XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4365




        Onorevoli Colleghi! - L'impresa italiana nel quadro della globalizzazione dell'economia nel corso degli ultimi decenni, per consolidare ed espandere il proprio prodotto nella dimensione internazionale e nello stesso tempo per sostenere la ripresa economica, sta guardando con sempre maggiore tensione all'estero attraverso una forma di emigrazione nuova, cosiddetta "tecnologica", sia perché è vettore di tecnologia verso i Paesi emergenti sia perché è scambio di tecnologia tra i Paesi tecnologicamente avanzati.
        L'origine di questa emigrazione, caratterizzata dall'espatrio per conto di grandi gruppi industriali, risale agli anni '50 del ventesimo secolo, e decennio dopo decennio è andata allargandosi impegnando tutti i settori merceologici delle nostre imprese: da quello delle costruzioni edili ed industriali e del petrolifero (ricerca, produzione, raffinazione, trasporto, vendita) all'engineering in tutte le sue specificità e, più recentemente, al settore servizi, così detto "terziario tradizionale" e al terziario avanzato. Nella "Ricerca sulla emigrazione tecnologica degli anni '80 in Italia" commissionata dal Ministero degli affari esteri emerge il peso specifico di questo fenomeno, centrale per lo sviluppo dell'impresa e per l'esigenza di tonificare l'economia del Paese.
        Il fenomeno dell'internazionalizzazione della nostra impresa agricola, industriale e di servizi, direttamente e per l'enorme indotto che determina, assicura occupazione a molte centinaia di migliaia di lavoratori ad ogni livello ed è assai spesso condizione di sussistenza e di vitalità non solo della grande impresa che si è proiettata nella conquista dei mercati mondiali, ma anche di quella media e piccola.
        La globalizzazione socio-economica che si sta espandendo oramai in tutti i Paesi, ha accentuato il fenomeno dell'internazionalizzazione delle aziende, che avvertono l'esigenza di rivolgersi all'estero per non scomparire. Elemento essenziale dell'emigrazione tecnologica è la risorsa umana che ha un ruolo strategico e determinante per lo sviluppo di ogni business internazionale, strumento di grande ricchezza che sviluppa altresì solidarismo tra Paesi ad alto livello e cooperazione con quelli emergenti.
        Nella citata ricerca sulla emigrazione tecnologica negli anni '80 in Italia viene identificato un profilo professionale dell'espatriato tipico per il "lavoro nel mondo": si richiedono infatti competenze tecniche molto elevate, ma anche potenziali capacità di guida e di governo del lavoro altrui nonché trasferimento di know-how, oltre che di adattamento all'ambiente, spesso molto difficile, con grande propensione alla mobilità internazionale.
        Il legislatore è stato purtroppo latitante nel costruire un organico corpus juris per supportare l'emigrazione tecnologica e per favorirne lo sviluppo. Una proposta di autonoma disciplina giuridica presentata alla Camera dei deputati, ma senza esito, risale addirittura alla fine degli anni '60.
        Solo negli anni '80 il disegno di legge n. 1628, presentato alla Camera dei deputati, dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia recante "Norme per la tutela di lavoratori dipendenti da imprese operanti all'estero", è arrivato all'esame delle Commissioni riunite: III (Affari esteri) e XIII (Lavoro), e in data 27 aprile 1983 è stato approvato in sede referente, ma lo scioglimento del Parlamento, intervenuto subito dopo, rese inutile il lavoro delle Commissioni, e del relatore onorevole Bonalumi che aveva raccolto e riunificato nel disegno di legge sopra citato proposte dell'onorevole Mirko Tremaglia, dell'onorevole Maria Luisa Galli ed altri.
        L'iniziativa non ebbe successo ma evidenziò un modo trasversale di affrontare un problema che non è di un partito o di un altro ma del Paese, che attende dall'emigrazione tecnologica il superamento di frequenti fenomeni di provincialismo e di individualismo. E' un modo di affrontare il problema da imitare anche oggi quando, per una serie di fattori politici, il fenomeno è rimasto sostanzialmente ancora insoluto nonostante l'emanazione del decreto-legge n. 317 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398 del 1987, parzialmente efficace, ma tuttora inidoneo a risolvere le problematiche dell'emigrazione tecnologica, di cui si avverte sempre più l'esigenza di una regolamentazione in tempi rapidi perché, come affermato da un nostro statista internazionale "o le imprese si internazionalizzano o assisteremo rapidamente all'ingresso di aziende nazionali nell'anagrafe di quelle morte o giacenti".
