XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4378
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali e finalità).
1. Il cavallo (Equus caballus), l'asino, il mulo e
il bardotto (Equus asinus), di seguito denominati
"equini", sono riconosciuti quali "animali di affezione". Lo
Stato disciplina la tutela delle loro condizioni di vita,
promuove la loro protezione e l'educazione al rispetto nei
loro confronti.
2. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la
macellazione degli equini e la loro esportazione per tale
finalità, anche se indiretta, nonché la vendita e il consumo
delle loro carni.
3. E' fatto divieto di utilizzare gli equini in spettacoli
o in manifestazioni che comportano l'esecuzione di esercizi
innaturali, pericolosi, stressanti o contrari alla dignità
degli animali stessi.
4. E' fatto divieto di sottoporre gli equini a
sfruttamento o a prestazioni superiori alle loro capacità
fisiche o contrarie alle loro caratteristiche fisiologiche.
5. E' fatto divieto di utilizzare gli equini in
esperimenti scientifici compresi gli esperimenti finalizzati
alla clonazione degli stessi animali.
6. Ai fini della presente legge, i pony rientrano
nella categoria degli equini e sono riconosciuti, ai sensi del
comma 1, quali "animali di affezione".
Art. 2.
(Identificazione, custodia
e cura degli equini).
1. Presso le aziende sanitarie locali (ASL) è istituito un
registro anagrafico degli equini, tenuto dai servizi
veterinari delle stesse ASL, i cui dati sono trasmessi ai
competenti uffici dei Ministeri della salute e delle politiche
agricole e forestali.
2. Chiunque detiene un equino, a qualunque titolo, è
tenuto ad iscriverlo al registro anagrafico di cui al comma 1
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Il servizio veterinario della ASL competente per il
territorio nel quale l'equino è custodito, provvede a
contrassegnare l'equino mediante inoculazione di un
microchip di identificazione e rilascia un documento dal
quale risultano gli estremi identificativi dell'animale, del
proprietario, o del detentore se diverso dal proprietario,
nonché il luogo di custodia dell'equino. Il proprietario deve
notificare al servizio veterinario competente eventuali
passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento
dell'equino in altra sede, il suo decesso e la nascita di
puledri, entro un mese dall'evento.
4. Gli equini ricoverati in box devono disporre di
uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e
sdraiarsi. A tali fini la misura minima dei box è
fissata in 3 per 3 metri quadrati per castroni e per cavalle
non adibite alla riproduzione, e in 4 per 5 metri quadrati per
stalloni e per fattrici. Ogni box deve essere dotato di
beverino per la costante erogazione di acqua fresca, e di
lettiera realizzata con materiale idoneo, di spessore adeguato
e la cui pulizia dove essere effettuata ogni giorno. Le
scuderie devono essere spaziose e ben aerate.
5. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita
una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli
dalle avverse condizioni atmosferiche. All'interno della
struttura deve essere garantita l'erogazione di acqua fresca e
pulita.
6. E' vietato tenere equini in poste, permanentemente
legati nei box o all'aperto e con le pastoie agli arti
nonché esporli a condizioni meteorologiche che possono mettere
a rischio la loro salute o stato di benessere. Se ricoverati
in box gli equini devono essere condotti fuori ogni
giorno e lasciati in paddock o in idonei recinti.
Qualora il proprietario sia impossibilitato ad ottemperare a
tale obbligo, deve dare l'incarico ad altra persona, ovvero
dare l'equino in detenzione.
7. I proprietari e i detentori di equini devono assicurare
loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria,
un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona
qualità e da cereali in quantità sufficiente al loro
fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonché
regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia e
il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.
8. I puledri non possono essere separati dalle proprie
madri prima del compimento dell'ottavo mese di vita.
9. E' vietato mozzare la coda agli equini, tagliare loro i
peli tattili del muso e delle palbebre, sottoporli a
marchiatura a fuoco, nonché all'intervento di focatura dei
tendini e ad ogni altro intervento che rechi comunque
menomazioni all'integrità fisica degli animali.
10. Sono vietati i metodi di doma o di addestramento
coercitivi, violenti o traumatici, di tipo fisico e psichico,
nonché le ipersensibilizzazioni e lo sbarramento. E' altresì
vietato l'uso di frustini, nerbi, pungoli, puntali, speroni e
imboccature che producono o possono produrre lesioni o
sofferenze agli animali.
11. E' vietato effettuare corse fuori dagli ippodromi
riconosciuti dall'Unione nazionale incremento razze equine
(UNIRE), nelle more dell'attuazione da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano dell'articolo 8
dell'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
recante disposizioni in materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy, reso esecutivo dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo
2003.
12. E' vietato somministrare agli equini, o comunque
favorirne l'uso, senza la relativa prescrizione
medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, non giustificati da condizioni
patologiche e idonei a modificare le condizioni psico-fisiche
o biologiche dell'organismo, ovvero diretti a modificare i
risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
La commissione di cui all'articolo 4, entro tre mesi dalla
data della sua istituzione, redige un elenco dei farmaci e
delle sostanze vietati ai sensi del presente comma nonché
delle pratiche ad essi relative.
