XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4391




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di favorire il trasferimento di tecnologia dal settore della ricerca a quello produttivo delle piccole e medie imprese (PMI).
        In particolare, si vuole incentivare l'innovazione di prodotto, intesa come applicazione di nuovo contenuto tecnologico ai prodotti tradizionali o come elaborazione, mediante tecnologie avanzate, di prototipi per nuovi prodotti, capaci di soddisfare più larghe domande di mercato.
        Da tempo il dibattito pubblico nel nostro Paese ha individuato due principali cause per il deficit competitivo che frena l'economia italiana: la mancata valorizzazione del "capitale intellettuale" e la difficile integrazione fra ricerca e settore produttivo, che ostacola il trasferimento tecnologico alle imprese.
        Il sistema delle PMI, che è l'asse portante dell'economia italiana, non ha sinora avuto facile accesso all'innovazione tecnologica, sia per ragioni culturali, sia soprattutto per i vincoli economici che caratterizzano le imprese di piccole dimensioni. Senza un forte impulso da parte dello Stato, con politiche pubbliche fortemente coordinate con le regioni, il sistema delle PMI rischia di avviarsi verso un rapido declino, almeno in tutti quei settori produttivi, ancora molto diffusi nel Paese, in cui più forte si fa sentire la concorrenza dei Paesi emergenti. E, d'altra parte, il mondo della ricerca rischia di dover rinunciare alle risorse e alle potenzialità che ancora detiene.
        Oggi l'Italia destina non più dell'1 per cento del prodotto interno lordo (PIL) alla spesa in ricerche e sviluppo (R e S), a fronte di una media europea dell'1,9 per cento. Da notare che mentre gli altri Paesi hanno incrementato la spesa in R e S, oggi l'Italia spende addirittura meno che negli anni '90. La tendenza al declino dell'innovazione è ancora più grave se si considera che la spesa in R e S nel nostro Paese è diminuita in particolar modo nei settori ad alta tecnologia (quali, ad esempio, il settore farmaceutico e delle biotecnologie, quello dei macchinari per ufficio e dei computer, l'aerospaziale). L'obiettivo, fissato per l'Unione europea a Lisbona, prevede che entro il 2010 i Paesi membri aumentino la loro quota di spesa in R e S fino a raggiungere il 3 per cento del PIL.
        Quanto ai vincoli interni al sistema, l'esperienza dimostra che la PMI - per caratteristiche proprie della stessa struttura (pochi dipendenti, forte focalizzazione dell'imprenditore sull'aspetto produttivo e commerciale del prodotto esistente) - solo raramente assume l'iniziativa di introdurre un nuovo prodotto o un nuovo materiale o un nuovo processo produttivo nella struttura esistente. Peraltro la fase dello sviluppo di un'idea innovativa è senz'altro la fase più complessa e più costosa, e pertanto sono necessari adeguati incentivi finanziari, sia per individuare le applicazioni - e il mercato - potenziali, sia per elaborare il prototipo del prodotto finale. La proposta di legge ha quindi un'impostazione diversa da quella sin qui seguita a sostegno dell'innovazione tecnologica nel sistema produttivo, in quanto sposta l'iniziativa dell'innovazione dalla PMI ai soggetti che operano nella ricerca: università, laboratori pubblici e privati, centri di ricerca, ricercatori singoli o associati.
        Il meccanismo di incentivazione richiede la formazione di gruppi proponenti un progetto in cui almeno un ricercatore sia impiegato dalla PMI come responsabile del progetto. Tale ricercatore è, in sostanza, un "trait d'union" tra la struttura produttiva e il sistema della ricerca.
        L'assunto fondamentale - e l'impostazione innovativa del provvedimento - è che l'iniziativa nasca dal settore della ricerca e da questa si trasferisca verso la PMI. Il provvedimento crea un incentivo affinché sia il soggetto (gruppo di ricerca o singolo ricercatore, all'interno di università, centri di ricerca o similari ovvero anche all'esterno di essi) - che ha elaborato l'idea - a muoversi verso l'impresa, potenziale utilizzatrice del frutto della ricerca.
        L'incentivo è costituito dal contributo che un Fondo - appositamente istituito - eroga in due fasi: nella prima fase, a seguito di un bando, viene attribuita una quota massima di 100.000 euro ad una proposta progettuale elaborata da un istituto di ricerca - pubblico o privato - in stretta connessione con una o più imprese individuate dall'istituto medesimo come potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca.
        Nella seconda fase, un'ulteriore quota - di un ammontare massimo pari a 500.000 euro - viene attribuita ai proponenti il progetto che ha già beneficiato del contributo della prima fase, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione.
        L'impostazione adottata è simile a quella dello Small Business Innovation Research (SBIR) americano, adattato in relazione agli ultimi suggerimenti della ricerca economica nonchè alle necessità e alle problematiche tipiche del sistema delle PMI italiane.
        Lo SBIR, introdotto nel 1982 nell'ambito del sistema federale statunitense di sostegno all'innovazione e allo sviluppo delle PMI, ha finanziato migliaia di PMI con significativi risultati in termini di crescita basata sullo sviluppo di nuove tecnologie:

