XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4378
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende colmare un gravissimo vuoto normativo che ha
lasciato finora i cavalli e gli altri equini sprovvisti di un
adeguato e specifico quadro di tutela, contrariamente a quella
sensibilità nei loro confronti che in questi anni è andata
diffondendosi e maturando nella nostra società. Dopo millenni
di utilizzo degli equini da parte dell'uomo, spesso
connaturatosi come vero e proprio sfruttamento, i cittadini
hanno cominciato a considerarli in termini "affettivi",
instaurando con essi un rapporto del tutto nuovo, fondato
sull'amicizia, e iniziando a spezzare quella terribile catena
"vecchiaia-macello" che ha condannato a questa triste fine
migliaia di animali non più idonei all'esecuzione di
prestazioni agonistiche e di lavoro in genere, per motivi di
malattia o di anzianità. In questi ultimi anni, ad esempio,
sono sorti in Italia diversi centri di ricovero per soggetti
"a fine carriera", su iniziativa di privati e di associazioni
protezionistiche, allo scopo di venire incontro alla crescente
richiesta dei proprietari di elargire una meritata pensione ai
propri amici equini, anziché venderli ai macellai. Si
moltiplicano, inoltre, le iniziative volte alla salvezza di
questi animali, che spesso vengono acquistati da persone che
hanno il nobile intento di sottrarli alla triste fine del
mattatoio. Per non parlare poi degli equini di proprietà dello
Stato, la cui vendita all'asta ha sempre suscitato grande
indignazione nell'opinione pubblica, tanto da riuscire a farne
sospendere diverse nell'ultimo periodo. Contestualmente, è
aumentato il numero degli "appassionati" che si sono
avvicinati e continuano ad avvicinarsi ai cavalli e agli altri
equini per godere semplicemente della loro meravigliosa
compagnia, già valorizzata e riconosciuta ampiamente, anche
con l'utilizzo di questi animali nella pet therapy.
Ciò determina la necessità di stabilire norme chiare e
precise che possano disciplinare al meglio le loro condizioni
di custodia e di impiego negli svariati ambiti di attività,
riconoscendo loro quello status che ormai si sono
ampiamente e meritatamente conquistati di "animali
d'affezione"; riconoscimento atteso ed auspicato da un vasto
movimento di cittadini. Ed è proprio questo il concetto
cardine dell'impianto legislativo proposto, come stabilito
nell'articolo 1, nel quale - come naturale conseguenza - è
previsto il divieto di macellazione di cavalli, asini, muli e
bardotti, nonché di vendita e di consumo della loro carne in
tutto il territorio nazionale. In esso è, altresì, contemplato
il divieto di usarli in spettacoli contrari alla loro natura e
in esperimenti scientifici.
Occorre essere coscienti che questa disposizione potrà
incidere sulla produzione di alcuni piatti tradizionali
italiani contenenti carne equina; tuttavia, l'evoluzione della
sensibilità pubblica verso gli animali d'affezione, e verso i
cavalli in particolare, ha assunto tale caratura che va
riconosciuta anche a livello giuridico. Questo è uno dei rari
casi in cui, anche chi da sempre difende i prodotti tipici
italiani, può richiedere un piccolo sacrificio in nome di una
maggiore civiltà e di un maggiore rispetto degli altri esseri
viventi.
Tuttavia, potrebbe essere valutato nell'iter della
proposta di legge, per una fase transitoria, ove ce ne fosse
una effettiva richiesta, anche il consentire alcune
importazioni dall'estero di carni equine, ai soli fini
effettivi della realizzazione delle specialità tradizionali
contenenti tali carni.
L'articolo 2 riguarda le condizioni di benessere da
assicurare ai cavalli e agli altri equini da parte dei
proprietari, in ordine alla custodia e alla loro cura anche al
fine di evitare situazioni detentive non adeguate ai suddetti
criteri (ad esempio tenerli "in posta", ossia in spazi troppo
limitati e costantemente legati, cosa che impedisce loro di
fatto di sdraiarsi, e dunque di dormire).
Esso stabilisce anche l'istituzione di un registro
anagrafico degli equini, le modalità di addestramento e di
utilizzo in funzione della salvaguardia della loro integrità
psicofisica (spesso violata con metodi di doma cruenti, con
addestramenti che iniziano in tenerissima età o con
prestazioni agonistiche troppo rischiose e dannose per la
salute e per la vita stessa degli animali). La proposta di
legge sancisce, altresì, il divieto di somministrazione di
sostanze dopanti, oggi paradossalmente consentita in assenza
di una specifica norma che espressamente la vieti (come
dimostra la recente archiviazione nella procura di Milano di
un'importante inchiesta che aveva coinvolto numerose persone
dell'ippica).
L'articolo 3 concerne gli equini di proprietà delle Forze
armate e di enti pubblici, per i quali è sancita l'abolizione
del sistema di vendita all'asta ed è prevista la possibilità
di darli in affidamento a privati.
L'articolo 4 istituisce una commissione tecnica presso il
Ministero della salute, composta da rappresentanti nominati
dai Ministri della salute, delle politiche agricole e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio,
dell'Unione nazionale incremento razze equine, delle
federazioni equestri riconosciute dal Comitato olimpico
nazionale italiano e delle associazioni per la tutela degli
animali maggiormente rappresentative.
L'articolo 5 prevede la realizzazione da parte dello Stato
di pensionati pubblici per equini anziani, malati o che i
proprietari non possono più tenere, nonché le modalità di
affidamento degli animali a privati.
L'articolo 6 stabilisce le sanzioni per chiunque violi la
legge.
L'articolo 7 riguarda la vigilanza sul rispetto della
legge, affidata anche alle guardie particolari giurate
volontarie delle associazioni protezionistiche e zoofile, il
cui impegno in questi anni ha dato ampi ed encomiabili
risultati.
L'articolo 8 concerne l'istituzione di un fondo per la
tutela degli equini.
L'articolo 9, infine, prevede la copertura finanziaria per
l'attuazione della legge.