XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4388




        Onorevoli Colleghi! - Le grandi trasformazioni sociali del nostro tempo e la crescente realtà cosmopolita delle nostre società inducono a considerare la necessità di politiche di integrazione che favoriscano, in modo equilibrato, l'acquisizione dei diritti di cittadinanza, nel rispetto della coesione sociale.
        E' aperto nel nostro Paese un significativo dibattito politico sulla concessione del diritto di voto alle elezioni amministrative agli immigrati regolari in possesso di determinati requisiti.
        Le proposte di riforma, molte delle quali di condivisibile tenore e contenuti, comportano in più punti la revisione della Costituzione, essendo mosse dall'intento della mera concessione dei diritti politici.
        I procedimenti di revisione costituzionale, come noto, sono lunghi e complessi, ex articolo 138 della Costituzione, e più incerti sotto il profilo della sostenibilità politica e degli esiti.
        Essendo le esigenze di maggiore integrazione e di una più diffusa e responsabile cittadinanza assai avvertite, e in larga misura condivise, a noi sembra più opportuna una linea di riforma legislativa che, senza modificare la Costituzione al fine di estendere i soli diritti politici, agisca invece, con legge ordinaria, riducendo il termine per l'acquisto del diritto di cittadinanza, esattamente dai dieci anni oggi previsti a otto anni.
        In tale modo si estendono, entro un arco di tempo ragionevole e con i rigorosi requisiti soggettivi vigenti, tutti i diritti di cittadinanza, e non solo quelli politici, senza modificare la Costituzione.
        I tempi sono d'altronde maturi per una riduzione del termine per l'acquisto della cittadinanza, sulla scorta delle prevalenti esperienze europee.
        In Italia, fino al 1992, la cittadinanza, e quindi il diritto di voto, potevano essere ottenuti dopo cinque anni di residenza continuativa nel territorio dello Stato, periodo che, con la legge 5 febbraio 1992, n. 91, si è innalzato a dieci anni.
        Ma le preoccupazioni di allora oggi sono mutate: l'Europa e l'Italia hanno bisogno di maggiore integrazione sociale e d'altronde vi sono città italiane che hanno già ammesso gli immigrati regolarmente residenti ai referendum consultivi locali (Torino, Bologna e Roma), mentre è recente la notizia che le regioni Toscana e Friuli Venezia Giulia si accingono ad introdurre nei loro statuti norme che prevedono il diritto di voto agli immigrati.
        Alcuni Paesi europei hanno già ammesso gli immigrati alle elezioni amministrative, sostituendo come criterio per il riconoscimento dei diritti politici la residenza alla cittadinanza.
        Svezia, Danimarca, Olanda, Irlanda, Norvegia e Spagna rappresentano infatti l'esempio concreto di Paesi europei che hanno scelto la strada maestra dell'integrazione e della partecipazione, attraverso il voto, almeno alle elezioni amministrative. Più precisamente, in Svezia dal 1975, dopo tre anni di continuata permanenza, gli stranieri possono votare per le elezioni comunali, regionali e per i referendum; in Danimarca, già dal 1981, per le elezioni comunali e provinciali; in Olanda, dal 1985, ed in Irlanda, dal 1963, per le elezioni comunali.
        In Portogallo possono votare i peruviani, i brasiliani, gli argentini, gli uruguaiani, i norvegesi e gli israeliani. Dal 1993, poi, la Norvegia riconosce il diritto al voto per le elezioni amministrative a tutti gli stranieri, così come i cantoni di Jura e di Neuchatel in Svizzera, mentre l'Islanda lo riconosce solo ai cittadini dei Paesi dell'area nordica.
        In Gran Bretagna, infine, votano a tutte le elezioni, incluse le politiche, oltre ai cittadini di tutti i Paesi del Commonwealth, anche irlandesi e pakistani. La partecipazione elettorale si configura quindi come l'ammissione ufficiale degli immigrati nella vita pubblica del luogo in cui lavorano e risiedono.
        Anche in Italia sono state presentate proposte di legge in tal senso (vedi, in specie, atto Camera n. 4327).
        Vi è dunque in tutta Europa un vasto favor verso la partecipazione, a determinate condizioni, degli stranieri alla vita pubblica, anche sulla base della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatte a Strasburgo il 5 febbraio 1992, e resa esecutiva, limitatamente ai capitoli A e B, dalla legge 8 marzo 1994, n. 203.
        Ma le condizioni più idonee sono proprio quelle previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che esclude il diritto di acquisire la cittadinanza nei seguenti casi:

                a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e II, del codice penale;

                b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

                c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

        Inoltre il riconoscimento della cittadinanza solo allo straniero che risiede "legalmente" in Italia da almeno otto anni, anziché dieci, secondo la presente proposta di legge, consente di far sì che la condotta e lo status del richiedente debbano essere conformi a tutte le disposizioni di legge vigenti, rimuovendo ogni possibile ragione di allarme sociale.
        La proposta di legge prevede inoltre, in modo innovativo, che il riconoscimento della cittadinanza debba essere preceduto dalla dimostrazione della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. Una condizione, questa, tesa a promuovere una integrazione sociale responsabile.
        Si tratta dunque di una proposta di legge equilibrata e civile che può meritare il vasto consenso del Parlamento.




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