13. La soppressione degli equini è consenita soltanto in
caso di malattia grave e incurabile, che procura agli stessi
un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata
unicamente per eutanasia, in anestesia generale, da un medico
veterinario, regolarmente iscritto all'Albo professionale, il
quale è tenuto a comunicare per scritto al servizio
veterinario della ASL competente le motivazioni che hanno reso
necessario l'intervento entro quarantotto ore dalla sua
attuazione.
Art. 3.
(Equini di proprietà delle Forze armate
e di enti pubblici).
1. Le vendite, previo incanto o vendita in economia, degli
equini riformati di proprietà delle Forze armate e di enti
pubblici sono sospese in via definitiva.
2. Gli equini riformati di cui al comma 1 sono ospitati a
vita presso apposite strutture delle Forze armate o degli enti
pubblici ovvero presso i pensionati di cui all'articolo 5;
essi possono, altresì, essere dati in affidamento ai soggetti
privati, alle associazioni o agli enti previsti dal medesimo
articolo 5, comma 4.
Art. 4.
(Commissione tecnica
per la tutela degli equini).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto,
istituisce una commissione tecnica per la tutela degli equini,
composta da nove membri, dei quali:
a) un rappresentante nominato dal Ministro della
salute, che la presiede;
b) un rappresentante nominato dal Ministro delle
politiche agricole e forestali;
c) un rappresentante nominato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;
d) un rappresentante dell'UNIRE;
e) due rappresentanti delle federazioni equestri
riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI);
f) tre rappresentanti delle associazioni per la
tutela degli animali maggiormente rappresentative.
2. I rappresentanti di cui alle lettere d), e)
e f) del comma 1 sono nominati dal Ministro della
salute, tra una rosa di candidati proposta dalle
organizzazioni interessate.
3. I membri della commissione tecnica durano in carica due
anni e il loro incarico è rinnovabile.
4. La commissione tecnica si riunisce almeno tre volte
l'anno, dietro convocazione del presidente, e ha compiti di
attuazione della presente legge e di vigilanza sulla sua
applicazione.
5. La commissione tecnica trasmette entro il 31 marzo di
ogni anno una relazione sull'attuazione della presente legge
ai Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali
e dell'ambiente e della tutela del territorio, corredata da
proposte su eventuali interventi da realizzare.
Art. 5.
(Istituzione di pensionati pubblici
per equini).
1. Lo Stato promuove e finanzia l'istituzione di
pensionati pubblici per equini anziani, malati o che i
proprietari non sono più in grado di mantenere.
2. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione
tecnica di cui all'articolo 4, stabilisce, con proprio
decreto, il numero dei pensionati di cui al comma 1, tenuto
conto delle prevedibili richieste, la loro dislocazione sul
territorio nazionale secondo criteri di distribuzione, nonché
le norme relative alla loro gestione.
3. I pensionati dei cui al comma 1 devono garantire un
orario quotidiano di apertura al pubblico.
4. Gli equini ospitati nei pensionati pubblici possono
essere dati in affidamento solo a soggetti privati, ad
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ad enti
morali che diano garanzie di buon trattamento degli animali.
Ogni mutamento di soggetto affidatario, anche se temporaneo,
deve essere comunicato ai competenti servizi veterinari della
ASL, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, i quali, anche
avvalendosi della collaborazione delle associazioni
animaliste, effettuano controlli periodici per accertare le
condizioni di custodia degli animali. Nel caso in cui vengono
riscontrate violazioni della presente legge, gli equini devono
essere sequestrati e riconsegnati ai rispettivi pensionati
pubblici di provenienza.
5. Nelle more dell'istituzione di pensionati pubblici, il
Ministro della salute può stipulare apposite convenzioni con
strutture private che già svolgono attività di accoglienza di
equini anziani e malati e che abbiano i requisiti necessari ai
fini della garanzia del loro buon trattamento.
Art. 6.
(Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando
quanto previsto al comma 2, chi viola le disposizioni della
presente legge è punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 12, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e
con la multa da 3.000 a 50.000 euro. La pena è aumentata se
dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale o se il
fatto è commesso nei confronti di equini destinati ad attività
agonistiche, sportive o ludiche. La pena è aumentata altresì
se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente
dell'UNIRE, del CONI, ovvero di una federazione sportiva
nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente
riconosciuti dal CONI, o da chi esercita una professione
sanitaria, o da un allevatore di equini.
3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di
cui al comma 1, confluiscono nel fondo per la tutela degli
equini istituito dall'articolo 8.
Art. 7.
(Vigilanza).
1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è
affidata oltre che agli organi competenti previsti dalla
legislazione vigente in materia, anche alle guardie
particolari giurate volontarie delle associazioni
protezionistiche zoofile, ai sensi del combinato disposto
dagli articoli 55 e 57, comma 3, del codice di procedura
penale.
Art. 8.
(Istituzione del fondo
per la tutela degli equini).
1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, è istituito presso il Ministero della salute il fondo
per la tutela degli equini, la cui dotazione annua è pari a 4
milioni di euro.
2. Il Ministro della salute, sentita la commissione
tecnica di cui all'articolo 4, con proprio decreto, stabilisce
entro il 31 dicembre di ogni anno la ripartizione delle
disponibilità del fondo di cui al comma 1 e le modalità del
loro utilizzo.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 4 milioni di euro annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.