        Le problematiche sono molte e vanno affrontate con attitudine alla semplificazione normativa, con alta flessibilità e adattamento alla variabilità geo-economica nel rispetto delle garanzie costituzionali (si veda la relazione del professor Mattia Persiani al convegno del CNEL del 25 ottobre 2002), della disciplina internazionale contenuta nelle convenzioni tra Stati e con attenzione all'ordinamento giuridico italiano e a quello dei Paesi di immigrazione.
        Infatti il riconoscimento costituzionale della libertà d'iniziativa privata economica (articolo 41 della Costituzione) comporta l'accettazione del pluralismo economico e sociale e garantisce nello stesso tempo tutela agli espatriati assicurando all'impresa la soddisfazione delle esigenze produttive.
        Da ultimo di grande importanza appare questa nuova cultura della formazione permanente, non solo a livello scolastico ma di impresa, perché la risorsa umana, a livello imprenditoriale, dirigenziale e operativo, esca dal provincialismo e sia in grado di operare nel mondo sfuggendo ad ogni sorta di sciovinismo e di comportamento discriminatorio.
        Passando all'esame degli articoli che compongono la proposta di legge si rileva quanto segue.
        Con l'articolo 1 si intende garantire al lavoratore italiano all'estero, il cui rapporto di lavoro non si configuri come trasferta, per la quale resta in vigore la disciplina normativa e contrattuale italiana, un trattamento almeno uguale a quello previsto in Italia in base ai contratti collettivi di lavoro applicabili. La garanzia opera anche indipendentemente dal controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la formulazione adottata consente al giudice, eventualmente adito, un'azione più efficace di tutela del lavoratore. La determinazione della durata massima della trasferta garantisce da un uso improprio di questo istituto, uso che potrebbe in qualche misura vanificare le procedure di controllo stabilite dalla legge.
        L'articolo 2 prevede una procedura di autorizzazione preventiva all'espatrio, snella e veloce nei tempi di attuazione, ispirata a principi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e imprese e pertanto più rispondente alle attuali necessità dell'emigrazione tecnologica. L'uso degli strumenti telematici che viene raccomandato e che riguarda tutti i procedimenti previsti dalla legge è volto al medesimo fine di sburocratizzare e velocizzare i procedimenti stessi. L'area di applicazione dell'obbligo di autorizzazione resta la medesima prevista dalla legge in vigore, riguardando lavoratori reclutati in Italia o trasferiti dall'Italia. Va comunque notato che la costituzione dell'Albo delle imprese previsto al successivo articolo 4 rende la procedura di autorizzazione, almeno per le aziende più impegnate nell'internazionale assai meno frequente di oggi, liberando il Ministero del lavoro e delle politiche sociali da compiti ripetitivi e oggi obiettivamente poco utili. Dovendosi infatti reiterate le domande di autorizzazione tutte le volte che inizia una nuova attività, può avvenire che la stessa azienda, anche riconoscendo sempre i medesimi trattamenti economici e normativi, debba ripetere le stesse procedure anche decine se non centinaia di volte l'anno, con inevitabili spese, ritardi ed errori.
        Con l'articolo 3 si richiede al Ministero degli affari esteri di accertare le condizioni generali di sicurezza dei diversi Paesi e di predisporre gli elenchi delle aree critiche. Il problema della sicurezza, relativamente al quale dal 1987 è stata sviluppata una grande ed utilissima esperienza, merita di essere affrontato in modo autonomo rispetto all'accertamento delle condizioni economico-normative. Come già in notevole misura viene fatto si chiede al Ministero di raccogliere e dare a tutti gli interessati informazioni adeguate dei Paesi dove è possibile che si verifichi la presenza di cittadini italiani, e di dare istruzioni vincolanti per i datori di lavoro riguardo ai comportamenti da tenere. Gli strumenti telematici consentono anche in questo caso effetti positivi immediati della nuova normativa permettendo anche al Ministero degli affari esteri di effettuare una mappatura in tempo reale delle presenze di cittadini italiani.
        Analogamente a quanto si verifica per molti grandi Paesi industrializzati è anche previsto che, in via eccezionale, valutate ovviamente tutte le conseguenze, anche economiche del provvedimento, in determinate aree possa essere esclusa ogni presenza di cittadini italiani, lavoratori e non.
