XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4382




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende assicurare l'esercizio del diritto di voto agli elettori ambasciatori, al personale delle ambasciate e degli uffici consolari e alle loro famiglie che, in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali, per l'elezione delle Camere o del Parlamento europeo, o referendarie, si trovano temporaneamente all'estero per l'esercizio della loro funzione pubblica.
        Tali categorie di cittadini, costretti temporaneamente a risiedere all'estero in funzione dei relativi uffici, non possono esercitare il diritto di voto per la mancanza di una specifica disposizione legislativa che, disciplinandone criteri e modalità, consenta loro di votare in territorio estero.
        Per tali categorie non si applica alcun criterio di durata della missione per stabilire la temporaneità della loro permanenza all'estero.
        L'unico riferimento per definire tale temporaneità è contenuto nell'articolo 1, comma 8, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che recita che non sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e, dunque, non hanno diritto di voto quei cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
        Tali categorie di cittadini, destinatari della presente proposta di legge, non rientrano nella categoria dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 48 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, che ha istituito la circoscrizione elettorale Estero e la realizzazione di un'unica anagrafe dei cittadini residenti all'estero e neanche nella disciplina dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in base al quale solo i cittadini iscritti all'AIRE e che si sono trasferiti permanentemente all'estero possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza o optare per l'esercizio del diritto di voto in Italia ed in tal modo votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.
        Con la presente proposta di legge si intende colmare il vuoto normativo creatosi e la grave anomalia presente nel nostro sistema che, non garantendo l'esercizio del diritto di voto agli ambasciatori, al personale delle ambasciate e degli uffici consolari ed alle loro famiglie, crea problemi di legittimità costituzionale e di giustizia sostanziale, rappresentando nei confronti di questi una grave discriminazione.
        Per tali motivi si è ritenuto indispensabile intervenire con la proposta di legge per superare e rimuovere, anche per tali categorie, qualsiasi ostacolo che si frappone all'esercizio del diritto di voto, massima espressione di democrazia all'interno del nostro Paese e della nostra Costituzione.
        La proposta di legge all'articolo 1 individua i destinatari del provvedimento, introducendo a loro favore lo strumento del voto per corrispondenza e viene confermato, al riguardo, il collegamento di ogni elettore con la circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui egli è iscritto.
        All'articolo 2 si conferisce la delega al Governo ad adottare, nell'arco temporale di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero individuati dall'articolo 1.
        All'articolo 3 si prevede la relativa copertura finanziaria.




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