XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4391
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
pone l'obiettivo di favorire il trasferimento di tecnologia
dal settore della ricerca a quello produttivo delle piccole e
medie imprese (PMI).
In particolare, si vuole incentivare l'innovazione di
prodotto, intesa come applicazione di nuovo contenuto
tecnologico ai prodotti tradizionali o come elaborazione,
mediante tecnologie avanzate, di prototipi per nuovi prodotti,
capaci di soddisfare più larghe domande di mercato.
Da tempo il dibattito pubblico nel nostro Paese ha
individuato due principali cause per il deficit
competitivo che frena l'economia italiana: la mancata
valorizzazione del "capitale intellettuale" e la difficile
integrazione fra ricerca e settore produttivo, che ostacola il
trasferimento tecnologico alle imprese.
Il sistema delle PMI, che è l'asse portante dell'economia
italiana, non ha sinora avuto facile accesso all'innovazione
tecnologica, sia per ragioni culturali, sia soprattutto per i
vincoli economici che caratterizzano le imprese di piccole
dimensioni. Senza un forte impulso da parte dello Stato, con
politiche pubbliche fortemente coordinate con le regioni, il
sistema delle PMI rischia di avviarsi verso un rapido declino,
almeno in tutti quei settori produttivi, ancora molto diffusi
nel Paese, in cui più forte si fa sentire la concorrenza dei
Paesi emergenti. E, d'altra parte, il mondo della ricerca
rischia di dover rinunciare alle risorse e alle potenzialità
che ancora detiene.
Oggi l'Italia destina non più dell'1 per cento del
prodotto interno lordo (PIL) alla spesa in ricerche e sviluppo
(R e S), a fronte di una media europea dell'1,9 per cento. Da
notare che mentre gli altri Paesi hanno incrementato la spesa
in R e S, oggi l'Italia spende addirittura meno che negli anni
'90. La tendenza al declino dell'innovazione è ancora più
grave se si considera che la spesa in R e S nel nostro Paese è
diminuita in particolar modo nei settori ad alta tecnologia
(quali, ad esempio, il settore farmaceutico e delle
biotecnologie, quello dei macchinari per ufficio e dei
computer, l'aerospaziale). L'obiettivo, fissato per
l'Unione europea a Lisbona, prevede che entro il 2010 i Paesi
membri aumentino la loro quota di spesa in R e S fino a
raggiungere il 3 per cento del PIL.
Quanto ai vincoli interni al sistema, l'esperienza
dimostra che la PMI - per caratteristiche proprie della stessa
struttura (pochi dipendenti, forte focalizzazione
dell'imprenditore sull'aspetto produttivo e commerciale del
prodotto esistente) - solo raramente assume l'iniziativa di
introdurre un nuovo prodotto o un nuovo materiale o un nuovo
processo produttivo nella struttura esistente. Peraltro la
fase dello sviluppo di un'idea innovativa è senz'altro la fase
più complessa e più costosa, e pertanto sono necessari
adeguati incentivi finanziari, sia per individuare le
applicazioni - e il mercato - potenziali, sia per elaborare il
prototipo del prodotto finale. La proposta di legge ha quindi
un'impostazione diversa da quella sin qui seguita a sostegno
dell'innovazione tecnologica nel sistema produttivo, in quanto
sposta l'iniziativa dell'innovazione dalla PMI ai soggetti che
operano nella ricerca: università, laboratori pubblici e
privati, centri di ricerca, ricercatori singoli o
associati.
Il meccanismo di incentivazione richiede la formazione di
gruppi proponenti un progetto in cui almeno un ricercatore sia
impiegato dalla PMI come responsabile del progetto. Tale
ricercatore è, in sostanza, un "trait d'union" tra la
struttura produttiva e il sistema della ricerca.
