XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4386
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è
volta a prevedere talune disposizioni in materia di detenzione
dei cani potenzialmente pericolosi e ciò in considerazione
della estrema necessità e urgenza di individuare regole
precise su una materia che desta forte allarme sociale anche
in considerazione del sempre più frequente uso improprio di
questi animali che hanno una precipua capacità aggressiva nei
confronti dell'uomo o di altri animali.
Va, infatti, rilevato che i dati relativi alle aggressioni
subite da cittadini da parte di cani sono in crescente aumento
e suscitano un fondato allarme nell'opinione pubblica
trattandosi di animali estremamente pericolosi, perché il più
delle volte non sono controllabili né controllati
adeguatamente dai propri padroni.
Si tratta, quindi, di individuare una norma equilibrata,
capace di sanzionare eventuali abusi nell'utilizzo degli
animali potenzialmente pericolosi e che rappresenti un punto
di equilibrio fra esigenze diverse che meritano tutela da
parte del legislatore.
Occorre, infatti, introdurre dei limiti di buonsenso e di
ragionevolezza che non solo garantiscano sicurezza alla
collettività sempre più allarmata dagli episodi riportati
dalle cronache degli ultimi mesi ma che tutelino anche
l'animale utilizzato, a volte impropriamente, attraverso
incroci tra razze diverse e addestramenti con lo scopo di
esaltarne l'aggressività oltre le caratteristiche naturali.
A tale fine la proposta di legge in esame riprende quasi
integralmente il contenuto di analoga proposta di legge
ampiamente condivisa ed approvata dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati nel corso della precedente
legislatura nella quale, tra l'altro, veniva stabilito
l'elenco delle razze canine ritenute pericolose e si
introducevano norme per la tutela della aggressività di
determinate razze di cani.
Nel merito della presente proposta di legge, l'articolo 1
prevede il divieto di realizzare incroci e di sviluppare
l'aggressività dei cani oltre le naturali caratteristiche e si
affida al Ministro della salute il compito di definire - con
proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno - un elenco delle razze canine ritenute
pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti
delle persone e degli animali. Spetta, inoltre, al medesimo
decreto prevedere norme per la detenzione, intese a
salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del
singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della
sicurezza delle persone, degli animali e dei beni, nonché
individuare le associazioni e gli enti ai quali sono affidati
la cura degli animali oggetto di confisca o di sequestro a
causa di un intervento dell'uomo al di fuori dai limiti della
legge e del corretto rapporto tra uomo e animale.
All'articolo 2 si stabiliscono alcuni criteri per la
detenzione di cani pericolosi: in particolare, ne è vietato il
possesso ai minori di sedici anni, agli interdetti e agli
inabilitati per infermità; ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di
prevenzione personale; a chiunque abbia riportato condanne per
delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio
punibili con la reclusione superiore a due anni; a chiunque
abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 727
del codice penale, o per altri reati.
L'articolo 3 stabilisce, poi, che chiunque possegga o
detenga cani di razza potenzialmente pericolosa è tenuto a
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità
civile per danni contro terzi con il massimale ed il periodo
minimo di durata che saranno definiti con decreto del Ministro
delle attività produttive.
L'ultima disposizione concerne il divieto di vendita e
detenzione di cani della razza pit-bull. Si prevede,
inoltre, che coloro che alla data di entrata in vigore della
legge, siano proprietari di cani appartenenti a tale razza
debbano provvedere, entro tre mesi dalla medesima data, alla
loro sterilizzazione. Si tratta di una disposizione di buon
senso volta ad evitare il radicamento nel territorio italiano
di questa razza estremamente pericolosa frutto di incroci
genetici che vengono effettuati tra diverse razze e da cui
scaturiscono animali sconvolti nella loro personalità e nella
loro naturale carica di aggressività.