XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4388
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
"f) allo straniero che risiede legalmente da
almeno otto anni nel territorio della Repubblica".
2. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
sostituito dal seguente:
"Art. 10. 1. Il decreto di concessione della
cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da
parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza
della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi".
3. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.