L'assunto fondamentale - e l'impostazione innovativa del
provvedimento - è che l'iniziativa nasca dal settore della
ricerca e da questa si trasferisca verso la PMI. Il
provvedimento crea un incentivo affinché sia il soggetto
(gruppo di ricerca o singolo ricercatore, all'interno di
università, centri di ricerca o similari ovvero anche
all'esterno di essi) - che ha elaborato l'idea - a muoversi
verso l'impresa, potenziale utilizzatrice del frutto della
ricerca.
L'incentivo è costituito dal contributo che un Fondo -
appositamente istituito - eroga in due fasi: nella prima fase,
a seguito di un bando, viene attribuita una quota massima di
100.000 euro ad una proposta progettuale elaborata da un
istituto di ricerca - pubblico o privato - in stretta
connessione con una o più imprese individuate dall'istituto
medesimo come potenziali utilizzatrici del frutto della
ricerca.
Nella seconda fase, un'ulteriore quota - di un ammontare
massimo pari a 500.000 euro - viene attribuita ai proponenti
il progetto che ha già beneficiato del contributo della prima
fase, per l'elaborazione del prototipo che incorpora
l'innovazione.
L'impostazione adottata è simile a quella dello Small
Business Innovation Research (SBIR) americano, adattato in
relazione agli ultimi suggerimenti della ricerca economica
nonchè alle necessità e alle problematiche tipiche del sistema
delle PMI italiane.
Lo SBIR, introdotto nel 1982 nell'ambito del sistema
federale statunitense di sostegno all'innovazione e allo
sviluppo delle PMI, ha finanziato migliaia di PMI con
significativi risultati in termini di crescita basata sullo
sviluppo di nuove tecnologie:
1) sollecitando le applicazioni commerciali della
ricerca;
2) agendo come "catalizzatore" nell'ambito di forme di
cooperazione tra ricercatori universitari, imprese e istituti
di ricerca nello sviluppo di nuove idee;
3) incoraggiando la cooperazione delle PMI fra loro e
anche con le grandi imprese.
Gli americani hanno definito lo SBIR "un ponte" tra la
ricerca di base, da cui nascono nuove idee, e la ricerca
applicata che determina l'innovazione (solo se le idee
concepite nell'ambito della ricerca di base sono
effettivamente "trasferite" al settore privato possono
diventare innovazione). Con un adeguato sostegno pubblico,
quale quello configurato dallo SBIR americano e dagli
incentivi previsti dalla presente proposta di legge,
l'innovazione può essere incorporata da prodotti e da servizi
"di mercato" in grado di guidare un equilibrato processo di
crescita delle PMI e dell'intero sistema economico.
Nella proposta di legge giocano un ruolo fondamentale le
regioni: infatti l'articolo 117 della Costituzione, come
modificato a seguito della complessiva modificazione del
titolo V della parte seconda, identifica la ricerca
scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i
settori produttivi come materia di legislazione concorrente,
per la quale spetta alle regioni piena potestà legislativa e
regolamentare, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
In attuazione del precetto costituzionale, l'articolo 2
della proposta di legge istituisce presso il Ministero delle
attività produttive, il Fondo per lo sviluppo
dell'innovazione: si tratta di un Fondo, la cui dotazione,
inizialmente pari a 150 milioni di euro, è destinata a
costituire un plafond di risorse per ciascuna regione
utile a sostenere il trasferimento di idee progettuali dal
settore della ricerca pubblica e privata al settore
produttivo.
La quota del Fondo attribuita a ciascuna regione è
destinata a finanziare due incentivi all'innovazione e al
trasferimento di tecnologie: un contributo fino a 100.000
euro, specificamente destinato alla realizzazione di uno
studio di fattibilità, può essere attribuito a proposte
progettuali innovative elaborate da proponenti (che la
proposta di legge individua in gruppi qualificati di ricerca,
formati da uno o più istituti di ricerca e da PMI, costituiti
in forma associata); un ulteriore contributo fino a 500.000
euro, può essere assegnato dalle regioni, per l'elaborazione
del prototipo che incorpora l'innovazione, alle medesime
proposte progettuali che hanno beneficiato del contributo di
100.000 euro e hanno sviluppato, con tali risorse, uno studio
di fattibilità che ha dato esito positivo. Entrambi gli
incentivi - di ammontare non superiore al costo, documentato o
documentabile, dello studio di fattibilità o del prototipo che
incorpora l'innovazione - sono concessi a seguito di
valutazione e selezione di proposte progettuali innovative.
