XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4368
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
prevede una disciplina organica della professione di educatore
fisico e sportivo. Oggi, infatti, nel nostro Paese non esiste
una normativa che disciplini in modo dettagliato i requisiti
per accedere alla professione di educatore fisico e sportivo.
E' necessario, pertanto, prevedere delle specifiche norme che
consentano di introdurre dei requisiti precisi per
l'ammissione all'esame di Stato ed una regolamentazione
complessiva ed organica della professione di educatore fisico
e sportivo. Si tratta, in sostanza, di colmare un vuoto
normativo e di evitare che si diffonda ulteriormente la
pratica dell'educazione fisica e sportiva da parte di chi non
ne ha specifica competenza, il che ha provocato danni a carico
di coloro che frequentano queste attività. Tali danni possono
essere anche gravi, soprattutto se riguardano le attività
fisiche e sportive dei più giovani. Per queste precise
ragioni, si propone l'istituzione di un apposito albo diretto,
in via assolutamente prioritaria, a tutelare la salute dei
cittadini che decidono di svolgere attività fisiche e
sportive. L'articolo 1 della presente proposta di legge
stabilisce che può esercitare la professione di educatore
fisico e sportivo chi ha conseguito l'abilitazione
all'esercizio di tale professione ed è iscritto in un apposito
albo. L'articolo 2 disciplina le modalità di svolgimento
dell'esame di Stato. Per essere ammessi a sostenere l'esame di
Stato è necessario possedere i requisiti di cui all'articolo 3
della presente proposta di legge. L'articolo 3 prevede che i
soggetti ammessi a sostenere l'esame di Stato siano i
diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica, i
laureati in scienze motorie e sportive ed i tecnici federali,
già inquadrati da almeno un triennio nel massimo livello del
settore tecnico delle federazioni sportive riconosciute dal
CONI ed in possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado. L'articolo 4 disciplina l'esercizio della
professione di educatore fisico e sportivo, comprendendo le
attività che può esercitare l'educatore fisico e sportivo.
L'articolo 5 prevede la costituzione, nelle regioni e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, di albi
professionali degli educatori fisici e sportivi. L'articolo 6
prevede che per essere iscritti agli albi professionali è
necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste un
trattamento di reciprocità; b) non avere riportato
condanne penali passate in giudicato per delitti che
comportano l'interdizione dalla professione; c) essere
in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;
inoltre l'iscrizione non preclude l'esercizio della
professione nell'ambito territoriale di altre regioni o
province autonome. L'articolo 7 disciplina le modalità di
iscrizione all'albo che vengono previste dalle regioni nel
rispetto di alcuni princìpi e criteri direttivi stabiliti dal
medesimo articolo 7. L'articolo 8 prevede la nomina di un
commissario straordinario da parte del presidente di ciascuna
regione che provvede alla formazione del primo albo
professionale.