XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4386
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di produrre incroci tra razze canine e svilupparne
l'aggressività).
1. E' fatto divieto a chiunque di adibire cani di
qualsiasi razza alla riproduzione con altri di razza diversa
indicata nell'elenco di cui al comma 2, lettera a),
determinando incroci o meticci di prima generazione. Sono,
altresì, vietati l'addestramento e qualsiasi operazione di
selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di sviluppare
oltre le naturali caratteristiche o di esaltare l'aggressività
dei cani nei confronti delle persone o degli animali.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto,
da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, provvede
a:
a) definire un elenco delle razze canine ritenute
pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti
delle persone o degli animali;
b) prescrivere norme per la detenzione, ivi
compresi eventuali documenti di riconoscimento del cane,
intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche
del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della
sicurezza delle persone, degli animali e dei beni;
c) individuare le associazioni e gli enti ai quali
sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto
di confisca o di sequestro previsti dall'articolo 3, comma
3.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto,
sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa i criteri per
definire lo stato di aggressività patologica dei cani.
4. L'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 ed i
criteri di cui al comma 3 sono aggiornati in relazione
all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche di
settore.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei
divieti di cui al comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 5.000 euro.
Art. 2.
(Detenzione di cani pericolosi).
1. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di
razza compresa nell'elenco di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 1:
a) ai minori di sedici anni e agli interdetti e
inabilitati per infermità;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione
personale o è sottoposto a misura di sicurezza personale;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non
definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro
il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due
anni;
e) a chiunque abbia riportato condanna, anche non
definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice
penale, o per altri fatti sanzionati come reati dalla presente
legge.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000
euro.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai cani
utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole
nazionali di cani guida per non vedenti.
Art. 3.
(Responsabilità civile).
1. Chiunque possegga o detenga cani di razza compresa
nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi
con il massimale e il periodo minimo di durata che saranno
definiti con decreto del Ministro delle attività
produttive.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro.
3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui
al comma 1 conseguono il sequestro e la confisca dell'animale,
salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni
dall'accertamento di avere ottemperato all'obbligo di cui al
medesimo comma 1.
Art. 4.
(Disposizioni riguardanti i cani
della razza pit-bull).
1. La vendita e la detenzione di cani della razza
pit-bull sono vietate. Coloro che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, siano proprietari di cani
appartenenti a tale razza devono provvedere, entro tre mesi
dalla medesima data, alla loro sterilizzazione.
2. Chiunque trasgredisca alle disposizioni di cui al comma
1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 699, secondo
comma, del codice penale.