I bandi regionali - che avranno come utile punto di
riferimento i princìpi fondamentali in tema di selezione e
valutazione dei progetti innovativi della presente proposta di
legge - potranno, mediante l'esercizio della piena potestà
regolamentare regionale, essere un utile strumento di
"marketing territoriale orientato all'innovazione
tecnologica" potendo scegliere di attrarre nelle aree
interessate funzioni economiche avanzate che siano di supporto
alle esigenze di innovazione del territorio, in particolare se
questo ospita distretti industriali.
Di fatto, mediante un utilizzo opportuno delle risorse del
Fondo, ogni regione può promuovere la comunità locale come
"centro di attrazione economica e di innovazione tecnologica"
e sede dei servizi più avanzati dal punto di vista
tecnologico. Le risorse della presente proposta di legge sono
attribuite alle regioni essenzialmente allo scopo di favorire,
da parte degli enti territoriali, un'attiva politica di
promozione dell'area come business location (mediante
investimenti in infrastrutture, sviluppo mirato dei settori
del futuro, riduzione della burocrazia).
Nella prima fase, che prelude alla realizzazione dello
studio di fattibilità, la domanda per la concessione del
contributo deve essere presentata dai proponenti alla regione
nel cui territorio intendono sviluppare l'iniziativa
innovativa, corredata da una relazione tecnica che illustri,
quantomeno:
a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
b) il vantaggio economico e le implicazioni
commerciali;
c) la capacità dei proponenti di realizzare il
progetto.
Per l'assegnazione di entrambi i contributi, le proposte
progettuali sono selezionate da comitati tecnico-scientifici,
istituiti da ciascuna regione, formati da esperti di provata
competenza in grado di valutare la validità del progetto e
delle sue ricadute commerciali.
Lo studio di fattibilità del progetto innovativo, che la
presente proposta di legge intende finanziare, deve fornire
elementi sufficienti a valutare le implicazioni commerciali e
il vantaggio economico connessi allo sviluppo del progetto e
alla sua copertura brevettuale.
Per l'attribuzione del contributo (fino a 100.000 euro)
per la realizzazione dello studio di fattibilità, la selezione
dei progetti deve essere realizzata in base a criteri uniformi
e che ne garantiscano l'adeguatezza; a tali criteri generali,
dettati dall'articolo 3 della proposta di legge, le regioni
potranno affiancare specifici criteri di sviluppo
territoriale.
In considerazione della rapida obsolescenza delle
innovazioni tecnologiche, lo studio di fattibilità deve essere
presentato al comitato entro sei mesi dall'erogazione del
contributo, con alcuni elementi essenziali dettati sempre
dall'articolo 3 della proposta di legge.
Il sostegno all'innovazione tecnologica e alla ricerca
applicata richiede congrui incentivi alla realizzazione di
prototipi. La progettazione e la "messa a punto" di un primo
prototipo implicano infatti un forte impegno finanziario per
l'impresa, con un elevato rischio associato: se il prototipo
non dovesse incontrare il gradimento sul mercato, la relativa
perdita potrebbe incidere negativamente sui bilanci
aziendali.
Pertanto, la presente proposta di legge prevede,
all'articolo 4, l'attribuzione di un contributo fino a 500.000
euro alle medesime proposte progettuali già assegnatarie del
contributo per la realizzazione dello studio di fattibilità,
che hanno realizzato nei termini previsti tale studio con
esito positivo.
Per l'attribuzione del finanziamento per la realizzazione
del prototipo, la selezione e la valutazione degli studi di
fattibilità è realizzata dai citati comitati regionali in base
a criteri dettati in linea generale dal medesimo articolo 4,
cui le regioni possono aggiungere ulteriori specificazioni.
