XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4386




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Divieto di produrre incroci tra razze canine e svilupparne
l'aggressività).

        1. E' fatto divieto a chiunque di adibire cani di qualsiasi razza alla riproduzione con altri di razza diversa indicata nell'elenco di cui al comma 2, lettera a), determinando incroci o meticci di prima generazione. Sono, altresì, vietati l'addestramento e qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di sviluppare oltre le naturali caratteristiche o di esaltare l'aggressività dei cani nei confronti delle persone o degli animali.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, provvede a:

            a) definire un elenco delle razze canine ritenute pericolose, in ragione della loro aggressività nei confronti delle persone o degli animali;

            b) prescrivere norme per la detenzione, ivi compresi eventuali documenti di riconoscimento del cane, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni;

            c) individuare le associazioni e gli enti ai quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di confisca o di sequestro previsti dall'articolo 3, comma 3.

        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, fissa i criteri per definire lo stato di aggressività patologica dei cani.
        4. L'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 ed i criteri di cui al comma 3 sono aggiornati in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche di settore.
        5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dei divieti di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 5.000 euro.


Art. 2.

(Detenzione di cani pericolosi).

        1. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di razza compresa nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1:

            a) ai minori di sedici anni e agli interdetti e inabilitati per infermità;

            b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

            c) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o è sottoposto a misura di sicurezza personale;

            d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;

            e) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale, o per altri fatti sanzionati come reati dalla presente legge.

        2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro.
        3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai cani utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole nazionali di cani guida per non vedenti.


Art. 3.

(Responsabilità civile).

        1. Chiunque possegga o detenga cani di razza compresa nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi con il massimale e il periodo minimo di durata che saranno definiti con decreto del Ministro delle attività produttive.
        2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
        3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 conseguono il sequestro e la confisca dell'animale, salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni dall'accertamento di avere ottemperato all'obbligo di cui al medesimo comma 1.


Art. 4.

(Disposizioni riguardanti i cani
della razza pit-bull).

        1. La vendita e la detenzione di cani della razza pit-bull sono vietate. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano proprietari di cani appartenenti a tale razza devono provvedere, entro tre mesi dalla medesima data, alla loro sterilizzazione.
        2. Chiunque trasgredisca alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 699, secondo comma, del codice penale.



Frontespizio Relazione