XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4364
Onorevoli Colleghi! - Il fine dei proponenti della
presente proposta di legge è quello di integrare la disciplina
in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali.
E' noto come gli articoli 113 e 113-bis del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, assieme all'articolo 35 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, abbiano recentemente disciplinato la materia.
Va segnalato inoltre come, nel recepimento delle direttive
comunitarie in materia, i settori produttivi del gas e
dell'energia abbiano ormai proprie discipline organiche per
quanto attiene sia la gestione delle reti che l'erogazione del
servizio.
Il decreto legislativo n. 422 del 1997, agli articoli 5, 6
e 7, e le successive leggi regionali applicative, hanno dato
certezza al mondo del trasporto pubblico locale, talché, in
molte regioni d'Italia, si stanno bandendo le gare per la
liberalizzazione del settore.
La Commissione europea, d'altro canto, ha pubblicato in
data 21 maggio 2003 il "Libro Verde sui servizi di
interesse generale". Il Libro Verde costituisce il punto di
riferimento per la nuova normativa in materia.
La Commissione europea nel Libro Verde introduce, per la
prima volta, il termine "servizi di interesse economico
generale" in alternativa all'ormai desueto termine "servizi di
rilevanza industriale".
La Commissione europea definisce inoltre le "grandi
industrie di rete", separate nettamente (nella gestione come
nella disciplina che ne definisce la proprietà)
dall'istruzione e dai servizi sociali.
Dopo l'emanazione del citato Libro Verde possiamo quindi
circoscrivere, con sicurezza, gli ambiti dei "servizi di
interesse economico generale", da altri servizi che, seppure
gestiti dagli enti locali, non possono rientrare in tale
ambito.
"Il concetto di servizi di interesse economico generale
riguarda in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi
industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali,
l'energia e la comunicazione" (vedi il punto 17 del Libro
Verde). In tale categoria sono inoltre inseriti
"l'approvvigionamento idrico, e la gestione dei rifiuti" (vedi
il punto 32).
Segnaliamo infine, anche a sostegno delle ipotesi
contenute nella presente proposta di legge, gli obblighi ai
quali sono sottoposti, dalla Commissione europea, i servizi di
interesse generale non economici. "I servizi di interesse
generale di natura non economica e i servizi che non incidono
sugli scambi intracomunitari non sono soggetti a norme
comunitarie specifiche né alle norme del trattato sul mercato
interno, la concorrenza e gli aiuti di Stato. Sono tuttavia
oggetto delle norme comunitarie che si applicano anche alle
attività non economiche e a quelle che non incidono sugli
scambi intracomunitari, come il principio fondamentale di non
discriminazione".
La Commissione europea ha formalmente aperto una procedura
di infrazione nei confronti dello Stato italiano a seguito del
citato articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le
contestazioni riguardano principalmente le modalità di
affidamento dei servizi pubblici considerate lesive dei
princìpi della concorrenza e del mercato, nonché i tempi di
transizione considerati eccessivamente lunghi.
La storia del nostro Paese ci ha consegnato un sistema
aziendale e gestionale dei servizi pubblici locali
eccessivamente frammentato, nel quale spesso si confonde la
nozione di servizio pubblico con la gestione, del medesimo, da
parte di aziende pubbliche.
Il processo di liberalizzazione sta mettendo profondamente
in crisi tale modello che comporta, tra le conseguenze
negative, anche un costo eccessivo per i cittadini, nonché
difficoltà a reperire le risorse necessarie per gli
investimenti di ammodernamento e di ampliamento delle reti (si
pensi, per tutti, al settore del ciclo delle acque).
Nel corso di questi anni si è avviato un processo di
riorganizzazione del sistema aziendale italiano anche per
potere partecipare alle gare che si apriranno nei prossimi
anni.
Abbiamo cioè assistito e stiamo assistendo ad un processo
di accorpamento tra aziende di servizi, all'acquisizione di
quote azionarie di piccole aziende, a varie forme di fusione.
Sta iniziando un processo che può portare alcune aziende
italiane a darsi la necessaria "massa critica". La presente
proposta di legge si pone, tra le altre finalità, anche quella
di favorire questo processo.
All'articolo che reca modifiche all'articolo 113 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, al comma 1, lettera a), si escludono dall'ambito
di applicazione dell'articolo i settori delle industrie di
rete già formati dalle leggi italiane che recepiscono le
direttive comunitarie. Ci si riferisce in particolare al gas,
all'energia, nonché al trasporto pubblico locale. Il
sovrapporsi di una nuova legislazione potrebbe interferire con
il rallentare i processi di liberalizzazione in corso.
Alla lettera b) si sancisce che la gestione delle
reti, se separata dall'erogazione del servizio, è svolta in
regime di concorrenza tra società di capitali. Ciò sia per
sancire la facoltà, non l'obbligo, della separazione della
gestione della rete dall'erogazione del servizio che per
affermare il principio di concorrenza. Tale principio è
ulteriormente rafforzato alla lettera c) che sostituisce
il comma 5 dell'articolo 113.
Gli affidamenti vanno attribuiti attraverso procedure ad
evidenza pubblica o, in alternativa, attraverso l'affidamento
diretto a società a capitale misto purché una quota pari ad
almeno il 25 per cento del capitale sia stata alienata
attraverso gare ad evidenza pubblica.
Viene offerta, in modo residuale all'ente locale, purché
in presenza di una separazione della gestione della rete dalla
erogazione del servizio, la possibilità di adottare la forma
di gestione denominata "in house", così come definita
dalla "sentenza Teckal".
Vengono esentati dalla norma che prevede l'impossibilità
di partecipare alle gare per le aziende che godono ancora di
affidamenti diretti o che partecipano al capitale azionario di
aziende che godono di affidamenti diretti, i soggetti che,
attraverso tali acquisizioni, hanno sensibilmente aumentato la
loro dimensione e il loro bacino di utenza.
La norma va naturalmente nella direzione di valorizzare
gli sforzi degli enti locali e delle aziende che, in questi
anni, hanno operato per aumentare la propria dimensione.
All'articolo 2, che reca modifiche all'articolo 35 della
legge n. 448 del 2001, si definiscono le norme transitorie
rispetto alla cessazione degli affidamenti diretti che, devono
cessare entro il 31 dicembre 2006.
Vengono tuttavia premiate, attraverso l'allungamento del
tempo di concessione, le aziende che procedono a favorire
l'ingresso di capitale privato, nonché quelle che ampliano i
loro bacini di servizio e di utenza.
All'articolo 3 si propongono misure fiscali a sostegno
degli enti locali che favoriscono il processo di
liberalizzazione di creazione di un mercato dei servizi
pubblici locali.
All'articolo 4 si definiscono le modalità di gestione dei
servi pubblici locali privi di interesse economico
generale.
Infine, all'articolo 5 si dà il potere alle regioni di
istituire apposite autorità con compiti di controllo affinché,
nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato degli
enti locali, gli utenti non siano penalizzati nell'erogazione
del servizio e nell'applicazione delle relative misure
tariffarie.