XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4392
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei
premi previdenziali e assistenziali obbligatori, debitori per
somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi
contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 2003,
possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante il
versamento entro il 1^ marzo 2004 di quanto dovuto a titolo di
contributi e di premi, senza alcuna maggiorazione per
interessi civili e oneri accessori. Il presente comma si
applica anche alle partite debitorie cedute dagli enti
previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. La regolarizzazione prevista dall'articolo 1 della
presente legge può avvenire, secondo le modalità fissate dagli
enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive
di uguale importo, con riferimento al 100 per cento del debito
complessivo a titolo di contributi e di premi obbligatori, la
prima delle quali da versare entro il 1^ marzo 2004, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 10, comma
13-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in ordine all'individuazione delle aree
territoriali nelle quali è applicabile la rateazione in
sessanta rate bimestrali consecutive di uguale importo. In
ogni caso, l'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli
interessi di dilazione pari all'1 per cento annuo.
Art. 3.
1. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni
di cui agli articoli 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla
quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti
di ciascun ente previdenziale le somme già versate a titolo di
contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni
civili, di oneri accessori nonché di sanzioni amministrative,
ad eccezione delle somme versate a titolo di interessi di
dilazione e per eventuali spese legali connesse ad atti
giudiziari e a precetti già notificati, per effetto delle
domande di condono presentate nei termini e per gli effetti
dell'articolo 116, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dell'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione
contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24
settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo
4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105,
dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n.
232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto
1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2
ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5,
comma 3, del decreto-legge 1^ febbraio 1996, n. 40. Tali
importi devono essere imputati alle partite debitorie più
remote, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.
Art. 4.
1. L'importo complessivo dei contributi o dei premi
imputati e residuati dopo le operazioni previste dall'articolo
3 costituisce riferimento per l'individuazione delle somme
sulle quali applicare l'interesse di differimento di cui
all'articolo 2.
Art. 5.
1. I soggetti interessati all'imputazione di cui
all'articolo 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del
1^ marzo 2004, apposita domanda a ciascun ente previdenziale
competente, specificando sia le somme già versate per ciascuno
dei titoli indicati al citato articolo 3, sia la normativa di
riferimento utilizzata per periodi contributivi che sono già
stati oggetto di domande di regolarizzazione.
Art. 6.
1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 116, comma
12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La regolarizzazione
prevista dalla presente legge estingue, altresì, i reati
previsti da leggi speciali in materia di versamenti di
contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi
con adempimenti di qualsiasi natura anche in relazione a
violazioni di carattere formale diverse da quelle sul
collocamento e che non comportano il versamenti di contributi
e di premi.
Art. 7.
1. L'articolo 2, terzo comma, del regolamento di cui al
regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e l'articolo 2, secondo
comma, del regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre
1924, n. 2270, sono abrogati.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, viene
meno l'obbligo contributivo relativo ai rapporti intercorsi,
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 3
aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, tra le
cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento al contratto
sociale.
3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi
di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono dichiarati estinti d'ufficio
alla medesima data con compensazione delle spese tra le parti
ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano
privi di effetto.
Art. 8.
1. Le singole partite debitorie per contributi e premi di
importo non superiore a 50 euro per contributi o premi dovuti
agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30
settembre 2003, sono estinte unitamente agli accessori di
legge e alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro
riscossione.
Art. 9.
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 13 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, a
garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contributivi
e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato
articolo 13, è istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo di garanzia dei titoli emessi e dei
prestiti contratti dalla società cessionaria al fine di
finanziare le operazioni di acquisto dei predetti crediti
contributivi. Il fondo di garanzia è alimentato fino alla
concorrenza dell'80 per cento dell'importo complessivo dei
crediti contributivi ceduti mediante i proventi derivanti
dalla sanatoria previdenziale.
Art. 10.
1. Una quota non inferiore ai due terzi della consistenza
del fondo istituito ai sensi dell'articolo 9 è riservata al
fine di fornire idonee garanzie circa la circolazione e
l'integrale rimborso dei titoli emessi in seguito alle
operazioni di cartolarizzazione.