        L'articolo 4 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Albo delle imprese nazionali e internazionali nel quale ogni azienda interessata può essere inserita nel rispetto di alcune condizioni. L'iscrizione all'Albo assume grande rilevanza anche pratica per le aziende esimendole dal dover seguire, ogni volta che si rende necessario un nuovo insediamento, le procedure della specifica singola autorizzazione. Una volta inserita nell'Albo, infatti, l'impresa ha la facoltà di inviare il proprio personale in contratto estero (nel rispetto ovviamente degli adempimenti prescritti dall'articolo 3 in materia di sicurezza), e si trova finalmente nella condizione di poter rispondere alle esigenze del business internazionale, dai tempi spesso assai brevi, con la stessa tempestività dei concorrenti degli altri Paesi industrializzati (che non prevedono alcun procedimento autorizzativo). L'iscrizione all'Albo comporta il rispetto degli impegni assunti, il cui inadempimento comporta invece la cancellazione dell'impresa dal novero degli iscritti. E' questa l'unica sanzione prevista per l'emigrazione tecnologica a differenza di quanto previsto dal citato decreto-legge n. 317 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398 del 1987, che ancora fissa pene pecuniarie e detentive, anacronistiche e mai applicate.
        Con l'articolo 5, ritenendo che iscrizione e cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 4 abbiano un grande rilievo anche economico per le aziende, si è ritenuto, dopo aver previsto al medesimo articolo 4 tempi più dilatati per gli accertamenti e i chiarimenti connessi all'iscrizione, che, si ripete, avviene in principio una sola volta per ogni azienda internazionale, di affidare la tenuta dell'Albo, assieme ad altri compiti, ad una Commissione tecnica permanente ove sono rappresentati, oltre ai Ministeri interessati, anche le parti sociali. Alla Commissione è anche affidato il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 10. Un'alternativa logicamente possibile potrebbe lasciare il compito dell'iscrizione e della cancellazione all'Albo agli organi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conferendo alla Commissione le responsabilità connesse ad un controllo di seconda istanza.
        Con l'articolo 6 è confermata l'ampiezza della copertura assicurativa obbligatoria italiana. Si è però previsto che nei casi diversi da quelli di applicazione della normativa di autorizzazione, quando cioè si tratti di lavoratori italiani residenti all'estero già prima dell'inizio del rapporto di lavoro, che il più delle volte intercorre con aziende estere, il datore di lavoro possa adempiere all'obbligo di tutela anche mediante coperture previdenziali almeno equivalenti, previste obbligatoriamente nel Paese di lavoro o stabilite in modo autonomo, in maniera sostanzialmente conforme a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale 19 dicembre 1985, n. 369, e dal parere del Consiglio di Stato del 12 novembre 1986, entrambi, come noto, all'origine del citato decreto-legge n. 317 del 1987 e di alcuni importanti aspetti applicativi. Nella formulazione della norma si è anche cercato di renderla più compatibile con la normativa internazionale sulla legislazione applicabile (Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 e legge n. 218 del 1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) pur senza privare i lavoratori italiani di alcuna tutela.
        Nell'interesse dei lavoratori assunti in Italia è poi consentita anche a loro, sotto il controllo della citata Commissione, la possibilità di applicare sistemi assicurativo-previdenziali alternativi, anche privati, talora più favorevoli rispetto all'attuale (e futuro) sistema pensionistico italiano, che altrimenti sarebbero loro concretamente preclusi. In questo caso tuttavia, sia per tener conto delle esigenze solidaristiche del sistema italiano, sia dei problemi che, almeno in alcuni casi, potrebbero nascere in caso di totalizzazione delle coperture sostitutive con sistemi previdenziali esteri di Paesi convenzionati, si è previsto un congruo contributo di solidarietà interamente a carico delle aziende. Il sistema delineato presenta punti di contatto con le norme britanniche, che in questi casi prevedono l'applicazione delle cosiddette Class contribution rates di ammontare comunque inferiore alle 500 sterline annue.
