XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4382




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie, gli ambasciatori, il personale delle ambasciate e degli uffici consolari residenti temporaneamente all'estero in funzione del loro ufficio, possono votare per corrispondenza per la circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.
        2. L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza è assicurato anche ai familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1.


Art. 2.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) semplificazione delle operazioni di voto;

                b) individuazione dettagliata dei criteri per la determinazione della temporanea residenza all'estero nonché per l'iscrizione negli elenchi elettorali e negli appositi registri.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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