XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4377
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
il Consiglio per i beni culturali e ambientali, determina con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei comuni
cui riconoscere la qualifica di "città d'arte".
2. Costituiscono elementi determinanti per il
riconoscimento della qualifica di "città d'arte" di cui al
comma 1 la presenza di beni culturali, storici e artistici di
rilevante importanza e la persistenza di un tessuto
urbanistico che conserva le caratteristiche storiche della
città.
Art. 2.
1. La conservazione, il restauro e la valorizzazione dei
beni culturali di proprietà dello Stato o di enti pubblici
sono assicurati dalle rispettive amministrazioni.
2. Dopo la lettera l-ter) del comma 1 dell'articolo
10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in materia di oneri deducibili, è aggiunta la
seguente:
"l-quater) le spese sostenute dai soggetti
obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
modificazioni, e del regolamento di cui al regio decreto 2
ottobre 1911, n. 1163, e successive modificazioni, nella
misura effettivamente rimasta a carico dei medesimi
soggetti".
Art. 3.
1. Ai proprietari o agli usufruttuari di immobili tutelati
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 20 ottobre 1999, n. 490, e successive
modificazioni, che stipulano mutui con istituti di credito per
opere di manutenzione o di ristrutturazione dei medesimi
immobili autorizzate dal Ministero per i beni e le attività
culturali è concesso un contributo in conto interessi nella
misura del 50 per cento, nel limiti della disponibilità
prevista dagli accordi di programma di cui all'articolo 4.
Art. 4.
1. Le agevolazioni e le provvidenze di cui agli articoli 2
e 3 della presente legge si applicano anche agli immobili non
notificati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
modificazioni, che sono stati appositamente individuati dai
rispettivi comuni, o comunque ricompresi in zone urbanistiche
appositamente individuate dei medesimi comuni, e oggetto di
accordi di programma tra il comune, la regione e il Ministero
per i beni e le attività culturali.
Art. 5.
1. Gli accordi di programma di cui all'articolo 4 indicano
le risorse finanziarie necessarie alla loro attuazione. In
particolare, i comuni indicano l'ammontare della quota di loro
competenza dell'imposta comunale sugli immobili che intendono
destinare a tale fine; le regioni e il Ministero per i beni e
le attività culturali indicano lo stanziamento operato
nell'ambito delle disponibilità fissate annualmente in
apposite unità previsionali di base, rispettivamente, dei
bilanci regionali e dello stato di previsione del medesimo
Ministero.