L'articolo 5 indica le procedure di erogazione degli
incentivi.
L'articolo 6 prevede che entro sessanta giorni dal
termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo
del progetto nelle sue varie fasi, i comitati regionali
valutino la rispondenza dei risultati rispetto al progetto.
Qualora da tale esame non risulti la rispondenza dei risultati
ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i comitati
regionali possono disporre la revoca dei contributi
assegnati.
I meccanismi "competitive" per l'attribuzione delle
risorse previsti dalla presente proposta di legge hanno un
effetto "leva" (leverage) sotto diversi aspetti. Come
segnalato da numerosi studiosi (Donald Siegel, Charles
Wessner, Martin Binks, Andy Lockett in Small Business
Economics 2003) l'attribuzione di un finanziamento ad un
progetto, sulla base di un'accurata valutazione di un Comitato
di esperti, può essere considerata, da potenziali finanziatori
dell'iniziativa e da imprese che intendono realizzare
iniziative di venture capital, come un importante
segnale di "fattibilità" (viability) del progetto e di
capacità innovativa e di forza di mercato dell'impresa
partner. Questo effetto "aureola" (halo effect) ha
aiutato, negli Stati Uniti, i beneficiari delle risorse dello
SBIR ad attrarre risorse addizionali sia sui nuovi progetti
finanziati sia sulle imprese che hanno cooperato con gli
operatori della ricerca. E dalla collaborazione temporanea tra
imprenditori e ricercatori si sono spesso sviluppate nuove
partnership e competenze in settori non ancora esplorati
dall'impresa e dagli enti di ricerca.
All'articolo 7, per ciascuna PMI potenziale utilizzatrice
del frutto di una ricerca, costituita in forma associata con
altre PMI (consorzi, associazioni temporanee d'impresa, altro)
si prevede una detrazione per un importo complessivo in
ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro per le
erogazioni in denaro e il costo specifico o, in mancanza, il
valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, a favore di
soggetti proponenti progetti innovativi. Tale misura è stata
introdotta in relazione all'esigenza emergente di numerose PMI
di elaborare piani di sviluppo tecnologici o progetti di
ricerca con il sostegno di singoli ricercatori, istituti di
ricerca (come definiti all'articolo 1) ovvero strutture ad
hoc (vedi i numerosi consorzi, sorti anche di recente,
partecipati da associazioni imprenditoriali e sostenuti da
istituti di credito ed enti pubblici, camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, agenzie di sviluppo e
trasferimento tecnologico, ed altri soggetti). Considerando
che in tali strutture il costo medio di un progetto di ricerca
è 15 mila euro, la detrazione fiscale si configura come un
incentivo automatico alla collaborazione tra due mondi (quello
della ricerca e quello dell'impresa) che sembrano avere
sinora, in Italia, mentalità ed obiettivi opposti. La
collaborazione tra imprenditori e ricercatori sembra invece
sollecitare i primi ad introdurre nuove tecnologie per i
servizi o i prodotti, gli altri a sviluppare, nella ricerca,
non solo "argomenti di frontiera" ma anche innovazioni
immediatamente spendibili, che rispondano a requisiti di
produttività e che si possano svolgere in tempi compatibili
con i cicli aziendali, secondo criteri di riservatezza e di
semplicità procedurale.
La presente proposta di legge all'articolo 8 prevede la
istituzione di un ulteriore Fondo per l'innovazione e la
ricerca, di natura rotativa, con una dotazione pari a 10
milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di
prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore
a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a
trentadue anni. Il prestito viene assegnato a progetti
originali ed innovativi, articolati in modo coerente e
congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante
potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il
finanziamento potrà essere utilizzato dai beneficiari per
l'elaborazione di studi di fattibilità e per l'attività di
prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari
alla realizzazione della struttura produttiva per la
produzione in serie.
