XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4377




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché il Consiglio per i beni culturali e ambientali, determina con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni cui riconoscere la qualifica di "città d'arte".
        2. Costituiscono elementi determinanti per il riconoscimento della qualifica di "città d'arte" di cui al comma 1 la presenza di beni culturali, storici e artistici di rilevante importanza e la persistenza di un tessuto urbanistico che conserva le caratteristiche storiche della città.


Art. 2.

        1. La conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà dello Stato o di enti pubblici sono assicurati dalle rispettive amministrazioni.
        2. Dopo la lettera l-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, è aggiunta la seguente:

            "l-quater) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico dei medesimi soggetti".

Art. 3.

        1. Ai proprietari o agli usufruttuari di immobili tutelati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, che stipulano mutui con istituti di credito per opere di manutenzione o di ristrutturazione dei medesimi immobili autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali è concesso un contributo in conto interessi nella misura del 50 per cento, nel limiti della disponibilità prevista dagli accordi di programma di cui all'articolo 4.


Art. 4.

        1. Le agevolazioni e le provvidenze di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano anche agli immobili non notificati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni, che sono stati appositamente individuati dai rispettivi comuni, o comunque ricompresi in zone urbanistiche appositamente individuate dei medesimi comuni, e oggetto di accordi di programma tra il comune, la regione e il Ministero per i beni e le attività culturali.


Art. 5.

        1. Gli accordi di programma di cui all'articolo 4 indicano le risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione. In particolare, i comuni indicano l'ammontare della quota di loro competenza dell'imposta comunale sugli immobili che intendono destinare a tale fine; le regioni e il Ministero per i beni e le attività culturali indicano lo stanziamento operato nell'ambito delle disponibilità fissate annualmente in apposite unità previsionali di base, rispettivamente, dei bilanci regionali e dello stato di previsione del medesimo Ministero.



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