XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4391




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si intendono per:

                a) comitato, il comitato regionale tecnico-scientifico di cui al comma 2 dell'articolo 3;

                b) istituto di ricerca, una università o un dipartimento universitario, un ente di ricerca pubblico o privato, un laboratorio o un centro di ricerca;

                c) piccola e media impresa, le imprese definite dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996;

                d) proponenti, un gruppo qualificato di ricerca, composto da uno o più istituti di ricerca e da piccole e medie imprese, costituito in forma associata;

                e) progetto, un'iniziativa articolata in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi;

                f) responsabile di progetto, il dipendente in servizio o collaboratore esterno di un istituto di ricerca che svolge, nell'ambito del progetto, sia il ruolo di ricercatore principale che di responsabile del coordinamento delle ricerche.


Art. 2.

(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione).

        1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro annui per gli anni 2004 e 2005, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.
        2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
        4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dai proponenti.
        5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.
        6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.
        7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

                a) gli obiettivi generali dell'innovazione;

                b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;

                c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.


Art. 3.

(Incentivi agli studi di fattibilità).

        1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui all'articolo 2, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connessi allo sviluppo del progetto e alla sua copertura brevettuale.
        2. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 4, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato "comitato", istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione, con apposito regolamento, che stabilisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        3. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

                a) livello di innovazione, validità e originalità dei risultati attesi;

                b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

                c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

                d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;

                e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;

                f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo dello stesso;

                g) grado di complessità previsto nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

        4. Lo studio di fattibilità è presentato al comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

                a) oggetto e descrizione delle attività;

                b) obiettivi e risultati attesi;

            c) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

            d) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

            e) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali in corso di realizzazione;

            f) indicazione di modi e di strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.

Art. 4.

(Incentivi alla prototipazione).

        1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, i comitati selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al medesimo articolo 2, comma 4, in base ai seguenti criteri:

            a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

            b) costi di sviluppo del progetto;

            c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

            d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.


Art. 5.

(Procedure di erogazione
degli incentivi).

        1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria delle proposte.
        2. I contributi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

Art. 6.

(Revoca dei contributi).

        1. Entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), i comitati valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai comitati medesimi, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
        2. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i comitati possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della regione per le finalità di cui all'articolo 2.


Art. 7.

(Incentivi all'associazione di imprese).

        1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

            "e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata;".

Art. 8.

(Prestito d'onore
per l'innovazione e la ricerca).

        1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
        2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati dai comitati delle regioni di residenza dei giovani richiedenti.


Art. 9.

(Domanda e offerta di innovazione).

        1. Entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, istituiscono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il registro delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale. Le medesime camere di commercio istituiscono altresì il registro dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico-tecnologico e di interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di servizi.
        2. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento, su banche dati informatiche, dei registri di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità in merito alle imprese e ai proponenti iscritti, garantendo l'aggiornamento e la tempestività dell'informazione sulla domanda e sull'offerta di innovazione nel territorio nazionale.
        3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, e in particolare:

            a) la disciplina della rete informativa tra imprese e proponenti progetti innovativi di ricerca;

            b) le disposizioni per garantire la riservatezza delle domande e delle offerte di innovazione e in generale delle notizie di carattere tecnico, economico, statistico ed amministrativo fornite dalle imprese e dai proponenti per l'accesso ai registri;

            c) la misura dei contributi e dei proventi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.


Art. 10.

(Osservatorio delle tecnologie).

        1. A decorrere dal 30 giugno 2004, mediante coordinamento e integrazione delle strutture esistenti con funzioni analoghe, è istituito l'Osservatorio delle tecnologie, di seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio, che ha sede in Roma, ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e di innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia nonché dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.
        2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'Osservatorio provvede altresì a definire metodologie e sistemi di valutazione tecnologica allo scopo di consentire un'efficiente analisi ed esame delle tecnologie e dello stato della ricerca nonché l'individuazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico. Provvede, altresì, a valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico e internazionale, di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di un settore specifico.
        3. L'Osservatorio opera come nucleo di valutazione degli investimenti innovativi e offre servizi di assistenza e di consulenza alla pubblica amministrazione, centrale e periferica, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, al fine di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'Osservatorio provvede a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.
        4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce la composizione, le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché la remunerazione dei componenti in conformità ai criteri vigenti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.
        5. Per il funzionamento dell'Osservatorio, ivi compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.


Art. 11.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le entrate derivanti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Conseguentemente, l'artico1o 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.



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