XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4382
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni
elettorali o referendarie, gli ambasciatori, il personale
delle ambasciate e degli uffici consolari residenti
temporaneamente all'estero in funzione del loro ufficio,
possono votare per corrispondenza per la circoscrizione del
territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui
sono iscritti.
2. L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza è
assicurato anche ai familiari conviventi degli elettori di cui
al comma 1.
Art. 2.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per la definizione delle modalità di
esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
temporaneamente all'estero di cui all'articolo 1, sulla base
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle operazioni di voto;
b) individuazione dettagliata dei criteri per la
determinazione della temporanea residenza all'estero nonché
per l'iscrizione negli elenchi elettorali e negli appositi
registri.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.