            1) sollecitando le applicazioni commerciali della ricerca;

            2) agendo come "catalizzatore" nell'ambito di forme di cooperazione tra ricercatori universitari, imprese e istituti di ricerca nello sviluppo di nuove idee;

            3) incoraggiando la cooperazione delle PMI fra loro e anche con le grandi imprese.

        Gli americani hanno definito lo SBIR "un ponte" tra la ricerca di base, da cui nascono nuove idee, e la ricerca applicata che determina l'innovazione (solo se le idee concepite nell'ambito della ricerca di base sono effettivamente "trasferite" al settore privato possono diventare innovazione). Con un adeguato sostegno pubblico, quale quello configurato dallo SBIR americano e dagli incentivi previsti dalla presente proposta di legge, l'innovazione può essere incorporata da prodotti e da servizi "di mercato" in grado di guidare un equilibrato processo di crescita delle PMI e dell'intero sistema economico.
        Nella proposta di legge giocano un ruolo fondamentale le regioni: infatti l'articolo 117 della Costituzione, come modificato a seguito della complessiva modificazione del titolo V della parte seconda, identifica la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi come materia di legislazione concorrente, per la quale spetta alle regioni piena potestà legislativa e regolamentare, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
        In attuazione del precetto costituzionale, l'articolo 2 della proposta di legge istituisce presso il Ministero delle attività produttive, il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione: si tratta di un Fondo, la cui dotazione, inizialmente pari a 150 milioni di euro, è destinata a costituire un plafond di risorse per ciascuna regione utile a sostenere il trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo.
        La quota del Fondo attribuita a ciascuna regione è destinata a finanziare due incentivi all'innovazione e al trasferimento di tecnologie: un contributo fino a 100.000 euro, specificamente destinato alla realizzazione di uno studio di fattibilità, può essere attribuito a proposte progettuali innovative elaborate da proponenti (che la proposta di legge individua in gruppi qualificati di ricerca, formati da uno o più istituti di ricerca e da PMI, costituiti in forma associata); un ulteriore contributo fino a 500.000 euro, può essere assegnato dalle regioni, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, alle medesime proposte progettuali che hanno beneficiato del contributo di 100.000 euro e hanno sviluppato, con tali risorse, uno studio di fattibilità che ha dato esito positivo. Entrambi gli incentivi - di ammontare non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità o del prototipo che incorpora l'innovazione - sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative.
        I bandi regionali - che avranno come utile punto di riferimento i princìpi fondamentali in tema di selezione e valutazione dei progetti innovativi della presente proposta di legge - potranno, mediante l'esercizio della piena potestà regolamentare regionale, essere un utile strumento di "marketing territoriale orientato all'innovazione tecnologica" potendo scegliere di attrarre nelle aree interessate funzioni economiche avanzate che siano di supporto alle esigenze di innovazione del territorio, in particolare se questo ospita distretti industriali.
        Di fatto, mediante un utilizzo opportuno delle risorse del Fondo, ogni regione può promuovere la comunità locale come "centro di attrazione economica e di innovazione tecnologica" e sede dei servizi più avanzati dal punto di vista tecnologico. Le risorse della presente proposta di legge sono attribuite alle regioni essenzialmente allo scopo di favorire, da parte degli enti territoriali, un'attiva politica di promozione dell'area come business location (mediante investimenti in infrastrutture, sviluppo mirato dei settori del futuro, riduzione della burocrazia).
        Nella prima fase, che prelude alla realizzazione dello studio di fattibilità, la domanda per la concessione del contributo deve essere presentata dai proponenti alla regione nel cui territorio intendono sviluppare l'iniziativa innovativa, corredata da una relazione tecnica che illustri, quantomeno:

