XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4377
Onorevoli Colleghi! - "Italia dalle cento città": così
viene definito il nostro Paese, per indicare la ricchezza
degli insediamenti storici e la loro diffusione su tutto il
territorio nazionale. E' evidente, al tempo stesso, come lo
straordinario patrimonio di beni culturali, che costituisce
una preziosa risorsa del nostro Paese, sia particolarmente
concentrato in una serie di città, piccole e grandi, il cui
valore storico ed artistico è universalmente riconosciuto.
Il problema della conservazione, del restauro e della
valorizzazione dei beni culturali, anche se ovunque avvertito
come una questione essenziale, è dunque particolarmente
sentito nelle "citta d'arte", ove la salvaguardia non solo dei
singoli beni culturali ma anche dei centri storici, in
presenza tra l'altro di crescenti flussi turistici, è stata
talvolta compromessa da uno sviluppo economico ed urbanistico
incontrollato. Questo patrimonio immenso - espressione della
nostra stessa identità - va tutelato e conservato.
Ai particolari problemi di queste "città d'arte", nella
loro delicata e complessa struttura architettonica e
ambientale, non si è però finora offerta una risposta
organica. Questo stato di fatto suggerisce l'opportunità di
procedere in futuro con una "legge di procedure", semplice e
snella, che consenta di delegificare gli interventi,
affidandoli allo strumento dell'accordo di programma.
La presente proposta di legge, oltre a rispondere alle
premesse sopra ricordate, presenta alcuna caratteristiche
sulle quali si richiama l'attenzione:
1) coinvolge le regioni nella identificazione delle
"città d'arte" e responsabilizza i comuni per il finanziamento
degli interventi;
2) introduce un modello tipico degli Stati a forte
regionalismo, che evita situazioni di mera rivendicazione nei
confronti dell'autorità centrale. Ciò rende a quest'ultima più
facile identificare gli interventi, che si restringono ai
comuni disposti ad attivare risorse finanziarie locali e
regionali;
3) utilizza lo strumento dell'accordo di programma,
delegificando gli interventi;
4) consente di fissare annualmente, in sede di
approvazione della legge finanziaria, l'ammontare delle
risorse a disposizione dello Stato per tali accordi di
programma, evitando che manchino le risorse per gli interventi
già decisi in via legislativa ma che restano inattuati per
mancanza di fondi;
5) prevede che gli interventi sui beni culturali di
proprietà privata usufruiscano di particolari agevolazioni
fiscali e di contributi in conto interessi su mutui
immobiliari stipulati per attuare interventi di restauro e di
conservazione;
6) estende tale disciplina fiscale e creditizia agli
immobili (o a quegli immobili di particolare pregio) anche non
notificati che sono ricompresi in comparti urbanistici
identificati ad hoc dai comuni interessati;
7) consente, attraverso lo sviluppo degli interventi di
restauro, recupero e risanamento, di creare nuovi posti di
lavoro ed occupazione qualificata.
Molte, dunque, sono le ragioni che suggeriscono di
approvare rapidamente una legge di procedura per la tutela
delle "città d'arte" che consentirebbe, in definitiva, sia di
tutelare e conservare lo straordinario patrimonio che il
passato ci consegna, sia di valorizzare una risorsa essenziale
per il futuro stesso del nostro Paese.