XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4365




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

        1. I lavoratori italiani reclutati in Italia per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato all'estero o ivi trasferiti per lo stesso scopo, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello di cui avrebbero goduto in relazione ai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza.
        2. La presente legge si applica a:

            a) datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

            b) società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

            c) società costituite all'estero, nelle quali persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

            d) datori di lavoro stranieri.

        3. La presente legge non si applica ai lavoratori che espatriano in Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori in trasferta in Stati non appartenenti all'Unione europea per un periodo di tempo non superiore a 183 giorni.


Art. 2.

(Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori
italiani da impiegare o da trasferire all'estero).

        1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, in caso di assunzione in Italia o di trasferimento all'estero di lavoratori italiani, devono presentare apposita richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inviandone copia al Ministero degli affari esteri.
        2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, allo scopo di accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, da realizzare anche mediante il riconoscimento di adeguati trattamenti sostitutivi, nonché la sistemazione logistica fornita, in rapporto alle condizioni di impiego.
        3. Se il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda, questa deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a sessanta giorni quando entro il trentesimo giorno il medesimo Ministero abbia comunicato di dover procedere ad ulteriori accertamenti in merito.
        4. Ove possibile le comunicazioni di cui al presente articolo e le ulteriori previste dalla presente legge sono effettuate per via telematica.


Art. 3.

(Garanzia delle condizioni di sicurezza
esistenti all'estero).

        1. Il Ministero degli affari esteri è incaricato di accertare, attraverso la rete diplomatica e consolare, le condizioni generali di sicurezza esistenti all'estero.
        2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 il Ministero degli affari esteri predispone uno specifico elenco relativo ai Paesi e alle aree geografiche critici, stabilendo altresì condizioni e cautele da rispettare in caso di presenza di lavoratori italiani in tali aree.
        3. Qualora lavoratori italiani siano impiegati in Paesi o in aree inseriti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, ne danno immediata comunicazione al Ministero degli affari esteri, impegnandosi a rispettare le condizioni e le cautele stabilite, e comunicano altresì al Ministero stesso gli spostamenti dei lavoratori interessati.
        4. Il Ministero degli affari esteri può precludere la presenza di cittadini italiani in determinati Paesi o aree geografiche, qualora ricorrano gravi pericoli per la sicurezza.


Art. 4.

(Istituzione e disciplina dell'Albo delle imprese che
reclutano o trasferiscono lavoratori italiani
all'estero).

        1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Albo delle imprese nel quale possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che intendono svolgere in Italia azione di reclutamento di lavoratori italiani da impiegare in attività di lavoro all'estero ovvero intendano trasferirli all'estero.
        2. I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione all'Albo, presentando una domanda dalla quale risultano le condizioni economiche e normative che l'azienda si impegna a praticare nei confronti dei lavoratori italiani da impiegare all'estero.
        3. L'iscrizione all'Albo comporta altresì il deposito di uno o più contratti di lavoro tipo, recanti la durata del contratto, le condizioni di ricettività della sede estera, la tipologia dell'attività, con particolare riferimento alle attività off-shore o comunque in aree di alto disagio, e la definizione dei singoli trattamenti economici e normativi.
        4. Verificato il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede l'iscrizione all'Albo.
        5. Se il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non provvede nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda corredata dalla documentazione prescritta ai sensi del comma 3, la domanda deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a novanta giorni quando entro il sessantesimo giorno il Ministero stesso abbia comunicato di dover procedere ad ulteriori accertamenti in merito.
        6. La violazione di quanto disposto dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo può comportare la cancellazione dall'Albo.
        7. L'iscrizione all'Albo esonera i soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, dalla richiesta dell'autorizzazione indicata all'articolo 2 e dà facoltà agli stessi di effettuare assunzioni e trasferimenti per i Paesi esteri, ad eccezione di quelli indicati dal Ministero degli affari esteri in base all'articolo 3, comma 4.
        8. Il datore di lavoro è tenuto comunque a comunicare l'avvenuto espatrio, entro i tre giorni successivi, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inviandone copia anche al Ministero degli affari esteri.


Art. 5.

(Istituzione e compiti della Commissione tecnica
permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali).

        1. E' istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Commissione tecnica permanente, presieduta da un rappresentante del Ministero stesso composta da rappresentanti delle Direzioni generali per l'impiego e per le politiche previdenziali del medesimo Ministero, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, nonché da rappresentanti delle parti sociali.
        2. Alla Commissione di cui al comma 1 sono attribuiti: il compito di valutare l'esistenza delle condizioni per l'iscrizione all'Albo istituito ai sensi dell'articolo 4; di rilasciare le autorizzazioni di cui al comma 5 articolo 6; di accertare l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2; di operare il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 10 comma 1.
        3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la composizione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 1, prevedendo altresì la documentazione che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono produrre in conformità agli articoli 1, 2, comma 2, 3 e 4.