            a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

            b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;

            c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

        Per l'assegnazione di entrambi i contributi, le proposte progettuali sono selezionate da comitati tecnico-scientifici, istituiti da ciascuna regione, formati da esperti di provata competenza in grado di valutare la validità del progetto e delle sue ricadute commerciali.
        Lo studio di fattibilità del progetto innovativo, che la presente proposta di legge intende finanziare, deve fornire elementi sufficienti a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connessi allo sviluppo del progetto e alla sua copertura brevettuale.
        Per l'attribuzione del contributo (fino a 100.000 euro) per la realizzazione dello studio di fattibilità, la selezione dei progetti deve essere realizzata in base a criteri uniformi e che ne garantiscano l'adeguatezza; a tali criteri generali, dettati dall'articolo 3 della proposta di legge, le regioni potranno affiancare specifici criteri di sviluppo territoriale.
        In considerazione della rapida obsolescenza delle innovazioni tecnologiche, lo studio di fattibilità deve essere presentato al comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con alcuni elementi essenziali dettati sempre dall'articolo 3 della proposta di legge.
        Il sostegno all'innovazione tecnologica e alla ricerca applicata richiede congrui incentivi alla realizzazione di prototipi. La progettazione e la "messa a punto" di un primo prototipo implicano infatti un forte impegno finanziario per l'impresa, con un elevato rischio associato: se il prototipo non dovesse incontrare il gradimento sul mercato, la relativa perdita potrebbe incidere negativamente sui bilanci aziendali.
        Pertanto, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 4, l'attribuzione di un contributo fino a 500.000 euro alle medesime proposte progettuali già assegnatarie del contributo per la realizzazione dello studio di fattibilità, che hanno realizzato nei termini previsti tale studio con esito positivo.
        Per l'attribuzione del finanziamento per la realizzazione del prototipo, la selezione e la valutazione degli studi di fattibilità è realizzata dai citati comitati regionali in base a criteri dettati in linea generale dal medesimo articolo 4, cui le regioni possono aggiungere ulteriori specificazioni.
        L'articolo 5 indica le procedure di erogazione degli incentivi.
        L'articolo 6 prevede che entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle sue varie fasi, i comitati regionali valutino la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. Qualora da tale esame non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati.
        I meccanismi "competitive" per l'attribuzione delle risorse previsti dalla presente proposta di legge hanno un effetto "leva" (leverage) sotto diversi aspetti. Come segnalato da numerosi studiosi (Donald Siegel, Charles Wessner, Martin Binks, Andy Lockett in Small Business Economics 2003) l'attribuzione di un finanziamento ad un progetto, sulla base di un'accurata valutazione di un Comitato di esperti, può essere considerata, da potenziali finanziatori dell'iniziativa e da imprese che intendono realizzare iniziative di venture capital, come un importante segnale di "fattibilità" (viability) del progetto e di capacità innovativa e di forza di mercato dell'impresa partner. Questo effetto "aureola" (halo effect) ha aiutato, negli Stati Uniti, i beneficiari delle risorse dello SBIR ad attrarre risorse addizionali sia sui nuovi progetti finanziati sia sulle imprese che hanno cooperato con gli operatori della ricerca. E dalla collaborazione temporanea tra imprenditori e ricercatori si sono spesso sviluppate nuove partnership e competenze in settori non ancora esplorati dall'impresa e dagli enti di ricerca.
        All'articolo 7, per ciascuna PMI potenziale utilizzatrice del frutto di una ricerca, costituita in forma associata con altre PMI (consorzi, associazioni temporanee d'impresa, altro) si prevede una detrazione per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro per le erogazioni in denaro e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi. Tale misura è stata introdotta in relazione all'esigenza emergente di numerose PMI di elaborare piani di sviluppo tecnologici o progetti di ricerca con il sostegno di singoli ricercatori, istituti di ricerca (come definiti all'articolo 1) ovvero strutture ad hoc (vedi i numerosi consorzi, sorti anche di recente, partecipati da associazioni imprenditoriali e sostenuti da istituti di credito ed enti pubblici, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agenzie di sviluppo e trasferimento tecnologico, ed altri soggetti). Considerando che in tali strutture il costo medio di un progetto di ricerca è 15 mila euro, la detrazione fiscale si configura come un incentivo automatico alla collaborazione tra due mondi (quello della ricerca e quello dell'impresa) che sembrano avere sinora, in Italia, mentalità ed obiettivi opposti. La collaborazione tra imprenditori e ricercatori sembra invece sollecitare i primi ad introdurre nuove tecnologie per i servizi o i prodotti, gli altri a sviluppare, nella ricerca, non solo "argomenti di frontiera" ma anche innovazioni immediatamente spendibili, che rispondano a requisiti di produttività e che si possano svolgere in tempi compatibili con i cicli aziendali, secondo criteri di riservatezza e di semplicità procedurale.
