XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4364




        Onorevoli Colleghi! - Il fine dei proponenti della presente proposta di legge è quello di integrare la disciplina in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali.
        E' noto come gli articoli 113 e 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, assieme all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, abbiano recentemente disciplinato la materia.
        Va segnalato inoltre come, nel recepimento delle direttive comunitarie in materia, i settori produttivi del gas e dell'energia abbiano ormai proprie discipline organiche per quanto attiene sia la gestione delle reti che l'erogazione del servizio.
        Il decreto legislativo n. 422 del 1997, agli articoli 5, 6 e 7, e le successive leggi regionali applicative, hanno dato certezza al mondo del trasporto pubblico locale, talché, in molte regioni d'Italia, si stanno bandendo le gare per la liberalizzazione del settore.
        La Commissione europea, d'altro canto, ha pubblicato in data 21 maggio 2003 il "Libro Verde sui servizi di interesse generale". Il Libro Verde costituisce il punto di riferimento per la nuova normativa in materia.
        La Commissione europea nel Libro Verde introduce, per la prima volta, il termine "servizi di interesse economico generale" in alternativa all'ormai desueto termine "servizi di rilevanza industriale".
        La Commissione europea definisce inoltre le "grandi industrie di rete", separate nettamente (nella gestione come nella disciplina che ne definisce la proprietà) dall'istruzione e dai servizi sociali.
        Dopo l'emanazione del citato Libro Verde possiamo quindi circoscrivere, con sicurezza, gli ambiti dei "servizi di interesse economico generale", da altri servizi che, seppure gestiti dagli enti locali, non possono rientrare in tale ambito.
        "Il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione" (vedi il punto 17 del Libro Verde). In tale categoria sono inoltre inseriti "l'approvvigionamento idrico, e la gestione dei rifiuti" (vedi il punto 32).
        Segnaliamo infine, anche a sostegno delle ipotesi contenute nella presente proposta di legge, gli obblighi ai quali sono sottoposti, dalla Commissione europea, i servizi di interesse generale non economici. "I servizi di interesse generale di natura non economica e i servizi che non incidono sugli scambi intracomunitari non sono soggetti a norme comunitarie specifiche né alle norme del trattato sul mercato interno, la concorrenza e gli aiuti di Stato. Sono tuttavia oggetto delle norme comunitarie che si applicano anche alle attività non economiche e a quelle che non incidono sugli scambi intracomunitari, come il principio fondamentale di non discriminazione".
        La Commissione europea ha formalmente aperto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano a seguito del citato articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le contestazioni riguardano principalmente le modalità di affidamento dei servizi pubblici considerate lesive dei princìpi della concorrenza e del mercato, nonché i tempi di transizione considerati eccessivamente lunghi.
        La storia del nostro Paese ci ha consegnato un sistema aziendale e gestionale dei servizi pubblici locali eccessivamente frammentato, nel quale spesso si confonde la nozione di servizio pubblico con la gestione, del medesimo, da parte di aziende pubbliche.
        Il processo di liberalizzazione sta mettendo profondamente in crisi tale modello che comporta, tra le conseguenze negative, anche un costo eccessivo per i cittadini, nonché difficoltà a reperire le risorse necessarie per gli investimenti di ammodernamento e di ampliamento delle reti (si pensi, per tutti, al settore del ciclo delle acque).
        Nel corso di questi anni si è avviato un processo di riorganizzazione del sistema aziendale italiano anche per potere partecipare alle gare che si apriranno nei prossimi anni.
        Abbiamo cioè assistito e stiamo assistendo ad un processo di accorpamento tra aziende di servizi, all'acquisizione di quote azionarie di piccole aziende, a varie forme di fusione. Sta iniziando un processo che può portare alcune aziende italiane a darsi la necessaria "massa critica". La presente proposta di legge si pone, tra le altre finalità, anche quella di favorire questo processo.
        All'articolo che reca modifiche all'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al comma 1, lettera a), si escludono dall'ambito di applicazione dell'articolo i settori delle industrie di rete già formati dalle leggi italiane che recepiscono le direttive comunitarie. Ci si riferisce in particolare al gas, all'energia, nonché al trasporto pubblico locale. Il sovrapporsi di una nuova legislazione potrebbe interferire con il rallentare i processi di liberalizzazione in corso.
        Alla lettera b) si sancisce che la gestione delle reti, se separata dall'erogazione del servizio, è svolta in regime di concorrenza tra società di capitali. Ciò sia per sancire la facoltà, non l'obbligo, della separazione della gestione della rete dall'erogazione del servizio che per affermare il principio di concorrenza. Tale principio è ulteriormente rafforzato alla lettera c) che sostituisce il comma 5 dell'articolo 113.
        Gli affidamenti vanno attribuiti attraverso procedure ad evidenza pubblica o, in alternativa, attraverso l'affidamento diretto a società a capitale misto purché una quota pari ad almeno il 25 per cento del capitale sia stata alienata attraverso gare ad evidenza pubblica.
        Viene offerta, in modo residuale all'ente locale, purché in presenza di una separazione della gestione della rete dalla erogazione del servizio, la possibilità di adottare la forma di gestione denominata "in house", così come definita dalla "sentenza Teckal".
        Vengono esentati dalla norma che prevede l'impossibilità di partecipare alle gare per le aziende che godono ancora di affidamenti diretti o che partecipano al capitale azionario di aziende che godono di affidamenti diretti, i soggetti che, attraverso tali acquisizioni, hanno sensibilmente aumentato la loro dimensione e il loro bacino di utenza.
        La norma va naturalmente nella direzione di valorizzare gli sforzi degli enti locali e delle aziende che, in questi anni, hanno operato per aumentare la propria dimensione.
        All'articolo 2, che reca modifiche all'articolo 35 della legge n. 448 del 2001, si definiscono le norme transitorie rispetto alla cessazione degli affidamenti diretti che, devono cessare entro il 31 dicembre 2006.
        Vengono tuttavia premiate, attraverso l'allungamento del tempo di concessione, le aziende che procedono a favorire l'ingresso di capitale privato, nonché quelle che ampliano i loro bacini di servizio e di utenza.
        All'articolo 3 si propongono misure fiscali a sostegno degli enti locali che favoriscono il processo di liberalizzazione di creazione di un mercato dei servizi pubblici locali.
        All'articolo 4 si definiscono le modalità di gestione dei servi pubblici locali privi di interesse economico generale.
        Infine, all'articolo 5 si dà il potere alle regioni di istituire apposite autorità con compiti di controllo affinché, nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato degli enti locali, gli utenti non siano penalizzati nell'erogazione del servizio e nell'applicazione delle relative misure tariffarie.




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