XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4387
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
acquisizione del parere dell'Associazione nazionale mutilati
ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale famiglie
dei caduti in guerra e dell'Associazione nazionale vittime
civili in guerra, uno o più decreti legislativi recanti norme
per la riclassificazione delle invalidità derivanti da danno
di guerra, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) apportare alle tabelle A) ed E) allegate al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, le integrazioni e le
modificazioni necessarie ai fini di una migliore e più equa
classificazione delle mutilazioni e delle infermità ivi
previste, tenendo conto delle conseguenze psico-fisiche del
danno di guerra e prevedendo altresì il passaggio alla
categoria superiore dei soggetti afflitti dalle medesime
mutilazioni ed infermità;
b) modificare la tabella F-1) allegata al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, relativa
al complesso di due infermità, tenendo conto della reale
incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno
stesso soggetto;
c) riconoscere un trattamento risarcitorio alle
vittime di violenza carnale in tempo di guerra in attuazione
della sentenza della Corte costituzionale n. 561 del 18
dicembre 1987 e prevedendo una congrua riapertura dei termini
nonché opportune modalità per la presentazione delle relative
istanze.