Per completare l'insieme degli strumenti a sostegno di
un'azione coordinata e coerente alla creazione di un "sistema
Paese" orientato all'innovazione tecnologica, all'articolo 9
si prevede di istituire, presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito della
circoscrizione territoriale di competenza, il registro delle
imprese che richiedono progetti innovativi di elevato
contenuto tecnico e imprenditoriale. Le stesse camere di
commercio dovrebbero poi provvedere a formare il registro dei
proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo
scientifico-tecnologico, di interesse economico e sociale
nell'ambito della produzione di beni e di servizi. La
predisposizione, la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento
dei registri dovranno essere realizzati secondo tecniche
informatiche e in modo da assicurare completezza e organicità
per tutte le imprese e i proponenti iscritti, garantendo
l'aggiornamento e la tempestività dell'informazione sulla
domanda e sull'offerta di innovazione su tutto il territorio
nazionale.
Per favorire uno sviluppo permanente dove le PMI e i
distretti siano driver di crescita per l'intera economia
appare necessario il monitoraggio dell'offerta esistente di
innovazione e della domanda da soddisfare: solo in tal modo,
infatti, sarà possibile creare una "banca-dati" di agevole
accesso, in grado di favorire contatti, incontri e progetti
comuni tra gli operatori della ricerca e le imprese. Mediante
i registri provinciali dell'innovazione si può, da un lato,
stimolare i ricercatori a orientare, ove possibile, la ricerca
alle esigenze industriali e dei servizi; dall'altro lato
sviluppare la capacità della singola azienda di valutare le
esigenze emergenti nonché di concepire e attuare una idonea
strategia
All'articolo 10 si istituisce l'Osservatorio delle
tecnologie, anche mediante opportuno coordinamento delle
strutture esistenti con analoghe finalità.
L'Osservatorio ha come scopo principale lo studio,
l'analisi e la valutazione dello stato della tecnica nelle
diverse aree del Paese; opera inoltre a sostegno del Governo
in materia di ricerca e di innovazione, con un'azione
continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della
tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e
in quello delle imprese.
L'Osservatorio ha anche il compito di coinvolgere, con
l'avvio di metodologie e sistemi di "valutazione
(rating) tecnologica", il sistema finanziario e del
credito nel finanziamento dell'innovazione (l'analisi e la
valutazione delle tecnologie consentono infatti di conoscere
lo stato della ricerca in un determinato settore; il "valore
aggiunto" di una scoperta o di un'innovazione rispetto allo
stato della tecnica; le condizioni del mercato attuale e di
quello potenziale, domestico e internazionale. Tali conoscenze
consentono di ridurre in misura considerevole il rischio
associato al finanziamento di iniziative ad alto contenuto di
innovazione e quindi rendono disponibili risorse finanziarie
private più abbondanti e a buon mercato per i singoli progetti
promossi dalle regioni con le risorse del Fondo per lo
sviluppo dell'innovazione).
L'Osservatorio opera, in buona sostanza, come "nucleo di
valutazione degli investimenti innovativi" e come
advisor di policy di innovazione sul territorio,
che offre servizi di assistenza e di consulenza nella
strutturazione e nel finanziamento di progetti ad alto
contenuto di innovazione alla pubblica amministrazione:
l'amministrazione centrale e periferica, ovvero Ministeri,
enti locali (comuni, province, comunità montane) e
territoriali. Rappresenta inoltre uno straordinario veicolo
per le imprese in generale e per le PMI in particolare (che
incorporano innovazione "di nicchia" di processo e di prodotto
e che hanno difficoltà di accesso ai canali convenzionali di
trasmissione delle conoscenze tecnologiche) per far conoscere
l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate e per
accedere a tutti i canali di finanziamento e a tutte le
provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione
nazionale e dai fondi comunitari.
L'Osservatorio ha, infine, il compito di fornire alla
stampa e a tutti gli interessati informazioni corrette sulle
tecnologie e sui loro effetti.