XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4365
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).
1. I lavoratori italiani reclutati in Italia per lo
svolgimento di attività di lavoro subordinato all'estero o ivi
trasferiti per lo stesso scopo, hanno diritto ad un
trattamento economico e normativo complessivamente non
inferiore a quello di cui avrebbero goduto in relazione ai
contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la
categoria di appartenenza.
2. La presente legge si applica a:
a) datori di lavoro residenti, domiciliati o
aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio
nazionale;
b) società costituite all'estero con
partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, del codice civile;
c) società costituite all'estero, nelle quali
persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana
partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse
controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto
del capitale sociale;
d) datori di lavoro stranieri.
3. La presente legge non si applica ai lavoratori che
espatriano in Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori
in trasferta in Stati non appartenenti all'Unione europea per
un periodo di tempo non superiore a 183 giorni.
Art. 2.
(Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori
italiani da impiegare o da trasferire all'estero).
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, in caso di
assunzione in Italia o di trasferimento all'estero di
lavoratori italiani, devono presentare apposita richiesta di
autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, inviandone copia al Ministero degli affari esteri.
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata
dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente in
materia, allo scopo di accertare il rispetto delle condizioni
di cui all'articolo 1, comma 1, da realizzare anche mediante
il riconoscimento di adeguati trattamenti sostitutivi, nonché
la sistemazione logistica fornita, in rapporto alle condizioni
di impiego.
3. Se il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
non provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione
della domanda, questa deve intendersi accolta. Tale termine è
prorogato fino a sessanta giorni quando entro il trentesimo
giorno il medesimo Ministero abbia comunicato di dover
procedere ad ulteriori accertamenti in merito.
4. Ove possibile le comunicazioni di cui al presente
articolo e le ulteriori previste dalla presente legge sono
effettuate per via telematica.
Art. 3.
(Garanzia delle condizioni di sicurezza
esistenti all'estero).
1. Il Ministero degli affari esteri è incaricato di
accertare, attraverso la rete diplomatica e consolare, le
condizioni generali di sicurezza esistenti all'estero.
2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 il
Ministero degli affari esteri predispone uno specifico elenco
relativo ai Paesi e alle aree geografiche critici, stabilendo
altresì condizioni e cautele da rispettare in caso di presenza
di lavoratori italiani in tali aree.
3. Qualora lavoratori italiani siano impiegati in Paesi o
in aree inseriti nell'elenco di cui al comma 2 del presente
articolo, i soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, ne
danno immediata comunicazione al Ministero degli affari
esteri, impegnandosi a rispettare le condizioni e le cautele
stabilite, e comunicano altresì al Ministero stesso gli
spostamenti dei lavoratori interessati.
4. Il Ministero degli affari esteri può precludere la
presenza di cittadini italiani in determinati Paesi o aree
geografiche, qualora ricorrano gravi pericoli per la
sicurezza.
Art. 4.
(Istituzione e disciplina dell'Albo delle imprese che
reclutano o trasferiscono lavoratori italiani
all'estero).
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito Albo delle imprese nel quale
possono iscriversi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,
che intendono svolgere in Italia azione di reclutamento di
lavoratori italiani da impiegare in attività di lavoro
all'estero ovvero intendano trasferirli all'estero.
2. I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione
all'Albo, presentando una domanda dalla quale risultano le
condizioni economiche e normative che l'azienda si impegna a
praticare nei confronti dei lavoratori italiani da impiegare
all'estero.
3. L'iscrizione all'Albo comporta altresì il deposito di
uno o più contratti di lavoro tipo, recanti la durata del
contratto, le condizioni di ricettività della sede estera, la
tipologia dell'attività, con particolare riferimento alle
attività off-shore o comunque in aree di alto disagio, e
la definizione dei singoli trattamenti economici e
normativi.
4. Verificato il rispetto delle condizioni previste
dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede
l'iscrizione all'Albo.
5. Se il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
non provvede nel termine di sessanta giorni dalla ricezione
della domanda corredata dalla documentazione prescritta ai
sensi del comma 3, la domanda deve intendersi accolta. Tale
termine è prorogato fino a novanta giorni quando entro il
sessantesimo giorno il Ministero stesso abbia comunicato di
dover procedere ad ulteriori accertamenti in merito.
6. La violazione di quanto disposto dall'articolo 1 e dal
comma 2 del presente articolo può comportare la cancellazione
dall'Albo.
7. L'iscrizione all'Albo esonera i soggetti indicati
all'articolo 1, comma 2, dalla richiesta dell'autorizzazione
indicata all'articolo 2 e dà facoltà agli stessi di effettuare
assunzioni e trasferimenti per i Paesi esteri, ad eccezione di
quelli indicati dal Ministero degli affari esteri in base
all'articolo 3, comma 4.
8. Il datore di lavoro è tenuto comunque a comunicare
l'avvenuto espatrio, entro i tre giorni successivi, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inviandone
copia anche al Ministero degli affari esteri.
Art. 5.
(Istituzione e compiti della Commissione tecnica
permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali).
1. E' istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali una Commissione tecnica permanente,
presieduta da un rappresentante del Ministero stesso composta
da rappresentanti delle Direzioni generali per l'impiego e per
le politiche previdenziali del medesimo Ministero, da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un
rappresentante del Ministero delle attività produttive, nonché
da rappresentanti delle parti sociali.
