XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4368




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ammissione all'esercizio della professione di educatore
fisico e sportivo).

        1. Può esercitare la professione di educatore fisico e sportivo chi, ammesso all'esame di Stato di cui all'articolo 2, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione ed è iscritto all'apposito albo.


Art. 2.

(Esame di Stato).

        1. L'esame di Stato per l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed è disciplinato con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.


Art. 3.

(Requisiti per l'ammissione all'esame di Stato).

        1. Sono ammessi all'esame di Stato di cui all'articolo 2 i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica, i laureati in scienze motorie e sportive e i tecnici federali già inquadrati da almeno un triennio nel massimo livello del settore tecnico delle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.


Art. 4.

(Esercizio della professione di educatore fisico e
sportivo).

        1. Ferme restando le attribuzioni professionali degli operatori del settore sanitario ai sensi della legislazione vigente l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo comprende lo studio, la ricerca, la sperimentazione, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti di carattere cinesiologioco nonché di interventi individuali e collettivi al fine di educare, prevenire, rieducare, formare, salvaguardare e migliorare la condizione psico-fisica del cittadino inserito negli organismi scolastici, socio-sanitari, sportivi, del tempo libero e ricreativi, per mezzo del movimento razionale, ludico motorio, formativo di base, compensativo e riabilitativo, sportivo e socio-ricreativo.
        2. L'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo è inoltre condizione per la direzione, il coordinamento, la progettazione delle attività di cui al comma 1 destinate ai cittadini, previste da enti ed istituzioni pubbliche e private.
        3. Restano inalterate le funzioni del CONI e delle Federazioni sportive nazionali relative alla formazione dei quadri tecnici e sportivi dell'organizzazione sportiva.


Art. 5.

(Albi professionali).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti, in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, gli albi professionali degli educatori fisici e sportivi, di seguito denominati "albi".

Art. 6.

(Condizioni per l'iscrizione agli albi).

        1. Per essere iscritto all'albo è necessario:

            a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste un trattamento di reciprocità;

            b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

            c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione.

        2. L'iscrizione ad un albo non preclude l'esercizio della professione nell'ambito territoriale di altre regioni o province autonome.


Art. 7.

(Modalità di iscrizione agli albi).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare la loro normativa in materia alla presente legge, adottando norme volte a disciplinare il funzionamento degli albi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) istituzione di un organo di autodisciplina e di autogoverno della professione;

            b) partecipazione democratica di tutti gli iscritti all'albo;

            c) previsioni di tabelle minime e massime delle tariffe professionali, degli onorari e delle indennità;

            d) attribuzioni di funzioni di alta vigilanza al presidente della giunta regionale o della provincia autonoma.

Art. 8.

(Prima formazione degli albi).

        1. In sede di prima attuazione della presente legge, ed entro un mese dalla data della sua entrata in vigore, ciascun presidente di giunta regionale nomina un commissario straordinario che provvede alla prima formazione degli albi.
        2. Il commissario straordinario di cui al comma 1, entro sei mesi dalla nomina, indice le elezioni cui partecipano tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, per la nomina dei componenti di un organismo chiamato ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al medesimo articolo 7.



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