XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4368




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge prevede una disciplina organica della professione di educatore fisico e sportivo. Oggi, infatti, nel nostro Paese non esiste una normativa che disciplini in modo dettagliato i requisiti per accedere alla professione di educatore fisico e sportivo. E' necessario, pertanto, prevedere delle specifiche norme che consentano di introdurre dei requisiti precisi per l'ammissione all'esame di Stato ed una regolamentazione complessiva ed organica della professione di educatore fisico e sportivo. Si tratta, in sostanza, di colmare un vuoto normativo e di evitare che si diffonda ulteriormente la pratica dell'educazione fisica e sportiva da parte di chi non ne ha specifica competenza, il che ha provocato danni a carico di coloro che frequentano queste attività. Tali danni possono essere anche gravi, soprattutto se riguardano le attività fisiche e sportive dei più giovani. Per queste precise ragioni, si propone l'istituzione di un apposito albo diretto, in via assolutamente prioritaria, a tutelare la salute dei cittadini che decidono di svolgere attività fisiche e sportive. L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che può esercitare la professione di educatore fisico e sportivo chi ha conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione ed è iscritto in un apposito albo. L'articolo 2 disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di Stato. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato è necessario possedere i requisiti di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge. L'articolo 3 prevede che i soggetti ammessi a sostenere l'esame di Stato siano i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica, i laureati in scienze motorie e sportive ed i tecnici federali, già inquadrati da almeno un triennio nel massimo livello del settore tecnico delle federazioni sportive riconosciute dal CONI ed in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'articolo 4 disciplina l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo, comprendendo le attività che può esercitare l'educatore fisico e sportivo. L'articolo 5 prevede la costituzione, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di albi professionali degli educatori fisici e sportivi. L'articolo 6 prevede che per essere iscritti agli albi professionali è necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste un trattamento di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione; c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione; inoltre l'iscrizione non preclude l'esercizio della professione nell'ambito territoriale di altre regioni o province autonome. L'articolo 7 disciplina le modalità di iscrizione all'albo che vengono previste dalle regioni nel rispetto di alcuni princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo 7. L'articolo 8 prevede la nomina di un commissario straordinario da parte del presidente di ciascuna regione che provvede alla formazione del primo albo professionale.




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