2. Alla Commissione di cui al comma 1 sono attribuiti: il
compito di valutare l'esistenza delle condizioni per
l'iscrizione all'Albo istituito ai sensi dell'articolo 4; di
rilasciare le autorizzazioni di cui al comma 5 articolo 6; di
accertare l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 9,
comma 2; di operare il tentativo di conciliazione di cui
all'articolo 10 comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
delle attività produttive, con decreto da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplina la composizione e il funzionamento della
Commissione di cui al comma 1, prevedendo altresì la
documentazione che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,
devono produrre in conformità agli articoli 1, 2, comma 2, 3 e
4.
Art. 6.
(Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i
lavoratori italiani all'estero).
1. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, sono
obbligatoriamente iscritti alle forme di previdenza e
assistenza sociale previste dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. I lavoratori italiani non compresi tra quelli di cui al
comma 1 operanti all'estero sono esclusi dall'obbligo ivi
previsto soltanto nel caso in cui il datore di lavoro ha
autonomamente o per effetto dell'applicazione della normativa
di legge del Paese estero, aderito a forme di previdenza e
assistenza sociale che garantiscono benefìci conformi a quelli
stabiliti dall'ordinamento italiano.
3. Alle assicurazioni sociali italiane nei confronti dei
lavoratori all'estero si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n.
398, e successive modificazioni.
4. Le tutele di cui al presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti di cittadini stranieri che
risiedono e lavorano in Italia, e che sono successivamente
trasferiti all'estero alle dipendenze di uno dei soggetti di
cui all'articolo 1, comma 2.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1,
assunti con un contratto di lavoro di durata superiore a tre
anni o a tempo indeterminato, la tutela previdenziale può
essere garantita anche attraverso assicurazioni private,
previa autorizzazione della Commissione tecnica di cui
all'articolo 5. Tale autorizzazione può essere concessa a
condizione che tutti i rischi vengano tutelati in eventuale
sommatoria con quanto previsto dagli enti previdenziali
locali, pubblici o privati, mediante trattamenti pari o
superiori a quelli previsti dalla legislazione previdenziale
nazionale, e che sia riconosciuto il diritto alla maturazione
immediata dei benefìci, senza alcuna condizione minima di
durata della contribuzione.
6. I periodi contributivi di cui al comma 5 concorrono, al
pari degli altri periodi contributivi relativi all'attività
lavorativa prestata in Italia, alle totalizzazioni previste
dalle convenzioni internazionali di sicurezza sociale.
7. Nel caso previsto dal comma 5, i datori di lavoro sono
comunque tenuti al versamento all'Istituto nazionale dalla
previdenza sociale di una contribuzione di solidarietà in
misura pari al 5 per cento, da calcolare con riferimento alla
base imponibile convenzionale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, come da
ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge.
Art. 7.
(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 398, e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti:
"1-bis. La stessa base imponibile è applicata,
senza discriminazioni, ai lavoratori operanti all'estero, ad
esclusione dei casi di trasferta.
1-ter. Qualora la retribuzione convenzionale sia
inferiore a quella che sarebbe spettata al lavoratore se,
anziché essere trasferito all'estero, avesse continuato a
svolgere in Italia la propria attività lavorativa, i
contributi dovuti sono calcolati su quest'ultima retribuzione,
escludendo in ogni caso dalla contribuzione le indennità
estero o le maggiori retribuzioni corrisposte in ragione delle
diverse condizioni economiche e sociali del Paese estero ove è
svolta l'attività".
Art. 8.
(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917).
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 3
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in materia di base imponibile, è
inserita la seguente:
"b-bis) i redditi derivanti da lavoro dipendente
prestato all'estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto in Stati o in territori diversi da
quelli che per tali redditi prevedono un regime fiscale
privilegiato individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze".
Art. 9.
(Misure di tutela previdenziale).
1. Qualora, a seguito dell'applicazione di convenzioni
stipulate dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione
europea, i lavoratori italiani siano assoggettati a norme
previdenziali estere che non prevedono un'adeguata tutela
previdenziale, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono
tenuti a garantire una copertura integrativa, anche con forme
assicurative private ai sensi di quanto previsto dall'articolo
6, comma 5. In tale ipotesi i soggetti stessi sono esentati
dall'obbligo del versamento del contributo di solidarietà di
cui al citato articolo 6, comma 7.
2. L'accertamento ai fini dell'attuazione del comma 1 è
effettuato dalla Commissione tecnica prevista dall'articolo
5.
Art. 10.
(Risoluzione delle controversie).
1. In caso di controversie sorte dai rapporti di lavoro
all'estero disciplinati dalla presente legge, è obbligatorio
il ricorso al tentativo di conciliazione innanzi alla
Commissione tecnica di cui all'articolo 5.
2. In caso di esito negativo della conciliazione esperita
ai sensi del comma 1, le parti deferiscono la decisione della
controversia ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri,
uno nominato dal datore di lavoro, uno nominato dal
lavoratore, direttamente o tramite le organizzazioni sindacali
interessate, e un funzionario degli uffici periferici del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni
di presidente.
3. Il collegio arbitrale di cui al comma 2, dopo aver
effettuato un nuovo tentativo di conciliazione alla presenza
delle parti, compone la controversia mediante lodo
arbitrale.
4. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo è
obbligatorio prima di adire l'autorità giudiziaria
competente.