        Con l'articolo 7 si confermano in pratica tutte le modalità pratiche di applicazione della copertura assicurativa e previdenziale prevista dalla vigente normativa, che ha dato sostanziale buona prova. I soli cambiamenti riguardano l'applicazione di un medesimo criterio a tutti i lavoratori italiani all'estero, compresi quelli operanti in Paesi convenzionati, già previsto dall'articolo 36 della legge n. 342 del 2000, ma di applicazione controversa ed inoltre, ad evitare che il criterio delle retribuzioni convenzionali determini condizioni meno favorevoli nei confronti di singoli lavoratori, l'applicazione, ove porti effetti positivi per il lavoratore, dell'imponibile pari alla retribuzione che avrebbe ricevuto ove avesse continuato a lavo rare in Italia. Questa condizione, come è evidente, può essere applicabile in concreto solo al personale trasferito dall'Italia e non a quello assunto ad hoc per l'estero.
        Con l'articolo 8 si reintroduce l'esenzione fiscale in Italia a vantaggio dei redditi di lavoro prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Questo tema è ben noto al legislatore e tende a ripristinare una situazione di parità di trattamento fra tutti i lavoratori italiani espatriati. Ora infatti godono di un regime relativamente privilegiato (pagano le imposte nel Paese estero di lavoro e non anche in Italia) i lavoratori frontalieri e i marittimi imbarcati su navi battenti bandiera straniera. Ma lavorare a San Marino o sopra un supply vessel (nave per il rifornimento) non è molto meno disagiato o molto meno meritevole di considerazione che lavorare nel Chad o in Nuova Guinea o nelle piattaforme off shore della Nigeria. Eppure questi ultimi lavoratori, a differenza dei primi, pagano le imposte in tutti e due i Paesi, quello della fonte e quello della residenza. Va considerato inoltre che tutti i Paesi industrializzati determinano la caduta della tassazione interna quando il lavoro all'estero fa nascere l'obbligo per il lavoratore di pagare le imposte nel Paese di lavoro. L'Italia, che in precedenza uniformava la propria normativa a quella degli altri Paesi, dal 1^ gennaio 2001 l'ha modificata prevedendo una seconda tassazione in Italia, con la conseguenza di rendere il lavoro italiano meno competitivo e di determinare (cosa che ancora non è stata ancora valutata appieno anche nel suo impatto politico) una doppia tassazione anche per i numerosi lavoratori italiani che prestano la loro attività in Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, lasciando però la loro famiglia in Italia. Il provvedimento di esclusione dall'imponibile del reddito di lavoro all'estero, fra l'altro, non determina alcuna diminuzione reale delle entrate tributarie, perché il doppio pagamento di imposta sullo stesso reddito comporta un credito d'imposta in Italia tale da determinare la completa restituzione dell'imposta italiana. Tra l'altro la nuova disciplina, entrata in vigore il 1^ gennaio 2001 con effetto distorcente per le imprese e gli espatriati e senza incremento del gettito fiscale, secondo il parere pro-veritate del professor Giovanni Puoti, è viziata di incostituzionalità per eccesso di potere del legislatore delegato. Il nuovo provvedimento, invece, lascia immodificate le entrate facendo risparmiare quindi soprattutto in termini di burocrazia, tempo e oneri finanziari per l'anticipazione della seconda imposta, destinata, come si diceva, ad essere prima pagata e poi ad essere restituita, ma dodici o ventiquattro mesi dopo, mediante il credito d'imposta.
        Per i Paesi con regime fiscale privilegiato si prevedono maggiori cautele, lasciando in essere, come rimedio dell'eventuale doppia imposizione, il credito d'imposta.
        Con l'articolo 9 si prevede un rimedio, in quei casi in cui i lavoratori espatriati italiani si trovano praticamente privi di tutela previdenziale. Per alcuni Paesi, infatti, come l'Argentina, la Turchia, il Venezuela, il Brasile, Paesi legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, la normativa vigente consente il solo assoggettamento al regime locale, senza alcuna integrazione. Non rileva che il regime locale non garantisca praticamente nulla in termini di benefìci pensionistici e di altri riconoscimenti previdenziali ed assistenziali.
        Con l'articolo 10 si introduce, in caso di controversie, un preliminare tentativo di conciliazione stragiudiziale, ad opera della citata Commissione tecnica e forme di arbitrato rituale o irrituale obbligatorie prima di adire il giudice ordinario. Si tiene conto delle particolari esigenze di urgenza e di semplicità gestionale che presenta il lavoro all'estero, eliminando così la complessità di procedure processuali, presenti oggi nell'ordinamento giuridico internazionale, e i tempi troppo lunghi per la soluzione di conflitti in materia.




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