        La presente proposta di legge all'articolo 8 prevede la istituzione di un ulteriore Fondo per l'innovazione e la ricerca, di natura rotativa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni. Il prestito viene assegnato a progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il finanziamento potrà essere utilizzato dai beneficiari per l'elaborazione di studi di fattibilità e per l'attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
        Per completare l'insieme degli strumenti a sostegno di un'azione coordinata e coerente alla creazione di un "sistema Paese" orientato all'innovazione tecnologica, all'articolo 9 si prevede di istituire, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il registro delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale. Le stesse camere di commercio dovrebbero poi provvedere a formare il registro dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico-tecnologico, di interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di servizi. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei registri dovranno essere realizzati secondo tecniche informatiche e in modo da assicurare completezza e organicità per tutte le imprese e i proponenti iscritti, garantendo l'aggiornamento e la tempestività dell'informazione sulla domanda e sull'offerta di innovazione su tutto il territorio nazionale.
        Per favorire uno sviluppo permanente dove le PMI e i distretti siano driver di crescita per l'intera economia appare necessario il monitoraggio dell'offerta esistente di innovazione e della domanda da soddisfare: solo in tal modo, infatti, sarà possibile creare una "banca-dati" di agevole accesso, in grado di favorire contatti, incontri e progetti comuni tra gli operatori della ricerca e le imprese. Mediante i registri provinciali dell'innovazione si può, da un lato, stimolare i ricercatori a orientare, ove possibile, la ricerca alle esigenze industriali e dei servizi; dall'altro lato sviluppare la capacità della singola azienda di valutare le esigenze emergenti nonché di concepire e attuare una idonea strategia
        All'articolo 10 si istituisce l'Osservatorio delle tecnologie, anche mediante opportuno coordinamento delle strutture esistenti con analoghe finalità.
        L'Osservatorio ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e di innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.
        L'Osservatorio ha anche il compito di coinvolgere, con l'avvio di metodologie e sistemi di "valutazione (rating) tecnologica", il sistema finanziario e del credito nel finanziamento dell'innovazione (l'analisi e la valutazione delle tecnologie consentono infatti di conoscere lo stato della ricerca in un determinato settore; il "valore aggiunto" di una scoperta o di un'innovazione rispetto allo stato della tecnica; le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico e internazionale. Tali conoscenze consentono di ridurre in misura considerevole il rischio associato al finanziamento di iniziative ad alto contenuto di innovazione e quindi rendono disponibili risorse finanziarie private più abbondanti e a buon mercato per i singoli progetti promossi dalle regioni con le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'innovazione).
        L'Osservatorio opera, in buona sostanza, come "nucleo di valutazione degli investimenti innovativi" e come advisor di policy di innovazione sul territorio, che offre servizi di assistenza e di consulenza nella strutturazione e nel finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione alla pubblica amministrazione: l'amministrazione centrale e periferica, ovvero Ministeri, enti locali (comuni, province, comunità montane) e territoriali. Rappresenta inoltre uno straordinario veicolo per le imprese in generale e per le PMI in particolare (che incorporano innovazione "di nicchia" di processo e di prodotto e che hanno difficoltà di accesso ai canali convenzionali di trasmissione delle conoscenze tecnologiche) per far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate e per accedere a tutti i canali di finanziamento e a tutte le provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi comunitari.
        L'Osservatorio ha, infine, il compito di fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni corrette sulle tecnologie e sui loro effetti.




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