XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4382
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende assicurare l'esercizio del diritto di voto agli
elettori ambasciatori, al personale delle ambasciate e degli
uffici consolari e alle loro famiglie che, in occasione dello
svolgimento di consultazioni elettorali, per l'elezione delle
Camere o del Parlamento europeo, o referendarie, si trovano
temporaneamente all'estero per l'esercizio della loro funzione
pubblica.
Tali categorie di cittadini, costretti temporaneamente a
risiedere all'estero in funzione dei relativi uffici, non
possono esercitare il diritto di voto per la mancanza di una
specifica disposizione legislativa che, disciplinandone
criteri e modalità, consenta loro di votare in territorio
estero.
Per tali categorie non si applica alcun criterio di durata
della missione per stabilire la temporaneità della loro
permanenza all'estero.
L'unico riferimento per definire tale temporaneità è
contenuto nell'articolo 1, comma 8, della legge 27 ottobre
1988, n. 470, che recita che non sono iscritti all'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE) e, dunque, non
hanno diritto di voto quei cittadini che si recano all'estero
per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
Tali categorie di cittadini, destinatari della presente
proposta di legge, non rientrano nella categoria dei cittadini
italiani residenti all'estero di cui all'articolo 48 della
Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 17
gennaio 2000, n. 1, che ha istituito la circoscrizione
elettorale Estero e la realizzazione di un'unica anagrafe dei
cittadini residenti all'estero e neanche nella disciplina
dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal relativo
regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in base al quale solo
i cittadini iscritti all'AIRE e che si sono trasferiti
permanentemente all'estero possono esercitare il diritto di
voto per corrispondenza o optare per l'esercizio del diritto
di voto in Italia ed in tal modo votano nella circoscrizione
del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in
cui sono iscritti.
Con la presente proposta di legge si intende colmare il
vuoto normativo creatosi e la grave anomalia presente nel
nostro sistema che, non garantendo l'esercizio del diritto di
voto agli ambasciatori, al personale delle ambasciate e degli
uffici consolari ed alle loro famiglie, crea problemi di
legittimità costituzionale e di giustizia sostanziale,
rappresentando nei confronti di questi una grave
discriminazione.
Per tali motivi si è ritenuto indispensabile intervenire
con la proposta di legge per superare e rimuovere, anche per
tali categorie, qualsiasi ostacolo che si frappone
all'esercizio del diritto di voto, massima espressione di
democrazia all'interno del nostro Paese e della nostra
Costituzione.
La proposta di legge all'articolo 1 individua i
destinatari del provvedimento, introducendo a loro favore lo
strumento del voto per corrispondenza e viene confermato, al
riguardo, il collegamento di ogni elettore con la
circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione
elettorale in cui egli è iscritto.
All'articolo 2 si conferisce la delega al Governo ad
adottare, nell'arco temporale di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi
per la definizione delle modalità di esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani temporaneamente residenti
all'estero individuati dall'articolo 1.
All'articolo 3 si prevede la relativa copertura
finanziaria.