XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4377




        Onorevoli Colleghi! - "Italia dalle cento città": così viene definito il nostro Paese, per indicare la ricchezza degli insediamenti storici e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale. E' evidente, al tempo stesso, come lo straordinario patrimonio di beni culturali, che costituisce una preziosa risorsa del nostro Paese, sia particolarmente concentrato in una serie di città, piccole e grandi, il cui valore storico ed artistico è universalmente riconosciuto.
        Il problema della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali, anche se ovunque avvertito come una questione essenziale, è dunque particolarmente sentito nelle "citta d'arte", ove la salvaguardia non solo dei singoli beni culturali ma anche dei centri storici, in presenza tra l'altro di crescenti flussi turistici, è stata talvolta compromessa da uno sviluppo economico ed urbanistico incontrollato. Questo patrimonio immenso - espressione della nostra stessa identità - va tutelato e conservato.
        Ai particolari problemi di queste "città d'arte", nella loro delicata e complessa struttura architettonica e ambientale, non si è però finora offerta una risposta organica. Questo stato di fatto suggerisce l'opportunità di procedere in futuro con una "legge di procedure", semplice e snella, che consenta di delegificare gli interventi, affidandoli allo strumento dell'accordo di programma.
        La presente proposta di legge, oltre a rispondere alle premesse sopra ricordate, presenta alcuna caratteristiche sulle quali si richiama l'attenzione:

            1) coinvolge le regioni nella identificazione delle "città d'arte" e responsabilizza i comuni per il finanziamento degli interventi;
            2) introduce un modello tipico degli Stati a forte regionalismo, che evita situazioni di mera rivendicazione nei confronti dell'autorità centrale. Ciò rende a quest'ultima più facile identificare gli interventi, che si restringono ai comuni disposti ad attivare risorse finanziarie locali e regionali;

            3) utilizza lo strumento dell'accordo di programma, delegificando gli interventi;

            4) consente di fissare annualmente, in sede di approvazione della legge finanziaria, l'ammontare delle risorse a disposizione dello Stato per tali accordi di programma, evitando che manchino le risorse per gli interventi già decisi in via legislativa ma che restano inattuati per mancanza di fondi;

            5) prevede che gli interventi sui beni culturali di proprietà privata usufruiscano di particolari agevolazioni fiscali e di contributi in conto interessi su mutui immobiliari stipulati per attuare interventi di restauro e di conservazione;

            6) estende tale disciplina fiscale e creditizia agli immobili (o a quegli immobili di particolare pregio) anche non notificati che sono ricompresi in comparti urbanistici identificati ad hoc dai comuni interessati;

            7) consente, attraverso lo sviluppo degli interventi di restauro, recupero e risanamento, di creare nuovi posti di lavoro ed occupazione qualificata.

        Molte, dunque, sono le ragioni che suggeriscono di approvare rapidamente una legge di procedura per la tutela delle "città d'arte" che consentirebbe, in definitiva, sia di tutelare e conservare lo straordinario patrimonio che il passato ci consegna, sia di valorizzare una risorsa essenziale per il futuro stesso del nostro Paese.




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