XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4388
Onorevoli Colleghi! - Le grandi trasformazioni sociali
del nostro tempo e la crescente realtà cosmopolita delle
nostre società inducono a considerare la necessità di
politiche di integrazione che favoriscano, in modo
equilibrato, l'acquisizione dei diritti di cittadinanza, nel
rispetto della coesione sociale.
E' aperto nel nostro Paese un significativo dibattito
politico sulla concessione del diritto di voto alle elezioni
amministrative agli immigrati regolari in possesso di
determinati requisiti.
Le proposte di riforma, molte delle quali di condivisibile
tenore e contenuti, comportano in più punti la revisione della
Costituzione, essendo mosse dall'intento della mera
concessione dei diritti politici.
I procedimenti di revisione costituzionale, come noto,
sono lunghi e complessi, ex articolo 138 della
Costituzione, e più incerti sotto il profilo della
sostenibilità politica e degli esiti.
Essendo le esigenze di maggiore integrazione e di una più
diffusa e responsabile cittadinanza assai avvertite, e in
larga misura condivise, a noi sembra più opportuna una linea
di riforma legislativa che, senza modificare la Costituzione
al fine di estendere i soli diritti politici, agisca invece,
con legge ordinaria, riducendo il termine per l'acquisto del
diritto di cittadinanza, esattamente dai dieci anni oggi
previsti a otto anni.
In tale modo si estendono, entro un arco di tempo
ragionevole e con i rigorosi requisiti soggettivi vigenti,
tutti i diritti di cittadinanza, e non solo quelli politici,
senza modificare la Costituzione.
I tempi sono d'altronde maturi per una riduzione del
termine per l'acquisto della cittadinanza, sulla scorta delle
prevalenti esperienze europee.
In Italia, fino al 1992, la cittadinanza, e quindi il
diritto di voto, potevano essere ottenuti dopo cinque anni di
residenza continuativa nel territorio dello Stato, periodo
che, con la legge 5 febbraio 1992, n. 91, si è innalzato a
dieci anni.
Ma le preoccupazioni di allora oggi sono mutate: l'Europa
e l'Italia hanno bisogno di maggiore integrazione sociale e
d'altronde vi sono città italiane che hanno già ammesso gli
immigrati regolarmente residenti ai referendum
consultivi locali (Torino, Bologna e Roma), mentre è
recente la notizia che le regioni Toscana e Friuli Venezia
Giulia si accingono ad introdurre nei loro statuti norme che
prevedono il diritto di voto agli immigrati.
Alcuni Paesi europei hanno già ammesso gli immigrati alle
elezioni amministrative, sostituendo come criterio per il
riconoscimento dei diritti politici la residenza alla
cittadinanza.
Svezia, Danimarca, Olanda, Irlanda, Norvegia e Spagna
rappresentano infatti l'esempio concreto di Paesi europei che
hanno scelto la strada maestra dell'integrazione e della
partecipazione, attraverso il voto, almeno alle elezioni
amministrative. Più precisamente, in Svezia dal 1975, dopo tre
anni di continuata permanenza, gli stranieri possono votare
per le elezioni comunali, regionali e per i referendum;
in Danimarca, già dal 1981, per le elezioni comunali e
provinciali; in Olanda, dal 1985, ed in Irlanda, dal 1963, per
le elezioni comunali.
In Portogallo possono votare i peruviani, i brasiliani,
gli argentini, gli uruguaiani, i norvegesi e gli israeliani.
Dal 1993, poi, la Norvegia riconosce il diritto al voto per le
elezioni amministrative a tutti gli stranieri, così come i
cantoni di Jura e di Neuchatel in Svizzera, mentre l'Islanda
lo riconosce solo ai cittadini dei Paesi dell'area nordica.
In Gran Bretagna, infine, votano a tutte le elezioni,
incluse le politiche, oltre ai cittadini di tutti i Paesi del
Commonwealth, anche irlandesi e pakistani. La
partecipazione elettorale si configura quindi come
l'ammissione ufficiale degli immigrati nella vita pubblica del
luogo in cui lavorano e risiedono.
Anche in Italia sono state presentate proposte di legge in
tal senso (vedi, in specie, atto Camera n. 4327).
Vi è dunque in tutta Europa un vasto favor verso la
partecipazione, a determinate condizioni, degli stranieri alla
vita pubblica, anche sulla base della Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatte a Strasburgo il 5 febbraio 1992, e resa
esecutiva, limitatamente ai capitoli A e B, dalla legge 8
marzo 1994, n. 203.
Ma le condizioni più idonee sono proprio quelle previste
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che esclude il diritto di
acquisire la cittadinanza nei seguenti casi:
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel
libro secondo, titolo I, capi I, II e II, del codice
penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il
quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel
massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un
reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno
da parte di una autorità giudiziaria straniera quando la
sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Inoltre il riconoscimento della cittadinanza solo allo
straniero che risiede "legalmente" in Italia da almeno otto
anni, anziché dieci, secondo la presente proposta di legge,
consente di far sì che la condotta e lo status del
richiedente debbano essere conformi a tutte le disposizioni di
legge vigenti, rimuovendo ogni possibile ragione di allarme
sociale.
La proposta di legge prevede inoltre, in modo innovativo,
che il riconoscimento della cittadinanza debba essere
preceduto dalla dimostrazione della buona conoscenza della
lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. Una
condizione, questa, tesa a promuovere una integrazione sociale
responsabile.
Si tratta dunque di una proposta di legge equilibrata e
civile che può meritare il vasto consenso del Parlamento.