XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4387
Onorevoli Colleghi! - Nonostante i lunghi anni
trascorsi è ancora ben viva e presente nella coscienza civile
di tutti gli italiani la memoria della tragedia dell'ultimo
conflitto mondiale nonché dei lutti e delle sofferenze
indicibili patiti dalla popolazione civile.
Nessuno dubita della legittimità di un equo riconoscimento
alle aspirazioni di quanti hanno direttamente sopportato tali
sofferenze, con gravi mutilazioni agli arti e danni sulla
propria integrità fisica e mentale.
Purtroppo, con la motivazione della esiguità delle risorse
finanziarie, sono stati approvati provvedimenti che, pur
conferendo piena solidarietà ai mutilati di guerra, hanno solo
dato una parziale soddisfazione alle aspettative di questi e,
da molti anni, hanno causato nuove forme di ingiustizia e
disparità di trattamento.
La presentazione di una nuova proposta di legge si è resa
necessaria in quanto tutti i precedenti progetti di legge che
specificatamente prevedevano una migliore e doverosa
classificazione delle mutilazioni, non sono stati approvati
per la fine della legislatura.
E' pertanto necessario procedere ad un nuovo intervento
normativo che risistemi la materia della riclassificazione
delle mutilazioni, sanando così, mediante equi interventi, le
gravi disparità esistenti.
La presente proposta di legge, con un unico articolo,
utilizza lo strumento del conferimento della delega al Governo
per emanare un provvedimento che affronti la questione
ritenuta più rilevante.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 si
intende ovviare alla sottovalutazione sinora operante nei
confronti delle mutilazioni ed infermità interdipendenti
attualmente ascritte alle tabelle A) ed E), allegate al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, effettuando una più equa
classificazione. Infatti si chiede che venga tenuto conto
della complessiva incidenza dell'invalidità di guerra sulla
integrità psico-fisica e si prevede il passaggio alla
categoria superiore di chi ha subìto la mutilazione di un arto
inferiore o superiore, anche per venire incontro alle
necessità di soggetti la cui condizione complessiva è
fortemente compromessa con l'avanzare dell'età.
Alla lettera b) viene rideterminata la tabella F-1)
allegata al medesimo testo unico, relativa al cumulo di più
infermità, prevedendo un più equo trattamento al fine di
evitare il perpetuarsi delle attuali ingiustizie ed
assurdità.
Alla lettera c) si richiede l'adozione di norme atte
a garantire il diritto ad un trattamento risarcitorio per le
vittime di violenza carnale in tempo di guerra.
Certi dell'attenzione che tali problematiche meritano, si
auspica il generale fattivo contributo per addivenire alla
rapida approvazione della presente proposta di legge, al fine
di dare finalmente una giusta soddisfazione alle aspettative
dei mutilati di guerra, vittime innocenti di una così grande
tragedia nonché per sanare quel debito di coscienza che tutti
noi abbiamo verso di loro da oltre cinquanta anni.