XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4386




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è volta a prevedere talune disposizioni in materia di detenzione dei cani potenzialmente pericolosi e ciò in considerazione della estrema necessità e urgenza di individuare regole precise su una materia che desta forte allarme sociale anche in considerazione del sempre più frequente uso improprio di questi animali che hanno una precipua capacità aggressiva nei confronti dell'uomo o di altri animali.
        Va, infatti, rilevato che i dati relativi alle aggressioni subite da cittadini da parte di cani sono in crescente aumento e suscitano un fondato allarme nell'opinione pubblica trattandosi di animali estremamente pericolosi, perché il più delle volte non sono controllabili né controllati adeguatamente dai propri padroni.
        Si tratta, quindi, di individuare una norma equilibrata, capace di sanzionare eventuali abusi nell'utilizzo degli animali potenzialmente pericolosi e che rappresenti un punto di equilibrio fra esigenze diverse che meritano tutela da parte del legislatore.
        Occorre, infatti, introdurre dei limiti di buonsenso e di ragionevolezza che non solo garantiscano sicurezza alla collettività sempre più allarmata dagli episodi riportati dalle cronache degli ultimi mesi ma che tutelino anche l'animale utilizzato, a volte impropriamente, attraverso incroci tra razze diverse e addestramenti con lo scopo di esaltarne l'aggressività oltre le caratteristiche naturali.
        A tale fine la proposta di legge in esame riprende quasi integralmente il contenuto di analoga proposta di legge ampiamente condivisa ed approvata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura nella quale, tra l'altro, veniva stabilito l'elenco delle razze canine ritenute pericolose e si introducevano norme per la tutela della aggressività di determinate razze di cani.
        Nel merito della presente proposta di legge, l'articolo 1 prevede il divieto di realizzare incroci e di sviluppare l'aggressività dei cani oltre le naturali caratteristiche e si affida al Ministro della salute il compito di definire - con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'interno - un elenco delle razze canine ritenute pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti delle persone e degli animali. Spetta, inoltre, al medesimo decreto prevedere norme per la detenzione, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni, nonché individuare le associazioni e gli enti ai quali sono affidati la cura degli animali oggetto di confisca o di sequestro a causa di un intervento dell'uomo al di fuori dai limiti della legge e del corretto rapporto tra uomo e animale.
        All'articolo 2 si stabiliscono alcuni criteri per la detenzione di cani pericolosi: in particolare, ne è vietato il possesso ai minori di sedici anni, agli interdetti e agli inabilitati per infermità; ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale; a chiunque abbia riportato condanne per delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio punibili con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanne per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale, o per altri reati.
        L'articolo 3 stabilisce, poi, che chiunque possegga o detenga cani di razza potenzialmente pericolosa è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata che saranno definiti con decreto del Ministro delle attività produttive.
        L'ultima disposizione concerne il divieto di vendita e detenzione di cani della razza pit-bull. Si prevede, inoltre, che coloro che alla data di entrata in vigore della legge, siano proprietari di cani appartenenti a tale razza debbano provvedere, entro tre mesi dalla medesima data, alla loro sterilizzazione. Si tratta di una disposizione di buon senso volta ad evitare il radicamento nel territorio italiano di questa razza estremamente pericolosa frutto di incroci genetici che vengono effettuati tra diverse razze e da cui scaturiscono animali sconvolti nella loro personalità e nella loro naturale carica di aggressività.




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