci.
La maggior parte di tali crediti contributivi rimonta al
1997 e agli anni precedenti e, in generale, essi risultano
divisi in crediti ceduti alla SCCI SpA (società veicolo
dell'operazione di cartolarizzazione) e in crediti non
ceduti.
Per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi
risultano anche gli importi delle somme accessorie non
versate.
Una parte significativa di tali crediti è costituita dalle
precedenti domande di sanatoria contributiva non perfezionate,
anche a motivo del livello eccessivo delle somme aggiuntive
dovute in base ai previgenti sistemi sanzionatori in materia
previdenziale.
Un'ulteriore percentuale, inoltre, degli indicati crediti
non è realizzabile per effetto della intervenuta cessazione o
incapienza degli assicurati debitori.
Va opportunamente sottolineato che la cessione dei crediti
ha comportato, sino ad ora, una attribuzione dei ricavi della
riscossione da cartolarizzazione alle rispettive gestioni, in
via provvisoria, in misura proporzionale all'ammontare dei
crediti ceduti.
Allo stato, quindi, non esiste una puntuale correlazione
fra l'ammontare dei crediti contributivi realmente realizzati
e quelli che vengono attribuiti a ciascuna gestione in base ad
un criterio puramente aritmetico.
E' importante, in proposito, che l'INPS provveda quanto
prima a chiarire quale sia stato l'esito e quale l'ammontare
delle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei
crediti per ciascun fondo o gestione previdenziale: infatti la
prima fase, alla quale hanno fatto seguito altre due, risale
al 1998.
Un provvedimento di sanatoria contributiva che preveda
somme aggiuntive ridotte al minimo, ovvero che non le preveda
affatto, porrebbe finalmente rimedio alle precedenti
situazioni di regolarizzazione caratterizzate da una eccessiva
onerosità delle somme accessorie dovute e consentirebbe di
azzerare la partita dei residui attivi, considerato anche che
i problemi collegati all'aggiornamento degli archivi
contributivi dell'INPS, e in particolare di quelli dei
lavoratori autonomi, nonostante gli encomiabili sforzi
dell'Istituto, ad oggi non sono stati ancora del tutto
risolti.
Non si può fare a meno di osservare in proposito che il
mancato aggiornamento negli anni degli archivi contributivi
ha, con tutta evidenza, contribuito ad implementare il
capitolo dei residui attivi.
Con la presente proposta di legge si intende, altresì,
definire il contenzioso previdenziale in essere delle imprese
cooperative e, data la chiarezza della legge n. 142 del 2001
che disciplina la figura del socio lavoratore, iniziare una
nuova fase senza i dubbi interpretativi che hanno
caratterizzato la precedente.
La giurisprudenza ad oggi non è ancora conforme sull'una o
sull'altra posizione e la soccombenza delle cooperative in
primo grado, data l'esecutività delle sentenze, ha determinato
per talune di esse il fallimento nonostante il giudizio di
appello si sia concluso a loro favore.
Si tratta, quindi, di fissare un punto fermo per la nuova
disciplina.
Quest'ultima, tra l'altro, riconoscendo le varie tipologie
dei rapporti di lavoro instaurabili nella cooperativa, non fa
altro che suffragare la tesi sostenuta fino ad oggi, anche da
taluna giurisprudenza di legittimità.
L'abrogazione delle norme pre-costituzionali previste nei
regolamenti di cui ai regi decreti n. 1422 e n. 2270 del 1924,
si rende pertanto necessaria al fine di impedire che le
società cooperative siano chiamate all'effettuazione di
versamenti contributivi per i periodi precedenti alla data di
entrata in vigore della legge n. 142 del 2001.
ALLEGATO 1
Gestione artigiani (Dati 2002 in milioni di euro)
Contributi Sanzioni
4.246 187
Gestione commercianti (Dati 2002 in milioni di euro)
Contributi Sanzioni
4.109 595
Gestione CD/CM (Dati 2002 in milioni di euro)
Contributi Sanzioni
929 42
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Dati 2002 in milioni di
euro)
Contributi Sanzioni
14.395 ---