XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4391
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) comitato, il comitato regionale
tecnico-scientifico di cui al comma 2 dell'articolo 3;
b) istituto di ricerca, una università o un
dipartimento universitario, un ente di ricerca pubblico o
privato, un laboratorio o un centro di ricerca;
c) piccola e media impresa, le imprese definite
dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3
aprile 1996;
d) proponenti, un gruppo qualificato di ricerca,
composto da uno o più istituti di ricerca e da piccole e medie
imprese, costituito in forma associata;
e) progetto, un'iniziativa articolata in forma
progettuale in modo coerente e congruo, di particolare
interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa
nell'industria o nei servizi;
f) responsabile di progetto, il dipendente in
servizio o collaboratore esterno di un istituto di ricerca che
svolge, nell'ambito del progetto, sia il ruolo di ricercatore
principale che di responsabile del coordinamento delle
ricerche.
Art. 2.
(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione).
1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per
la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il
Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per
lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato "Fondo".
Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro
annui per gli anni 2004 e 2005, è destinato all'anticipazione
delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali
dal settore della ricerca pubblica e privata al settore
produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere
relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei
comitati di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è
determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le
modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle
attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto
con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione
tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di
indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della
potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei
comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e
di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000
euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione
di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali
innovative elaborate dai proponenti.
5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000
euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione
del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte
progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al
comma 4.
6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a
seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali
innovative presentate entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi
annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti
intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.
7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi
necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da
una relazione tecnica che illustra:
a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
b) il vantaggio economico e le implicazioni
commerciali;
c) la capacità dei proponenti di realizzare il
progetto.
Art. 3.
(Incentivi agli studi di fattibilità).
1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, è
destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle
proposte progettuali di cui all'articolo 2, finalizzato a
fornire tutti gli elementi necessari a valutare le
implicazioni commerciali e il vantaggio economico connessi
allo sviluppo del progetto e alla sua copertura
brevettuale.
2. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui
all'articolo 2, comma 4, in misura comunque non superiore al
costo, documentato o documentabile, dello studio di
fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un
comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato
"comitato", istituito entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione,
con apposito regolamento, che stabilisce la composizione del
comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti
e le modalità del suo funzionamento. I comitati regionali sono
altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle
attività produttive, designato d'intesa con i Ministri per
l'innovazione e le tecnologie e con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti
criteri:
a) livello di innovazione, validità e originalità
dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo
tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e
organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative
partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo
sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto
alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e
applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli
operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel
progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse
necessarie per lo sviluppo dello stesso;
g) grado di complessità previsto nella gestione
del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di
imprese.
4. Lo studio di fattibilità è presentato al comitato entro
sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti
elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati attesi;
c) costo totale previsto per la realizzazione del
progetto;
d) specificazione delle risorse umane, strumentali
e finanziarie necessarie;
e) collegamento con programmi di ricerca
nazionali, comunitari e internazionali in corso di
realizzazione;
f) indicazione di modi e di strumenti per la
valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.
Art. 4.
(Incentivi alla prototipazione).
1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui
all'articolo 2, comma 5, in misura comunque non superiore al
costo, documentato o documentabile, del prototipo che
incorpora l'innovazione, i comitati selezionano e valutano le
proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al
medesimo articolo 2, comma 4, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della
realizzazione del progetto a livello regionale e nazionale,
sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione,
sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano
l'innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla
produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in
termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione
della struttura produttiva per la produzione in serie,
formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo
del mercato.
Art. 5.
(Procedure di erogazione
degli incentivi).
1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui
all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria
delle proposte.
2. I contributi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, sono
erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di
affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto,
indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi
al finanziamento.
Art. 6.
(Revoca dei contributi).
1. Entro sessanta giorni dal termine, indicato nello
studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle
varie fasi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), i
comitati valutano la rispondenza dei risultati rispetto al
progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai
comitati medesimi, per la relativa approvazione, ogni
rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del
progetto.
2. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la
rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del
progetto, i comitati possono disporre la revoca dei contributi
assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di
partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del
Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del
bilancio della regione per le finalità di cui all'articolo
2.
Art. 7.
(Incentivi all'associazione di imprese).
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo
13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detrazioni per oneri, è inserita la
seguente:
"e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo
specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti
gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo
di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti
proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle
piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto
della ricerca, purché costituite in forma associata;".
Art. 8.
(Prestito d'onore
per l'innovazione e la ricerca).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presso il Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è
istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca,
con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004,
destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo
pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di
giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti
originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo,
di particolare interesse scientifico e di rilevante
potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il
prestito è accordato per l'elaborazione di studi di
fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti
gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura
produttiva per la produzione in serie.
2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma
1, i progetti sono valutati dai comitati delle regioni di
residenza dei giovani richiedenti.
Art. 9.
(Domanda e offerta di innovazione).
1. Entro il termine massimo di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,
istituiscono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, il registro delle imprese che richiedono progetti
innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale. Le
medesime camere di commercio istituiscono altresì il registro
dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo
scientifico-tecnologico e di interesse economico e sociale
nell'ambito della produzione di beni e di servizi.
2. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e
l'aggiornamento, su banche dati informatiche, dei registri di
cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare
completezza e organicità in merito alle imprese e ai
proponenti iscritti, garantendo l'aggiornamento e la
tempestività dell'informazione sulla domanda e sull'offerta di
innovazione nel territorio nazionale.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le norme di
attuazione del presente articolo, e in particolare:
a) la disciplina della rete informativa tra
imprese e proponenti progetti innovativi di ricerca;
b) le disposizioni per garantire la riservatezza
delle domande e delle offerte di innovazione e in generale
delle notizie di carattere tecnico, economico, statistico ed
amministrativo fornite dalle imprese e dai proponenti per
l'accesso ai registri;
c) la misura dei contributi e dei proventi di cui
all'articolo 18, comma 1, lettere a) e c), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 10.
(Osservatorio delle tecnologie).
1. A decorrere dal 30 giugno 2004, mediante coordinamento
e integrazione delle strutture esistenti con funzioni
analoghe, è istituito l'Osservatorio delle tecnologie, di
seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio, che ha sede
in Roma, ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la
valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del
Paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di
ricerca e di innovazione, con un'azione continuativa di
monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia nonché dei
risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle
imprese.
2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio
associato al finanziamento di investimenti innovativi e
favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione
di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica,
l'Osservatorio provvede altresì a definire metodologie e
sistemi di valutazione tecnologica allo scopo di consentire
un'efficiente analisi ed esame delle tecnologie e dello stato
della ricerca nonché l'individuazione degli obiettivi, degli
strumenti, dei punti di eccellenza, delle priorità da
realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il
sistema produttivo e sostenere i progetti a più alto contenuto
tecnologico. Provvede, altresì, a valutare le condizioni del
mercato attuale e di quello potenziale, domestico e
internazionale, di una scoperta o di un'innovazione
nell'ambito di un settore specifico.
3. L'Osservatorio opera come nucleo di valutazione degli
investimenti innovativi e offre servizi di assistenza e di
consulenza alla pubblica amministrazione, centrale e
periferica, per la strutturazione e il finanziamento di
progetti ad alto contenuto di innovazione, al fine di favorire
l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze
pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e
dai fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza
e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'Osservatorio
provvede a fornire alla stampa e a tutti gli interessati
informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, con proprio decreto, definisce la composizione,
le modalità organizzative e di funzionamento
dell'Osservatorio, nonché la remunerazione dei componenti in
conformità ai criteri vigenti per la determinazione dei
compensi per attività di pari qualificazione professionale.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio, ivi compreso il
compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro annui a decorrere dal 2004.
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante le entrate derivanti dall'imposta
sulle successioni e donazioni. Conseguentemente, l'artico1o 13
e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
sono abrogati.