XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4388




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

            "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno otto anni nel territorio della Repubblica".

        2. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. 1. Il decreto di concessione della cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi".

        3. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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