Art. 6.

(Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i
lavoratori italiani all'estero).

        1. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, sono obbligatoriamente iscritti alle forme di previdenza e assistenza sociale previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
        2. I lavoratori italiani non compresi tra quelli di cui al comma 1 operanti all'estero sono esclusi dall'obbligo ivi previsto soltanto nel caso in cui il datore di lavoro ha autonomamente o per effetto dell'applicazione della normativa di legge del Paese estero, aderito a forme di previdenza e assistenza sociale che garantiscono benefìci conformi a quelli stabiliti dall'ordinamento italiano.
        3. Alle assicurazioni sociali italiane nei confronti dei lavoratori all'estero si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni.
        4. Le tutele di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti di cittadini stranieri che risiedono e lavorano in Italia, e che sono successivamente trasferiti all'estero alle dipendenze di uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
        5. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, assunti con un contratto di lavoro di durata superiore a tre anni o a tempo indeterminato, la tutela previdenziale può essere garantita anche attraverso assicurazioni private, previa autorizzazione della Commissione tecnica di cui all'articolo 5. Tale autorizzazione può essere concessa a condizione che tutti i rischi vengano tutelati in eventuale sommatoria con quanto previsto dagli enti previdenziali locali, pubblici o privati, mediante trattamenti pari o superiori a quelli previsti dalla legislazione previdenziale nazionale, e che sia riconosciuto il diritto alla maturazione immediata dei benefìci, senza alcuna condizione minima di durata della contribuzione.
        6. I periodi contributivi di cui al comma 5 concorrono, al pari degli altri periodi contributivi relativi all'attività lavorativa prestata in Italia, alle totalizzazioni previste dalle convenzioni internazionali di sicurezza sociale.
        7. Nel caso previsto dal comma 5, i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento all'Istituto nazionale dalla previdenza sociale di una contribuzione di solidarietà in misura pari al 5 per cento, da calcolare con riferimento alla base imponibile convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge.


Art. 7.

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

            "1-bis. La stessa base imponibile è applicata, senza discriminazioni, ai lavoratori operanti all'estero, ad esclusione dei casi di trasferta.

            1-ter. Qualora la retribuzione convenzionale sia inferiore a quella che sarebbe spettata al lavoratore se, anziché essere trasferito all'estero, avesse continuato a svolgere in Italia la propria attività lavorativa, i contributi dovuti sono calcolati su quest'ultima retribuzione, escludendo in ogni caso dalla contribuzione le indennità estero o le maggiori retribuzioni corrisposte in ragione delle diverse condizioni economiche e sociali del Paese estero ove è svolta l'attività".


Art. 8.

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917).

        1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di base imponibile, è inserita la seguente:

            "b-bis) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in Stati o in territori diversi da quelli che per tali redditi prevedono un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".


Art. 9.

(Misure di tutela previdenziale).

        1. Qualora, a seguito dell'applicazione di convenzioni stipulate dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, i lavoratori italiani siano assoggettati a norme previdenziali estere che non prevedono un'adeguata tutela previdenziale, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a garantire una copertura integrativa, anche con forme assicurative private ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5. In tale ipotesi i soggetti stessi sono esentati dall'obbligo del versamento del contributo di solidarietà di cui al citato articolo 6, comma 7.
        2. L'accertamento ai fini dell'attuazione del comma 1 è effettuato dalla Commissione tecnica prevista dall'articolo 5.


Art. 10.

(Risoluzione delle controversie).

        1. In caso di controversie sorte dai rapporti di lavoro all'estero disciplinati dalla presente legge, è obbligatorio il ricorso al tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione tecnica di cui all'articolo 5.
        2. In caso di esito negativo della conciliazione esperita ai sensi del comma 1, le parti deferiscono la decisione della controversia ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno nominato dal datore di lavoro, uno nominato dal lavoratore, direttamente o tramite le organizzazioni sindacali interessate, e un funzionario degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di presidente.
        3. Il collegio arbitrale di cui al comma 2, dopo aver effettuato un nuovo tentativo di conciliazione alla presenza delle parti, compone la controversia mediante lodo arbitrale.
        4. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo è obbligatorio prima di adire l'autorità giudiziaria competente.



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